Articolo 33 Regolamento finanziario 1. Il regolamento finanziario e' adottato dal comitato amministrativo. Esso e' modificato dal comitato amministrativo su proposta del tribunale. 2. Il regolamento finanziario stabilisce in particolare: a) le modalita' relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio e alla presentazione e revisione dei conti; b) il metodo e la procedura con cui i pagamenti e i contributi, compresi i contributi finanziari iniziali previsti dall'articolo 37 dell'accordo, sono messi a disposizione del tribunale; c) le norme relative alle responsabilita' degli ordinatori e dei contabili e le modalita' relative al loro controllo; e d) i principi contabili generalmente ammessi su cui si basano il bilancio e gli stati finanziari annuali.