Art. 33 
 
 
        (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) 
 
  1. La  proposta  di  aggiudicazione  e'  soggetta  ad  approvazione
dell'organo   competente   secondo   l'ordinamento   della   stazione
appaltante  e  nel  rispetto  dei  termini  dallo  stesso   previsti,
decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da  parte
dell'organo competente. In mancanza, il  termine  e'  pari  a  trenta
giorni. Il termine e' interrotto dalla  richiesta  di  chiarimenti  o
documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i  chiarimenti  o
documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la
proposta di aggiudicazione si intende approvata. 
  2. L'eventuale approvazione del  contratto  stipulato  avviene  nel
rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui  al
comma 1. L'approvazione del  contratto  e'  sottoposta  ai  controlli
previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti.