Art. 33 
 
 
                     Contributi di finanziamento 
 
  1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28,  comma  4,
determinano le aliquote di  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra
datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente,  di  due
terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la  precostituzione
di risorse continuative adeguate sia per l'avvio  dell'attivita'  sia
per la situazione a  regime,  da  verificare  anche  sulla  base  dei
bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3. 
  2. Fatta salva la disposizione di cui  all'articolo  29,  comma  8,
secondo  periodo,  qualora  siano  previste  le  prestazioni  di  cui
all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, e'  previsto,  a  carico
del datore  di  lavoro  che  ricorra  alla  sospensione  o  riduzione
dell'attivita' lavorativa, un contributo  addizionale,  calcolato  in
rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista  dai  decreti
di cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento. 
  3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26, comma 9,  e'
dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di
importo  corrispondente  al  fabbisogno  di  copertura   dell'assegno
straordinario erogabile e della contribuzione correlata. 
  4. Ai contributi di finanziamento di cui ai  commi  da  1  a  3  si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quelle  relative  agli
sgravi contributivi.