Art. 33 Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286) 1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»; b) all'articolo 39, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorita' competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinche' il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione»; c) all'articolo 45, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»; 2) alla lettera b), le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009». 2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» e' sostituita dalla seguente: «protetti»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale».
Note all'art. 33: - Il testo vigente dell'art. 37 del decreto legislativo n. 93/2011 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148, gia' sostituito dalla legge n. 115/2015, come ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 37 (Promozione della cooperazione regionale). - 1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica e lo sviluppo sostenibile nonche' di conseguire prezzi competitivi, Terna in qualita' di gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed il Gestore dei mercati energetici Spa in qualita' di gestore del mercato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, operano con i rispettivi gestori dei Paesi membri, assicurando il coordinamento delle proprie azioni, informando preventivamente il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Terna e Gestore dei mercati energetici Spa redigono congiuntamente un rapporto, con cadenza semestrale, con cui informano il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas sulle iniziative assunte in materia e sullo stato dei relativi progetti. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, in coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari, adottano le misure necessarie affinche' il gestore della rete di trasmissione nazionale e il gestore del mercato operino una gestione efficiente delle piattaforme di contrattazione, una gestione efficace di eventuali criticita', e assicurino l'interoperabilita', la sicurezza e l'affidabilita' dei sistemi interconnessi. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalita' e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacita' di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonche' da progetti comuni definiti con altri Stati non appartenenti all'Unione europea. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adotta le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 3 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia.». - Il testo vigente dell'art. 39 del decreto legislativo n. 93/2011 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 39 (Interconnettori). - 1. All'art. 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: «L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.» sono sostituite dalle seguenti: "L'esenzione e' accordata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle nuove capacita' di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso.". 2. L'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi di cui all'art. 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' rilasciata ai soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, indipendentemente dal livello di tensione. 3. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero dello sviluppo economico, previa approvazione della Commissione europea, non riconosca che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' concessa. 3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'art. 10 o all'art. 11 della direttiva 2009/72/CE e all'art. 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorita' competenti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinche' il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione. 4. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adegua le disposizioni per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi ai nuovi interconnettori, nel rispetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo altresi' che il rilascio dell'esenzione sia subordinato al raggiungimento di un accordo con il Paese membro interessato. 5. Ai fini di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, assicurando nel contempo la equa partecipazione degli enti territoriali al procedimento di autorizzazione delle opere, gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono realizzabili mediante la procedura semplificata di cui all'art. 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modificazioni, limitatamente alla connessione tra il territorio estero e il primo nodo utile, anche se necessitante di adeguati potenziamenti, in territorio nazionale. La connessione tra il predetto primo nodo utile e il resto del territorio nazionale e' assoggettato al regime autorizzativo previsto per gli interventi di sviluppo inseriti nel Piano decennale di sviluppo della rete.». - La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/72/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211, introduce norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed abroga la direttiva 2003/54/CE. - L'art. 3 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211, riguarda la certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione. - L'art. 17 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211, e' il seguente: «Art. 17 (Nuovi interconnettori). - 1. Le autorita' di regolamentazione possono, su richiesta, esentare gli interconnettori per corrente continua per un periodo limitato, dal disposto dell'art. 16, paragrafo 6, del presente regolamento e degli articoli 9 e 32 e dell'art. 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE alle seguenti condizioni: a) gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica; b) il livello del rischio connesso con gli investimenti e' tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione; c) l'interconnettore deve essere di proprieta' di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore sara' creato; d) sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore; e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'art. 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore; e f) l'esenzione non deve andare a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnettore e' collegato. 2. In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresi' agli interconnettore per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnettore per corrente alternata. 3. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacita' di interconnettore esistenti. 