Art. 33 
 
       Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 
 
  Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «alla data del 1°  settembre
1995, e' pari a 26.807 unita'» sono sostituite dalle seguenti:  «alla
data del 1° gennaio 2017, e' pari a 23.313 unita'»; 
  b) all'articolo 4: 
  1) al comma 2, le parole: «attivita' di istruzione nei limiti delle
capacita' professionali possedute» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«compiti di insegnamento, formazione e istruzione del  personale  del
medesimo Corpo, in relazione alla professionalita' posseduta»; 
  2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni  di  anzianita'
nel  grado  conseguono  la  qualifica  di  «qualifica  speciale».  La
qualifica e' attribuita, a decorrere dal giorno successivo  a  quello
di  maturazione  del  requisito   di   anzianita'   di   grado,   con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 
  2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si  applicano,  previa
verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui
all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che: 
  a)  abbiano  riportato  in  sede  di  valutazione   caratteristica,
nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore  a  «superiore  alla
media» o giudizio equivalente; 
  b) non abbiano riportato  nell'ultimo  biennio  sanzioni  penali  o
disciplinari piu' gravi della «consegna»; 
  c) non si trovino in una delle condizioni di cui  all'articolo  11,
comma 1, lettere a), b), c) e d). Al personale non  in  possesso  dei
suddetti requisiti, la qualifica e'  attribuita  con  decorrenza  dal
giorno successivo a quello di maturazione  delle  condizioni  di  cui
alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al  venir
meno  delle  cause  impeditive  di  cui  alla  lettera  c),   purche'
sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il
possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis  nonche'  dei
requisiti di cui al presente comma. 
  2-quater.  L'appuntato  scelto  «qualifica   speciale»   ha   rango
preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In
presenza di piu' appuntati scelti «qualifica speciale» prevale quello
con maggiore anzianita' nella medesima qualifica. 
  2-quinquies. In  relazione  al  qualificato  profilo  professionale
raggiunto, l'appuntato scelto «qualifica speciale» e'  principalmente
impiegato in incarichi di maggiore  responsabilita'  nell'ambito  del
ruolo di appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi'  in
compiti di coordinamento del personale dipendente, anche  in  servizi
non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei  reparti  e
lo svolgimento delle attivita' istituzionali.» 
    c) all'articolo 6: 
      1) al comma 1: 
  1.1) alla lettera b), le parole: «Il  limite  massimo  di  eta'  e'
elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,  comunque
non superiore a tre  anni,  per  i  cittadini  che  abbiano  prestato
servizio militare volontario, di leva  e  di  leva  prolungata»  sono
soppresse; 
  1.2) la lettera c) e' soppressa; 
  1.3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) rientrare  nei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente  attiva,  secondo  le  tabelle
stabilite dal decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207;»; 
  1.4) alla lettera f), le parole: «di primo grado»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «che  consente  l'iscrizione  ai   corsi   per   il
conseguimento del diploma universitario;»; 
  1.5) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:  «g)  non  essere,
alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'articolo
444 del codice di procedura  penale  per  delitto  non  colposo,  ne'
essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;»; 
  1.6) alla lettera i), dopo la parola: «ordinaria» sono aggiunte  le
seguenti: «. A tal fine, il Corpo della guardia di  finanza  accerta,
d'ufficio, l'irreprensibilita' del  comportamento  del  candidato  in
rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa  di
esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;»; 
  1.7) la lettera l) e' sostituita dalla  seguente:  «l)  non  essere
stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato  decaduto  dall'impiego
presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita'  o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia;»; 
  1.8) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) non essere
stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine  alla  vita
militare, da accademie, scuole o istituti di formazione  delle  Forze
armate o di polizia.»; 
  2) dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Per  il
reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi
in qualita' di atleti, non sono richiesti i requisiti  indicati  alle
lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in  possesso
del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»; 
  3) ai commi 2 e 3, le parole: «, qualora  unici  superstiti,»  sono
soppresse; 
  4) al comma 3, le parole: «operative individuate  con  decreto  del
Ministro delle Finanze, che comportino, in  conseguenza  dell'impiego
di mezzi o  attrezzature  esclusivamente  militari,  una  particolare
esposizione al rischio» sono sostituite dalle seguenti: «di  servizio
caratterizzate  da  esposizione  al  rischio,  da   individuare   con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»; 
    d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi  di  concorso  per
l'arruolamento degli allievi finanzieri, indetti  con  determinazione
del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: 
  a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; 
  b) le modalita' e la data di scadenza per  la  presentazione  della
domanda di ammissione al concorso; 
  c) le  date  entro  le  quali  gli  aspiranti  devono  possedere  e
conservare i titoli e  i  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  al
concorso; 
  d) le modalita' e la data di scadenza per  la  presentazione  della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti; 
  e) la composizione della  commissione  giudicatrice,  ripartita  in
sottocommissioni, presieduta e formata da personale in  servizio  nel
Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario,  di
uno o piu' esperti  o  docenti  nelle  materie  o  prove  oggetto  di
valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza  da
non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; 
  f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di  esclusione  dei
concorrenti per difetto dei medesimi; 
  g) le tipologie e le modalita'  di  svolgimento  e  di  valutazione
delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione
delle stesse; 
  h) i titoli che devono essere  valutati  ai  fini  della  redazione
delle graduatorie finali di merito. 
