Art. 33 
 
Delega al Governo per la riforma delle  disposizioni  legislative  in
  materia  di  tutela  dei  minori  nel  settore  cinematografico   e
  audiovisivo 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  la  riforma  delle  disposizioni   legislative   di
disciplina degli strumenti e  delle  procedure  attualmente  previsti
dall'ordinamento in materia di tutela dei  minori  nella  visione  di
opere cinematografiche e  audiovisive,  ispirandosi  ai  principi  di
liberta' e di responsabilita', tanto degli imprenditori  del  settore
cinematografico  e  audiovisivo,   quanto   dei   principali   agenti
educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e  sostituendo  le
procedure    attualmente    vigenti    con    un    meccanismo     di
responsabilizzazione degli operatori e  di  attenta  vigilanza  delle
istituzioni, orientato all'effettivita' della tutela dei minori. 
  2. Il decreto o i decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a)  introdurre  il  principio  della   responsabilizzazione   degli
operatori cinematografici in  materia  di  classificazione  del  film
prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi  di
fruizione, e della  uniformita'  di  classificazione  con  gli  altri
prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela
dei  minori  e  la  protezione  dell'infanzia  e   la   liberta'   di
manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica; 
  b) prevedere l'istituzione presso il  Ministero  dell'organismo  di
controllo   della   classificazione   di   cui   alla   lettera   a),
disciplinandone la composizione, i compiti, le modalita' di nomina  e
di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni  per
la revisione cinematografica di cui alla legge  21  aprile  1962,  n.
161.  Ai  componenti  di  tale  organismo,  scelti  tra  personalita'
indipendenti  e  di  comprovata  qualificazione  professionale,   non
spettano gettoni di  presenza,  compensi,  indennita'  ed  emolumenti
comunque  denominati  ad   eccezione   del   rimborso   delle   spese
effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente; 
  c) prevedere il  procedimento  per  l'accertamento  degli  illeciti
amministrativi  che  conseguono  alla   violazione   della   prevista
classificazione di cui alla lettera a) e i termini entro i quali tale
accertamento puo' intervenire; 
  d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi
accertati; 
  e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente
in contrasto con la nuova normativa per la classificazione  dei  film
per le sale cinematografiche, degli altri  prodotti  audiovisivi  che
vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata  e  sulla  rete
internet e dei videogiochi posti in vendita. 
 
          Note all'art. 33: 
              La legge 21 aprile 1962, n. 161 (Revisione dei  film  e
          dei lavori teatrali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          28 aprile 1962, n. 109, S.O.