4. La decisione riguardante l'esenzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e' adottata, caso per caso, dalle autorita' di regolamentazione degli Stati membri interessati. Un'esenzione puo' riguardare la totalita' o una parte della capacita' del nuovo interconnettore e dell'interconnettore esistente che ha subito un significativo aumento di capacita'. Entro due mesi dalla data in cui la domanda di esenzione e' stata sottoposta all'ultima delle autorita' di regolamentazione interessate, l'Agenzia puo' presentare un parere consultivo a tali autorita' di regolamentazione che potrebbe fungere da base per la loro decisione. Nel decidere di concedere un'esenzione si tiene conto, caso per caso, della necessita' di imporre condizioni riguardo alla durata della medesima e all'accesso non discriminatorio all'interconnettore. Nel decidere dette condizioni si tiene conto, in particolare, della capacita' supplementare da creare o della modifica della capacita' esistente, dei tempi del progetto e delle circostanze nazionali. Prima di concedere un'esenzione le autorita' di regolamentazione degli Stati membri interessati decidono le regole e i meccanismi di gestione e assegnazione della capacita'. Le norme in materia di gestione della congestione includono l'obbligo di offrire sul mercato le capacita' non utilizzate e gli utenti dell'infrastruttura godono del diritto a negoziare la capacita' contrattuale non utilizzata sul mercato secondario. Nella valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e f), si tiene conto dei risultati della procedura di assegnazione delle capacita'. Qualora tutte le autorita' di regolamentazione interessate abbiano raggiunto un accordo sulla decisione di esenzione entro sei mesi, informano l'Agenzia di tale decisione. La decisione di esenzione, incluse le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, e' debitamente motivata e pubblicata. 5. La decisione di cui al paragrafo 4 e' assunta dall'Agenzia: a) qualora tutte le autorita' di regolamentazione interessate non siano riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui e' stata presentata una domanda di esenzione dinanzi all'ultima di queste autorita' di regolamentazione; ovvero b) dietro richiesta congiunta delle autorita' di regolamentazione interessate. Prima di adottare tale decisione, l'Agenzia consulta le autorita' di regolamentazione interessate e i richiedenti. 6. Nonostante i paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono disporre che l'autorita' di regolamentazione o l'Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano all'organo pertinente nello Stato membro in questione, ai fini dell'adozione di una decisione formale, il suo parere sulla domanda di esenzione. Il parere e' pubblicato contestualmente alla decisione. 7. Una copia di ogni domanda di esenzione e' trasmessa, per conoscenza, dalle autorita' di regolamentazione all'Agenzia ed alla Commissione senza indugio dopo la ricezione. La decisione e' notificata tempestivamente alla Commissione dalle autorita' di regolamentazione interessate o dall'Agenzia (organi di notificazione), unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di giungere ad una decisione debitamente motivata. In particolare, le informazioni riguardano: a) le ragioni particolareggiate in base alle quali e' stata concessa o rifiutata l'esenzione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessita' della stessa; b) l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultante dalla concessione dell'esenzione; c) la motivazione della durata e della quota della capacita' totale dell'interconnettore in questione per cui e' concessa l'esenzione; e d) l'esito della consultazione con le autorita' di regolamentazione interessate. 8. Entro un termine di due mesi dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica ai sensi del paragrafo 7, la Commissione puo' adottare una decisione che impone agli organi di notificazione di modificare o annullare la decisione di concedere un'esenzione. Tale periodo di due mesi puo' essere prorogato di un termine aggiuntivo di due mesi, ove la Commissione richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Il termine iniziale di due mesi puo' altresi' essere prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione. La notifica si considera ritirata se le informazioni chieste non sono fornite entro il termine stabilito nella domanda, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione, ovvero gli organi di notificazione non abbiano informato la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare completa la notifica. Gli organi di notificazione si conformano ad una decisione della Commissione che richiede la modifica o l'annullamento della decisione di esenzione entro un mese dalla data di adozione e ne informano la Commissione. La Commissione assicura la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se la costruzione dell'interconnettore non e' ancora cominciata, e cinque anni dopo la sua adozione se l'interconnettore non e' ancora operativo, a meno che la Commissione decida che un ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona beneficiaria dell'esenzione. 9. La Commissione puo' adottare orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per definire la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 4, 7 e 8, del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 23, paragrafo 2.». - L'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75, reca disposizioni per il Gestore della rete di trasmissione nazionale. - Il testo vigente dell'art. 45 del citato decreto legislativo n. 93/2011, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 45 (Poteri sanzionatori). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni: a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento CE n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto; b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento CE n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'art. 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche' l'art. 20, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorita' medesima. 3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per l'impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non si applica l'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del Gestore.». - Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 714/2009, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211, concerne le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003. - Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211, concerne le condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005. - Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 23-5-2000 n. 164/2000 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142, gia' modificato dal decreto-legge n. 69/2013, come ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 22 (Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei. 2. Sono considerati clienti protetti i clienti domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. 2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. 3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e' registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede affinche': a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese; b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e la tempestivita' dell'informazione fornita; c) qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la copertura dei costi sostenuti. 5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie di cui dispongono. 7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239».