Art. 33 Partecipazioni non consolidate (articolo 27 della direttiva 2013/34/UE) 1. Alle partecipazioni in imprese collegate e' attribuito un valore determinato a norma dell'articolo 17. Tuttavia, la frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, dell'utile d'esercizio della partecipata e' iscritta in apposita voce del conto economico consolidato. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle partecipazioni in imprese controllate e alle imprese sottoposte a controllo congiunto che sono escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 26. 3. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante per i fini indicati nell'articolo 2, comma 3, i commi 1 e 2 del presente articolo possono non essere applicati. Di cio' l'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 indica il motivo nella nota integrativa.