  2. Al fine di accrescere  l'efficienza  del  Servizio  di  soccorso
alpino del Corpo della guardia di finanza, in  deroga  agli  articoli
703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  le  riserve
di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti  messi
a concorso per il predetto Servizio. 
  3. Con determinazioni del  Comandante  generale  della  guardia  di
finanza: 
  a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi; 
  b) sono approvate le graduatorie,  distinte  per  le  tipologie  di
posti  a  concorso,  e  sono  dichiarati  vincitori  del  concorso  i
candidati  che  nell'ordine  delle  singole   graduatorie   risultino
compresi nel numero dei posti messi a concorso; 
  c)  possono  essere  dichiarati  vincitori   del   concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle  graduatorie,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  dei
corsi di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori; 
  d) sono stabilite la durata, le modalita' di svolgimento, la sede e
il rinvio dai corsi. 
  4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma  non  vincitori
puo' essere utilizzata per  l'ammissione  ad  analoghi  e  successivi
corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. 
  5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le
norme concernenti i pubblici  concorsi  laddove  compatibili  con  la
specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il  bando
di concorso tiene conto anche delle  esigenze  di  funzionalita'  del
medesimo  Corpo   e   di   economicita'   e   snellezza   dell'azione
amministrativa.»; 
    e) all'articolo 8: 
  1) ai commi 1 e 2, la  parola:  «comandante»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Comandante»; 
  2) al comma 3, le parole: «imputato in un procedimento penale» sono
sostituite dalle seguenti: «rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti
alternativi»; 
    f) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 8-bis (Proscioglimento degli allievi finanzieri).  -  1.  Gli
allievi  finanzieri  frequentatori  di  corso  presso  le  scuole  di
formazione, dichiarati non idonei per inettitudine  al  servizio  nel
Corpo della guardia  di  finanza  per  cause  intellettuali,  morali,
fisiche, attitudinali o disciplinari sono prosciolti, su proposta del
comandante della Legione allievi, con determinazione  del  Comandante
generale della guardia di finanza. 
  2. L'inettitudine per una delle  cause  di  cui  al  comma  1  deve
risultare  da  verbale  redatto  da  una  commissione  nominata   dal
Comandante generale della guardia di finanza. 
  3. Gli allievi finanzieri possono altresi'  essere  prosciolti  dal
Corpo della guardia di finanza,  con  determinazione  del  Comandante
generale: 
  a) a domanda dell'interessato; 
  b) per infermita', quando siano riconosciuti  non  piu'  idonei  al
servizio militare incondizionato da parte della competente  autorita'
sanitaria militare. 
  4. La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2  e
3, nei riguardi degli obblighi di leva e del  servizio  militare,  e'
comunicata al  competente  reparto  dell'Esercito  italiano  o  della
Marina militare, in relazione al contingente di provenienza.»; 
    g) all'articolo 9: 
  1) al comma 1, sostituire le parole da: «continua» fino  alla  fine
con le seguenti: «e'  costituito  dal  complesso  dei  doveri  e  dei
diritti inerenti al grado»; 
  2) dopo il comma 1, sono aggiunti  i  seguenti:  «1-bis.  Lo  stato
giuridico si acquista con il conferimento del grado e  cessa  con  la
perdita del medesimo. 
