Art. 33 
 
 
     Requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG 
 
  1.  Il  riconoscimento  della  DOCG  e'  riservato  ai  vini   gia'
riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o  tipologie  di
una DOC da almeno sette  anni,  che  siano  ritenuti  di  particolare
pregio, per le  caratteristiche  qualitative  intrinseche  e  per  la
rinomanza commerciale  acquisita,  e  che  siano  stati  rivendicati,
nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento,  inteso  come  media,
dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo
di cui all'articolo 8 e che rappresentino  almeno  il  51  per  cento
della superficie totale dichiarata  allo  schedario  viticolo  idonea
alla  rivendicazione  della  relativa  denominazione.  Nel  caso   di
passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue  zone
caratteristiche  o  tipologie   vengono   riconosciute   come   DOCG,
indipendentemente dalla data del loro riconoscimento. 
  2. Il riconoscimento della DOC e' riservato ai vini provenienti  da
zone gia' riconosciute, anche con denominazione  diversa,  a  IGT  da
almeno  cinque  anni  e  che  siano  stati  rivendicati,  nell'ultimo
biennio,  da  almeno  il  35  per  cento,  inteso  come  media,   dei
viticoltori interessati e che rappresentino almeno il  35  per  cento
della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento  in  favore
di vini non provenienti dalle predette zone e' ammesso esclusivamente
nell'ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre,
le zone espressamente delimitate o le  sottozone  delle  DOC  possono
essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative  produzioni
abbiano acquisito rinomanza commerciale e  siano  state  rivendicate,
nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento,  inteso  come  media,
dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo
di cui all'articolo 8 e che rappresentino  almeno  il  51  per  cento
della superficie totale dichiarata  allo  schedario  viticolo  idonea
alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona. 
  3. Il riconoscimento dell'IGT  e'  riservato  ai  vini  provenienti
dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta
sia rappresentativa di almeno il 20 per cento, inteso come media, dei
viticoltori interessati e di almeno il 20 per cento della  superficie
totale dei vigneti oggetto di  dichiarazione  produttiva  nell'ultimo
biennio. 
  4. Il riconoscimento di una  DOCG  deve  prevedere  una  disciplina
viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della DOC di
provenienza. 
  5. Il riconoscimento di  una  DOC  deve  prevedere  una  disciplina
viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a  quella  della  IGT
precedentemente rivendicata. 
  6. L'uso delle DO  non  e'  consentito  per  i  vini  ottenuti  sia
totalmente  sia  parzialmente  da  vitigni  che   non   siano   stati
classificati fra gli idonei  alla  coltivazione  o  che  derivino  da
ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera e altre specie  americane
o asiatiche. 
  7. Per i vini a IGT e' consentito l'uso delle varieta' iscritte nel
registro nazionale delle varieta' di vite.