Art. 33
Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia.
Procedura di infrazione 2014/2286)
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;
b) all'articolo 39, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee
elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati
membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori
di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro
certificazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o
all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni
eventualmente riconosciute dalle autorita' competenti ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. Resta fermo
l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni
affinche' il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale
possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della
rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del
sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato
dalla interconnessione»;
c) all'articolo 45, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del
regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli
13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»;
2) alla lettera b), le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19
e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostituite dalle seguenti:
«articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del
regolamento (CE) n. 715/2009».
2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» e' sostituita dalla
seguente: «protetti»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della
direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma
375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come individuati dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008. Per
essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza
possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in
momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas
naturale».
Note all'art. 33:
- Il testo vigente dell'art. 37 del decreto legislativo
n. 93/2011 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE,
2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e
ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi
al consumatore finale industriale di gas e di energia
elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno
2011, n. 148, gia' sostituito dalla legge n. 115/2015, come
ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 37 (Promozione della cooperazione regionale). -
1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri e
assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia
elettrica e lo sviluppo sostenibile nonche' di conseguire
prezzi competitivi, Terna in qualita' di gestore della rete
di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed il Gestore
dei mercati energetici Spa in qualita' di gestore del
mercato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19
marzo 1999, n. 79, operano con i rispettivi gestori dei
Paesi membri, assicurando il coordinamento delle proprie
azioni, informando preventivamente il Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas. Terna e Gestore dei mercati energetici Spa redigono
congiuntamente un rapporto, con cadenza semestrale, con cui
informano il Ministero dello sviluppo economico e
l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas sulle
iniziative assunte in materia e sullo stato dei relativi
progetti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, in coerenza
con gli obiettivi di politica energetica nazionali e
comunitari, adottano le misure necessarie affinche' il
gestore della rete di trasmissione nazionale e il gestore
del mercato operino una gestione efficiente delle
piattaforme di contrattazione, una gestione efficace di
eventuali criticita', e assicurino l'interoperabilita', la
sicurezza e l'affidabilita' dei sistemi interconnessi.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico individua le modalita' e le condizioni delle
importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per
mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto
degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo
economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della
capacita' di transito di energia elettrica derivanti da
atti e da accordi internazionali nonche' da progetti comuni
definiti con altri Stati non appartenenti all'Unione
europea.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adotta
le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto
previsto al comma 3 concludendo, ove possibile, i necessari
accordi con le competenti autorita' di regolazione degli
Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme
comunitarie in materia.».
- Il testo vigente dell'art. 39 del decreto legislativo
n. 93/2011 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE,
2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e
ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi
al consumatore finale industriale di gas e di energia
elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno
2011, n. 148, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 39 (Interconnettori). - 1. All'art. 1-quinquies,
comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, le parole: «L'esenzione e' accordata, caso per
caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla
data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una
quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove
capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero delle
attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.» sono sostituite dalle
seguenti: "L'esenzione e' accordata dal Ministero dello
sviluppo economico, sentito il parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, per un periodo e per una
quota delle nuove capacita' di trasmissione realizzate da
valutarsi caso per caso.".
2. L'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi di
cui all'art. 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' rilasciata ai soggetti
che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di
interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati
membri, indipendentemente dal livello di tensione.
3. La concessione di una esenzione dalla disciplina che
prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due
anni dopo la data della relativa concessione, qualora, alla
scadenza di tale termine, la costruzione
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni
dopo la data della relativa concessione, qualora alla
scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora
operativa, a meno che il Ministero dello sviluppo
economico, previa approvazione della Commissione europea,
non riconosca che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che
esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e'
concessa.
3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove
linee elettriche di interconnessione con i sistemi
elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente
articolo, sono designate quali gestori di sistemi di
trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione
da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico secondo le procedure di cui all'art. 10 o
all'art. 11 della direttiva 2009/72/CE e all'art. 3 del
regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee
esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorita'
competenti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) n.
714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di
rispettare tutte le condizioni affinche' il gestore del
sistema elettrico di trasmissione nazionale possa
effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni
della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei
confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello
Stato membro confinante interessato dalla interconnessione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio
decreto adegua le disposizioni per il rilascio
dell'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi ai nuovi
interconnettori, nel rispetto di quanto disposto ai commi
1, 2 e 3, prevedendo altresi' che il rilascio
dell'esenzione sia subordinato al raggiungimento di un
accordo con il Paese membro interessato.
5. Ai fini di garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale, assicurando nel contempo la equa
partecipazione degli enti territoriali al procedimento di
autorizzazione delle opere, gli interventi di riclassamento
fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con
l'estero facenti parte della rete di trasmissione nazionale
sono realizzabili mediante la procedura semplificata di cui
all'art. 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e
successive modificazioni, limitatamente alla connessione
tra il territorio estero e il primo nodo utile, anche se
necessitante di adeguati potenziamenti, in territorio
nazionale. La connessione tra il predetto primo nodo utile
e il resto del territorio nazionale e' assoggettato al
regime autorizzativo previsto per gli interventi di
sviluppo inseriti nel Piano decennale di sviluppo della
rete.».
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2009/72/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n.
L 211, introduce norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica ed abroga la direttiva 2003/54/CE.
- L'art. 3 del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia
elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003,
pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211,
riguarda la certificazione dei gestori di sistemi di
trasmissione.
- L'art. 17 del regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio n. 714/2009 relativo alle condizioni di
accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di
energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n.
1228/2003, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L
211, e' il seguente:
«Art. 17 (Nuovi interconnettori). - 1. Le autorita' di
regolamentazione possono, su richiesta, esentare gli
interconnettori per corrente continua per un periodo
limitato, dal disposto dell'art. 16, paragrafo 6, del
presente regolamento e degli articoli 9 e 32 e dell'art.
37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE alle
seguenti condizioni:
a) gli investimenti devono rafforzare la concorrenza
nella fornitura di energia elettrica;
b) il livello del rischio connesso con gli
investimenti e' tale che gli investimenti non avrebbero
luogo se non fosse concessa un'esenzione;
c) l'interconnettore deve essere di proprieta' di una
persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di
forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale
interconnettore sara' creato;
d) sono imposti corrispettivi agli utenti di tale
interconnettore;
e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di
cui all'art. 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
il proprietario dell'interconnettore non deve aver
recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi
di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei
corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di
trasmissione o di distribuzione collegati con tale
interconnettore; e
f) l'esenzione non deve andare a detrimento della
concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato
interno dell'energia elettrica o dell'efficace
funzionamento del sistema di regolamentato al quale
l'interconnettore e' collegato.
2. In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica
altresi' agli interconnettore per corrente alternata, a
condizione che i costi e i rischi degli investimenti in
questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai
costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del
collegamento di due reti di trasmissione nazionali
limitrofe mediante un interconnettore per corrente
alternata.
3. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di
significativi aumenti di capacita' di interconnettore
esistenti.
4. La decisione riguardante l'esenzione di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3 e' adottata, caso per caso, dalle
autorita' di regolamentazione degli Stati membri
interessati. Un'esenzione puo' riguardare la totalita' o
una parte della capacita' del nuovo interconnettore e
dell'interconnettore esistente che ha subito un
significativo aumento di capacita'. Entro due mesi dalla
data in cui la domanda di esenzione e' stata sottoposta
all'ultima delle autorita' di regolamentazione interessate,
l'Agenzia puo' presentare un parere consultivo a tali
autorita' di regolamentazione che potrebbe fungere da base
per la loro decisione. Nel decidere di concedere
un'esenzione si tiene conto, caso per caso, della
necessita' di imporre condizioni riguardo alla durata della
medesima e all'accesso non discriminatorio
all'interconnettore. Nel decidere dette condizioni si tiene
conto, in particolare, della capacita' supplementare da
creare o della modifica della capacita' esistente, dei
tempi del progetto e delle circostanze nazionali. Prima di
concedere un'esenzione le autorita' di regolamentazione
degli Stati membri interessati decidono le regole e i
meccanismi di gestione e assegnazione della capacita'. Le
norme in materia di gestione della congestione includono
l'obbligo di offrire sul mercato le capacita' non
utilizzate e gli utenti dell'infrastruttura godono del
diritto a negoziare la capacita' contrattuale non
utilizzata sul mercato secondario. Nella valutazione dei
criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e f), si
tiene conto dei risultati della procedura di assegnazione
delle capacita'. Qualora tutte le autorita' di
regolamentazione interessate abbiano raggiunto un accordo
sulla decisione di esenzione entro sei mesi, informano
l'Agenzia di tale decisione. La decisione di esenzione,
incluse le condizioni di cui al secondo comma del presente
paragrafo, e' debitamente motivata e pubblicata.
5. La decisione di cui al paragrafo 4 e' assunta
dall'Agenzia:
a) qualora tutte le autorita' di regolamentazione
interessate non siano riuscite a raggiungere un accordo
entro sei mesi dalla data in cui e' stata presentata una
domanda di esenzione dinanzi all'ultima di queste autorita'
di regolamentazione; ovvero
b) dietro richiesta congiunta delle autorita' di
regolamentazione interessate.
Prima di adottare tale decisione, l'Agenzia consulta le
autorita' di regolamentazione interessate e i richiedenti.
6. Nonostante i paragrafi 4 e 5, gli Stati membri
possono disporre che l'autorita' di regolamentazione o
l'Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano all'organo
pertinente nello Stato membro in questione, ai fini
dell'adozione di una decisione formale, il suo parere sulla
domanda di esenzione. Il parere e' pubblicato
contestualmente alla decisione.
7. Una copia di ogni domanda di esenzione e' trasmessa,
per conoscenza, dalle autorita' di regolamentazione
all'Agenzia ed alla Commissione senza indugio dopo la
ricezione. La decisione e' notificata tempestivamente alla
Commissione dalle autorita' di regolamentazione interessate
o dall'Agenzia (organi di notificazione), unitamente a
tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali
informazioni possono essere comunicate alla Commissione in
forma aggregata per permetterle di giungere ad una
decisione debitamente motivata. In particolare, le
informazioni riguardano:
a) le ragioni particolareggiate in base alle quali e'
stata concessa o rifiutata l'esenzione, incluse le
informazioni di ordine finanziario che giustificano la
necessita' della stessa;
b) l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e
sull'efficace funzionamento del mercato interno
dell'energia elettrica risultante dalla concessione
dell'esenzione;
c) la motivazione della durata e della quota della
capacita' totale dell'interconnettore in questione per cui
e' concessa l'esenzione; e
d) l'esito della consultazione con le autorita' di
regolamentazione interessate.
8. Entro un termine di due mesi dal giorno successivo a
quello di ricezione di una notifica ai sensi del paragrafo
7, la Commissione puo' adottare una decisione che impone
agli organi di notificazione di modificare o annullare la
decisione di concedere un'esenzione. Tale periodo di due
mesi puo' essere prorogato di un termine aggiuntivo di due
mesi, ove la Commissione richieda ulteriori informazioni.
Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui pervengono informazioni
complete. Il termine iniziale di due mesi puo' altresi'
essere prorogato con il consenso della Commissione e degli
organi di notificazione. La notifica si considera ritirata
se le informazioni chieste non sono fornite entro il
termine stabilito nella domanda, a meno che, prima della
scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il
consenso della Commissione e degli organi di notificazione,
ovvero gli organi di notificazione non abbiano informato la
Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di
considerare completa la notifica. Gli organi di
notificazione si conformano ad una decisione della
Commissione che richiede la modifica o l'annullamento della
decisione di esenzione entro un mese dalla data di adozione
e ne informano la Commissione. La Commissione assicura la
riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della
Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se
la costruzione dell'interconnettore non e' ancora
cominciata, e cinque anni dopo la sua adozione se
l'interconnettore non e' ancora operativo, a meno che la
Commissione decida che un ritardo sia dovuto a gravi
ostacoli che esulano dal controllo della persona
beneficiaria dell'esenzione.
9. La Commissione puo' adottare orientamenti per
l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del
presente articolo e per definire la procedura da seguire
per l'applicazione dei paragrafi 4, 7 e 8, del presente
articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento completandolo, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'art. 23, paragrafo 2.».
- L'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75, reca
disposizioni per il Gestore della rete di trasmissione
nazionale.
- Il testo vigente dell'art. 45 del citato decreto
legislativo n. 93/2011, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 45 (Poteri sanzionatori). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza
delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti
disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del
regolamento CE n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3,
38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;
b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e
allegato I del regolamento CE n. 715/2009 e degli articoli
4, 8, commi 4 e 5, dell'art. 10, commi 1 e 3, e degli
articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5,
18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche' l'art. 20,
commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 164 del
2000.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso di
mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti
dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa
destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace
perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per
l'impresa proponente e concludere il procedimento
sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il
procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di
decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli
eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni
assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di
quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico per violazioni delle disposizioni del presente
decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500
euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato
realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal
gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non si applica l'art. 26 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti
medesimi, il termine per la notifica degli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in
modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli
impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria
dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono
essere adottate modalita' procedurali semplificate di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,
con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche
prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
7-bis. In caso di violazione persistente da parte del
Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di
trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
Gestore.».
- Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 714/2009, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto
2009, n. L 211, concerne le condizioni di accesso alla rete
per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e
abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003.
- Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 715/2009, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto
2009, n. L 211, concerne le condizioni di accesso alle reti
di trasporto del gas naturale e abroga il regolamento (CE)
n. 1775/2005.
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo
23-5-2000 n. 164/2000 (Attuazione della direttiva 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999,
n. 144), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno
2000, n. 142, gia' modificato dal decreto-legge n. 69/2013,
come ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 22 (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti protetti i clienti
domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio
pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo,
carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che
svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i
clienti civili e non civili con consumo non superiore a
50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di
assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile,
le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in
situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di
servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di
riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.
2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi
della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui
all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come individuati dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi
vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di
sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in
zone isolate, in momenti critici o in situazioni di
emergenza del sistema del gas naturale.
3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a
prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e'
registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti
salvi i requisiti in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede affinche':
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
coincida con il primo giorno del mese;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di
consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di
distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei
clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e
la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) qualora un cliente finale connesso alla rete di
distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore
di ultima istanza, l'impresa di distribuzione
territorialmente competente garantisca il bilanciamento
della propria rete in relazione al prelievo presso tale
punto per il periodo in cui non sia possibile la sua
disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione
una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la
copertura dei costi sostenuti.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce
criteri in base ai quali le imprese di gas naturale
ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo
servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule
tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione
intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche
avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'art.
27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede
affinche' siano istituiti sportelli unici al fine di
mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni
necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in
vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie di
cui dispongono.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e
aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a
condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non
civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi
all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di
servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di
riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e
private che svolgono un'attivita' riconosciuta di
assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non
si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale
nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma
46, della legge 23 agosto 2004, n. 239».