  1-ter. Il  grado  e'  conferito,  secondo  le  norme  previste  dal
presente decreto, con determinazione del  Comandante  generale  della
guardia di finanza.»; 
    h) dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti: 
  «Art.  9-bis  (Posizione  di  stato  degli  appartenenti  al  ruolo
appuntati e finanzieri). - 1. Gli appartenenti al ruolo  appuntati  e
finanzieri si distinguono in: 
  a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e  finanzieri  in
servizio permanente; 
  b) finanzieri in ferma volontaria; 
  c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e  finanzieri  in
congedo illimitato,  nell'ausiliaria,  nella  riserva  e  in  congedo
assoluto. 
  2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui  alle
lettere a) e b) del comma 1. 
  Art.  9-ter  (Posizione  di  stato  degli  appartenenti  al   ruolo
appuntati e finanzieri in servizio permanente). - 1. Gli appartenenti
al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono vincolati
da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in  una
delle seguenti posizioni: 
  a) servizio permanente effettivo; 
  b) sospesi dal servizio; 
  c) in aspettativa. 
  Art.  9-quater  (Idoneita'  fisica  al  servizio  effettivo   degli
appartenenti al ruolo appuntati e  finanzieri).  -  1.  Il  personale
appartenente  al  ruolo  appuntati  e   finanzieri   deve   possedere
l'idoneita' fisica al servizio  militare  incondizionato  per  essere
impiegato dovunque, presso reparti, specialita', comandi,  uffici  e,
per il militare del contingente di mare, a bordo delle unita' navali. 
  Art. 9-quinquies (Aspettativa).  -  1.  I  finanzieri  in  servizio
permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del
Corpo  della  guardia  di  finanza  possono   essere   collocati   in
aspettativa per  infermita'  e  per  motivi  privati.  Sono  altresi'
collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di  prigionia
di guerra o perche' dispersi. 
  2. L'aspettativa non puo' superare  due  anni  in  un  quinquennio,
tranne per prigionia di guerra o perche' il militare e'  disperso,  e
termina col cessare della causa che l'ha determinata. 
  3. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari
di cui al comma 1 sono concessi  i  periodi  di  licenza  non  ancora
fruiti. 
  4. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda. I motivi
devono essere  provati  dall'interessato  e  la  sua  concessione  e'
subordinata alle esigenze di servizio. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma  2,  l'aspettativa  per
motivi privati non puo' avere durata inferiore a quattro mesi  e  non
puo' eccedere il periodo continuativo di un anno.  L'interessato  che
sia gia' stato in  aspettativa  per  motivi  privati,  per  qualsiasi
durata, non puo' esservi ricollocato se non  siano  trascorsi  almeno
due anni dal rientro in servizio. 
  6. L'aspettativa e'  disposta  con  determinazione  del  Comandante
generale della guardia di finanza. L'aspettativa per prigionia  o  di
disperso di guerra decorre dalla data di cattura o dispersione. 
  7. Al militare in  aspettativa  perche'  prigioniero  di  guerra  o
disperso o per infermita' dipendente da  causa  di  servizio  compete
l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita'  di
servizio. 
  8. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa  di
servizio e' corrisposto il trattamento economico di cui  all'articolo
26 della legge 5 maggio 1976, n. 187. 
  9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare  in
aspettativa perche' prigioniero di guerra o disperso o per infermita'
dipendente o non dipendente da causa di  servizio  e'  computato  per
intero. 
  10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermita', che
devono  frequentare  corsi  o  sostenere  esami  prescritti  ai  fini
dell'avanzamento o per la nomina  a  ispettore  o  sovrintendente,  a
domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e,  se  riconosciuti
idonei, sono richiamati in servizio. 
  11. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per motivi privati,
che devono essere valutati per l'avanzamento o che  devono  sostenere
esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore
o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda. 
  12. Ai militari in aspettativa per motivi privati  non  compete  lo
stipendio o altro assegno. Il  tempo  trascorso  in  aspettativa  per
motivi privati  non  e'  computato  ai  fini  della  progressione  di
carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici  di  stipendio  e
del trattamento di quiescenza e previdenza. 
  Art. 9-sexies (Cause di cessazione dal rapporto di impiego).  -  1.
