Art. 33 
 
Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno  degli  interventi
              di raccolta e di smaltimento dei rifiuti 
 
  1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di  raccolta  e
di smaltimento dei rifiuti  nonche'  gli  interventi  di  recupero  e
salvaguardia  ambientale  nelle  isole   minori,   il   comma   3-bis
dell'articolo 4 del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.23,  e'
sostituito dal seguente: 
  «3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole  minori  e  i
comuni nel cui territorio insistono isole minori  possono  istituire,
con regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive  modificazioni,  in
alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1  del  presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di
euro 2,50, ai  passeggeri  che  sbarcano  sul  territorio  dell'isola
minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti  di  linea  o
vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto  di  persone  a
fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare  collegamenti
verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore,  e
nel cui territorio insistono altre isole minori con  centri  abitati,
destina il gettito del contributo per interventi nelle singole  isole
minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi  effettuati  nelle
medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente  al  prezzo
del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o  dei
soggetti che  svolgono  servizio  di  trasporto  di  persone  a  fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo,  con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi,  della  presentazione  della
dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti  dalla  legge  e
dal regolamento comunale, ovvero con le diverse  modalita'  stabilite
dal medesimo regolamento  comunale,  in  relazione  alle  particolari
modalita'  di  accesso  alle   isole.   Per   l'omessa   o   infedele
presentazione  della  dichiarazione  da  parte  del  responsabile  si
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per   cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato  o  parziale  versamento
del  contributo  si  applica  la  sanzione  amministrativa   di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.471,  e
successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non  previsto   dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi  da
158 a 170, della legge 27 dicembre  2006,  n.296.  Il  contributo  di
sbarco  non  e'  dovuto  dai  soggetti  residenti  nel  comune,   dai
lavoratori, dagli studenti  pendolari,  nonche'  dai  componenti  dei
nuclei familiari dei soggetti che  risultino  aver  pagato  l'imposta
municipale propria nel medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
residenti. I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento  modalita'
applicative del contributo nonche' eventuali  esenzioni  e  riduzioni
per particolari fattispecie  o  per  determinati  periodi  di  tempo;
possono altresi' prevedere un  aumento  del  contributo  fino  ad  un
massimo di euro 5 in relazione a  determinati  periodi  di  tempo.  I
comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di
euro 5 in  relazione  all'accesso  a  zone  disciplinate  nella  loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di
origine vulcanica; in tal caso il  contributo  puo'  essere  riscosso
dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri
soggetti  individuati  dall'amministrazione  comunale  con   apposito
avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a  finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti,  gli  interventi
di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi  in  materia
di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori». 
 
          Note all'art. 33: 
              Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
          14  marzo  2011,  n.  23  (Disposizioni   in   materia   di
          federalismo Fiscale Municipale), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. Imposta di soggiorno. - 1. I comuni  capoluogo
          di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni  inclusi
          negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'
          d'arte possono istituire, con deliberazione del  consiglio,
          un'imposta di soggiorno a carico di coloro  che  alloggiano
          nelle strutture ricettive situate sul  proprio  territorio,
          da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione
          al prezzo, sino  a  5  euro  per  notte  di  soggiorno.  Il
          relativo gettito e' destinato a  finanziare  interventi  in
          materia di turismo, ivi compresi quelli  a  sostegno  delle
          strutture ricettive, nonche'  interventi  di  manutenzione,
          fruizione e  recupero  dei  beni  culturali  ed  ambientali
          locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali. 
              2. Ferma restando la facolta' di  disporre  limitazioni
          alla circolazione nei centri abitati ai sensi  dell'art.  7
          del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  l'imposta
          di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
          eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
          circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
          comunale. 
              3. Con regolamento da adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, e' dettata la  disciplina  generale  di  attuazione
          dell'imposta  di  soggiorno.  In  conformita'  con   quanto
          stabilito nel predetto regolamento, i comuni,  con  proprio
          regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   sentite   le
          associazioni  maggiormente  rappresentative  dei   titolari
          delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre
          ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di
          prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
          emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
          presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
          comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 
              3-bis. I comuni che hanno sede  giuridica  nelle  isole
          minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
          possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
          446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta
          di soggiorno di cui al comma 1 del  presente  articolo,  un
          contributo di sbarco, da applicare fino ad  un  massimo  di
          euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul  territorio
          dell'isola  minore,  utilizzando  vettori  che   forniscono
          collegamenti di linea o  vettori  aeronavali  che  svolgono
          servizio  di  trasporto  di  persone  a  fini  commerciali,
          abilitati e autorizzati ad  effettuare  collegamenti  verso
          l'isola. Il  comune  che  ha  sede  giuridica  in  un'isola
          minore, e nel cui territorio insistono altre  isole  minori
          con centri abitati, destina il gettito del  contributo  per
          interventi nelle singole isole  minori  dell'arcipelago  in
          proporzione agli  sbarchi  effettuati  nelle  medesime.  Il
          contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo  del
          biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e  aeree
          o dei  soggetti  che  svolgono  servizio  di  trasporto  di
          persone a  fini  commerciali,  che  sono  responsabili  del
          pagamento  del  contributo,  con  diritto  di  rivalsa  sui
          soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e
          degli ulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge  e  dal
          regolamento  comunale,  ovvero  con  le  diverse  modalita'
          stabilite dal medesimo regolamento comunale,  in  relazione
          alle particolari  modalita'  di  accesso  alle  isole.  Per
          l'omessa o infedele presentazione  della  dichiarazione  da
          parte   del   responsabile   si   applica    la    sanzione
          amministrativa  dal  100  al  200  per  cento  dell'importo
          dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale  versamento  del
          contributo si applica la  sanzione  amministrativa  di  cui
          all'art. 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          471, e  successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non
          previsto  dalle  disposizioni  del  presente  articolo   si
          applica l'art. 1, commi  da  158  a  170,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296.  Il  contributo  di  sbarco  non  e'
          dovuto dai soggetti residenti nel comune,  dai  lavoratori,
          dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei
          familiari dei soggetti che risultino aver pagato  l'imposta
          municipale  propria  nel  medesimo  comune   e   che   sono
          parificati ai residenti. I  comuni  possono  prevedere  nel
          regolamento modalita' applicative  del  contributo  nonche'
          eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o  per  determinati  periodi  di  tempo;  possono  altresi'
          prevedere un aumento del contributo fino ad un  massimo  di
          euro 5 in relazione  a  determinati  periodi  di  tempo.  I
          comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad  un
          massimo  di  euro  5  in  relazione  all'accesso   a   zone
          disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in
          prossimita' di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal
          caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali  guide
          vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti
          individuati  dall'amministrazione  comunale  con   apposito
          avviso pubblico. Il gettito del contributo e'  destinato  a
          finanziare interventi di  raccolta  e  di  smaltimento  dei
          rifiuti,  gli  interventi  di   recupero   e   salvaguardia
          ambientale  nonche'  interventi  in  materia  di   turismo,
          cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori."