Art. 33 Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro 1. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' inserito il seguente: «Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al sesto comma gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro».
Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 (Difesa della genuinita' del burro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1957, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - La denominazione «burro» e' riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3. La denominazione «burro di qualita'» e' riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze. Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca puo' essere attribuita la denominazione «burro», purche' seguita dalla indicazione della specie animale. Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione. Le materie prime utilizzate per la produzione del «burro di qualita'» devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il «burro di qualita'» deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie. I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate la quantita' e la qualita' della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al sesto comma gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del codice civile aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro. L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantire la salubrita', e' consentito a condizione che il burro cosi' trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo.».