Gli  appartenenti  al  ruolo  appuntati  e  finanzieri  in   servizio
permanente cessano dal rapporto di impiego  per  una  delle  seguenti
cause: 
  a) per eta'; 
  b) per infermita'; 
  c)  per  scarso  rendimento,  nonche'  gravi   reiterate   mancanze
disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore; 
  d) a domanda; 
  e) a seguito di nomina all'impiego civile; 
  f) a seguito di transito all'impiego civile; 
  g) per infermita', a seguito di  rinuncia  al  transito  a  domanda
nell'impiego civile; 
  h) per perdita del grado; 
  i)  per  decadenza,  ai  sensi  dell'articolo   898   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  l) a seguito della  perdita  dello  stato  di  militare,  ai  sensi
dell'articolo 622 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  2. Il  provvedimento  di  cessazione  dal  servizio  permanente  e'
adottato con determinazione del Comandante generale della guardia  di
finanza. 
  3. Il militare cessa dal servizio  nel  momento  in  cui  nei  suoi
riguardi si verifica una delle predette  cause,  anche  se  si  trova
sottoposto  a  procedimento   penale   o   disciplinare.   Se   detto
procedimento si conclude  successivamente  con  un  provvedimento  di
perdita del grado, la cessazione dal servizio si  considera  avvenuta
per tale causa. 
  Art.  9-septies  (Raggiungimento  dei  limiti  d'eta').  -  1.  Gli
appartenenti al ruolo appuntati e  finanzieri  cessano  dal  servizio
permanente al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'. 
  Art. 9-octies (Categorie del congedo). - 1. Il personale del  ruolo
appuntati e finanzieri in congedo appartiene  a  una  delle  seguenti
categorie: 
  a) ausiliaria; 
  b) riserva; 
  c) congedo illimitato; 
  d) congedo assoluto. 
  2.  L'ausiliaria  riguarda  il  personale  cessato   dal   servizio
permanente e collocato in detta categoria del congedo secondo  quanto
stabilito dall'articolo 886 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66. 
  3. La riserva e' composta dai militari  che  cessano  dal  servizio
permanente o che vi transitano  dalla  categoria  dell'ausiliaria.  I
militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto  in  tempo
di guerra o di grave crisi  internazionale.  Cessano  di  appartenere
alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al  compimento  del
sessantacinquesimo anno di eta'. 
  4. Il congedo illimitato riguarda i militari in ferma volontaria  e
i militari cessati dal servizio permanente, a domanda,  con  meno  di
venti anni di servizio effettivo. In tale categoria sono soggetti  ai
seguenti obblighi di servizio: 
  a) in tempo  di  pace,  rispondere  ai  richiami  in  servizio  per
eccezionali esigenze, nonche' alle chiamate di controllo; 
  b) in tempo di guerra, rimanere costantemente  a  disposizione  del
Governo per essere, all'occorrenza, richiamati in servizio. 
  5. I militari  in  congedo  assoluto  non  sono  piu'  vincolati  a
obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di
grave  crisi  internazionale,   conservano   il   grado   e   l'onore
dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge  riflettenti
il grado e la disciplina. 
  Art.  9-novies  (Infermita').  -  1.  Gli  appartenenti  al   ruolo
appuntati e finanzieri, che devono assicurare in costanza di servizio
i requisiti di idoneita' specifici previsti dal Libro IV, Titolo  II,
Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90 e accertati  secondo  le  apposite  metodologie  ivi  previste,
cessano dal servizio  permanente  e  sono  collocati  in  congedo,  a
seconda dell'idoneita', nella riserva o in congedo assoluto, quando: 
  a) sono divenuti  permanentemente  inidonei  al  servizio  militare
incondizionato; 
  b) non hanno riacquistato  l'idoneita'  allo  scadere  del  periodo
massimo di aspettativa per infermita' temporanea; 
  c) sono giudicati non idonei al  servizio  militare  incondizionato
dopo che, nel  quinquennio,  hanno  fruito  del  periodo  massimo  di
aspettativa e sono state concesse loro le licenze spettanti. 
  2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a
seconda dei casi, dalla data  di  scadenza  del  periodo  massimo  di
aspettativa o dalla data  dell'accertamento  sanitario  definitivo  o
dalla data di  rinuncia  al  transito  nell'impiego  civile,  di  cui
all'articolo 9-sexies, comma 1, lettera g). 
  3. Al militare cessato dal servizio permanente per infermita'  sono
corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi  assegni  spettanti
al pari grado del servizio permanente. Si applica l'articolo  58  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in
materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attivita'
spettanti dopo la cessazione dal servizio. 
  Art. 9-decies (Cessazione a domanda).  -  1.  Gli  appartenenti  al
ruolo appuntati e finanzieri non possono di norma chiedere di cessare
dal servizio permanente e di essere collocati in  congedo  se  devono
rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto
dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione. 
  2. Il Corpo della guardia di finanza,  in  casi  eccezionali,  puo'
concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai  quali  e'
vincolato il militare, in relazione alla durata minima  del  servizio
stesso. 
  3. Gli appartenenti al  ruolo  appuntati  e  finanzieri  che  hanno
compiuto almeno venti anni di servizio effettivo e  che  cessano  dal
servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva. 
  4. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri se  hanno  meno
di venti anni di servizio effettivo e cessano dal servizio permanente
a domanda sono collocati nel congedo illimitato. 
  5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il  Corpo  della  guardia  di
finanza ha facolta' di non accogliere la domanda  di  cessazione  per
motivi penali o disciplinari,  o  di  ritardarne  l'accoglimento  per
gravi motivi di servizio. 
  Art. 9-undecies (Nomina all'impiego civile). - 1. Gli  appartenenti
al ruolo  appuntati  e  finanzieri  in  servizio  permanente  possono
presentare domanda per l'impiego civile e, se riconosciuti  idonei  e
meritevoli, acquistano titolo a  conseguirlo  nel  limite  dei  posti
vacanti negli impieghi prescelti. 
  2. L'ordine di precedenza  per  la  nomina  all'impiego  civile  e'
determinato dalla data di presentazione delle domande. 
  3. I militari di cui al comma 1  che  siano  cessati  dal  servizio
permanente a domanda  o  d'autorita'  non  possono  fare  domanda  di
transito all'impiego civile. 
  4. Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che  abbiano
acquisito diritto a pensione vitalizia per  anzianita'  di  servizio,
che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al  comma
3 o comunque da piu' di cinque anni o che siano incorsi nella perdita
del grado. 
  5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia  di
finanza puo' conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
  6. L'accertamento dell'idoneita' e meritevolezza  dell'appartenente
al ruolo appuntati e finanzieri al  transito  all'impiego  civile  e'
effettuato da una commissione nominata dal Ministro  dell'economia  e
delle finanze e composta da un ufficiale generale  della  Guardia  di
finanza, presidente, e da due dirigenti del Ministero dell'economia e
delle finanze, membri. 
  7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal
servizio e da' luogo alla corresponsione del  trattamento  economico,
pensionistico   e   previdenziale   previsto   per    il    personale
dell'amministrazione di destinazione. 
  Art. 9-duodecies  (Cause  di  cessazione  dalla  ferma).  -  1.  Il
militare con grado di finanziere cessa dalla ferma volontaria,  anche
prima del termine della stessa,  oltre  che  per  le  cause  previste
all'articolo 9-sexies, per motivi disciplinari o per superamento  del
limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza. 
  2. L'appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri  che  cessa
dal servizio al termine della ferma volontaria o  prima  del  termine
della stessa per una delle cause previste al comma 1,  eccettuata  la
perdita del grado, e' collocato in congedo illimitato. 
  3. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta
di non idoneita' permanente al servizio militare  incondizionato,  il
militare e' collocato in congedo assoluto. 
  4. I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale
appartenente al  ruolo  appuntati  e  finanzieri  sono  adottati  con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 
  Art. 9-terdecies (Tipologia dei richiami  in  servizio).  -  1.  Il
personale del ruolo appuntati e finanzieri  in  congedo  puo'  essere
richiamato  in  servizio  a  norma  dell'articolo  986  del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; 
    i) all'articolo 10: 
  1) al comma 1, dopo le  parole:  «"appuntati  e  finanzieri"»  sono
aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»; 
  2) al comma 2: 
  2.1) le parole: «di anzianita' di servizio o» sono soppresse; 
  2.2) le parole: «all'articolo 31 della legge  10  maggio  1983,  n.
212, e successive  modificazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«agli articoli 55-bis e 55-ter»; 
  3) al comma 3, la lettera b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)
fisici,   intellettuali,   culturali,    morali,    caratteriali    e
professionali necessari per  adempiere  degnamente  le  funzioni  del
grado superiore.»; 
  4) al comma 6, le parole: «di  anzianita'  subiti  per  effetto  di
condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari  o
aspettativa per motivi privati, oltre  ai  periodi  di  riduzione  di
anzianita'  in  conseguenza  di  interruzioni  del   servizio»   sono
sostituite dalle seguenti: «e riduzione di anzianita'»; 
  5) ai commi 7 e 8, la  parola:  «comandante»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Comandante»; 
    l) all'articolo 11, al comma 1: 
  1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) in una posizione
di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita';»; 
  2)  la  parola:  «comandante»   e'   sostituita   dalla   seguente:
«Comandante»; 
    m) all'articolo 12: 
  1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo  11,  comma  1»  sono
aggiunte le seguenti: «, lettere a), b) e c)»; 
  2) al  comma  5),  la  parola:  «comandante»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Comandante»; 
  n) l'articolo 14 e' abrogato; 
  o) dopo l'articolo 14, e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  14-bis  (Ordine  di  iscrizione  a   ruolo   del   personale
appartenente al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli  appuntati  e
finanzieri sono iscritti a ruolo  nel  contingente  e  nel  grado  di
appartenenza in ordine di anzianita' giuridica. 
  2. A parita' di condizioni di cui al comma 1, l'iscrizione  avviene
in ordine: 
  a) di anzianita' giuridica  nei  gradi,  gerarchicamente  ordinati,
rivestiti dal militare; 
  b) di data di arruolamento; 
  c) di data di nascita; 
  d) alfabetico. 
  3.  Il  personale  che  e'  trasferito  di   contingente   conserva
l'anzianita' posseduta prima del trasferimento  ed  e'  iscritto  nel
contingente di destinazione secondo i criteri di cui  ai  commi  1  e
2.»; 
  p) all'articolo 17, le parole: «a decorrere dal 1° settembre  1995,
e' pari a 15.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dal 1° gennaio 2017, e' pari a 12.655 unita'»; 
  q) all'articolo 18: 
  1) al comma 2, le parole: «ed addestrativo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e di insegnamento, formazione e istruzione  del  personale
del Corpo in relazione alla professionalita' posseduta.»; 
  2) al comma 3, dopo le parole: «unita' operative», sono aggiunte le
seguenti: «, in sostituzione del proprio superiore diretto del  ruolo
ispettori in caso di assenza o impedimento»; 
  3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. I  brigadieri
capo che maturano otto anni di anzianita'  nel  grado  conseguono  la
qualifica di «qualifica speciale» dal giorno successivo a  quello  di
maturazione del requisito di anzianita' di grado e, in  relazione  al
qualificato  profilo  professionale  raggiunto,  sono  principalmente
impiegati in incarichi di maggiore  responsabilita'  nell'ambito  del
ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere  impiegati  altresi'
in compiti  di  coordinamento  del  personale  dipendente,  anche  in
servizi non operativi, al fine di  assicurare  la  funzionalita'  dei
reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. La  qualifica
e'  attribuita  con  determinazione  del  Comandante  generale  della
guardia di finanza. 
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si  applicano,  previa
verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui
all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che: 
  a)  abbiano  riportato  in  sede  di  valutazione   caratteristica,
nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore  a  «superiore  alla
media» o giudizio equivalente; 
  b) non abbiano riportato  nell'ultimo  biennio  sanzioni  penali  o
disciplinari piu' gravi della «consegna»; 
  c) non si trovino in una delle condizioni di cui  all'articolo  55,
comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non  in  possesso  dei
suddetti requisiti, la qualifica e'  attribuita  con  decorrenza  dal
giorno successivo a quello di maturazione  delle  condizioni  di  cui
alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al  venir
meno  delle  cause  impeditive  di  cui  alla  lettera  c),   purche'
sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il
possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis  nonche'  dei
requisiti di cui al presente comma. 
  3-quater.  Il  brigadiere  capo  «qualifica  speciale»   ha   rango
preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In
presenza di piu' brigadieri capo «qualifica speciale» prevale  quello
con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.»; 
    r) all'articolo 19: 
      1) al comma 1: 
  1.1)  le  parole:  «e,  comunque,  avuto  riguardo  alla  capacita'
ricettiva degli istituti di istruzione di base e di formazione»  sono
soppresse; 
  1.2) le parole: «inferiore al 70 per cento» sono  sostituite  dalle
seguenti: «superiore al 70 per cento»; 
  1.3) la parola: «qualificazione», ovunque  ricorre,  e'  sostituita
dalla seguente «formazione»; 
  1.4) alle lettere a) e b), le parole: «di durata  non  inferiore  a
tre mesi previsto dal successivo articolo 27» sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 27»; 
  2) al comma 2, la  parola:  «qualificazione»  e'  sostituita  dalla
seguente «formazione»; 
  3)  al  comma  3,  la  parola:  «comandante»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Comandante»; 
  4) dopo il comma  3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  I  posti
eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1,
lettera a), sono devoluti in favore del concorso di cui al  comma  1,
lettera b). Il medesimo meccanismo opera  nel  caso  in  cui  restano
posti non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera
b).»; 
    s) all'articolo 20, comma  1,  le  lettere  c),  d)  ed  e)  sono
sostituite dalle seguenti: 
  «c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto  non
colposo; 
  d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di  corpo  da
cui possa derivare l'irrogazione di una  sanzione  piu'  grave  della
consegna,  ad  un  procedimento  disciplinare  di  stato  o   ad   un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
  e) non sia sospeso dal servizio o in aspettativa; 
  f) non sia stato dichiarato non  idoneo  all'avanzamento  al  grado
superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore,  abbia
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi
almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 
  g) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal  corso  per
la nomina a vicebrigadiere.»; 
    t) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 21 (Modalita' dei concorsi). -  1.  Nei  bandi  di  concorso,
indetti con determinazione del Comandante generale della  guardia  di
finanza, sono stabiliti: 
  a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; 
  b) le modalita' e la data di scadenza per  la  presentazione  della
domanda di ammissione al concorso; 
  c) le  date  entro  le  quali  gli  aspiranti  devono  possedere  e
conservare i titoli e  i  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  al
concorso; 
  d) le modalita' e la data di scadenza per  la  presentazione  della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti; 
  e) la composizione della  commissione  giudicatrice,  ripartita  in
sottocommissioni, presieduta e formata da personale in  servizio  nel
Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario,  di
uno o piu' esperti  o  docenti  nelle  materie  o  prove  oggetto  di
valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza  da
non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; 
  f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di  esclusione  dei
concorrenti per difetto dei medesimi; 
  g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b),
le tipologie e le modalita' di svolgimento  e  di  valutazione  delle
prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle
stesse; 
  h) i titoli che devono essere  valutati  ai  fini  della  redazione
delle graduatorie finali di merito. 
  2. Con determinazioni del  Comandante  generale  della  guardia  di
finanza: 
  a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi; 
  b) sono approvate le graduatorie,  distinte  per  le  tipologie  di
posti  a  concorso,  e  sono  dichiarati  vincitori  del  concorso  i
candidati  che  nell'ordine  delle  singole   graduatorie   risultino
compresi nel  numero  dei  posti  messi  a  concorso.  A  parita'  di
punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita'  di  grado,
l'anzianita' di servizio nel Corpo della  guardia  di  finanza  e  la
maggiore anzianita' anagrafica; 
  c)  possono  essere  dichiarati  vincitori   del   concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine  delle  graduatorie  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei venti giorni  dall'inizio  dei
corsi di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori. 
  3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le
norme concernenti i pubblici  concorsi  laddove  compatibili  con  la
specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il  bando
di concorso tiene conto anche delle  esigenze  di  funzionalita'  del
medesimo  Corpo   e   di   economicita'   e   snellezza   dell'azione
amministrativa.»; 
  u) gli articoli dal 22 al 26 sono abrogati; 
  v) all'articolo 27: 
  1) nella rubrica, la parola: «qualificazione» e'  sostituita  dalla
seguente: «formazione»; 
  2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «I vincitori dei concorsi
di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono  avviati  alla
frequenza di un corso di  formazione  professionale,  di  durata  non
inferiore a un mese, che si svolge con le  modalita'  e  in  base  ai
programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza,
distintamente  per  i  militari  del  contingente  ordinario  e   del
contingente di mare.»; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «I corsi di cui al  comma
1 possono essere erogati anche con modalita' telematiche.»; 
  4) il comma 3 e' abrogato; 
    z) all'articolo 32: 
      1) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  ruolo
ispettori, con carriera  a  sviluppo  direttivo,  e'  articolato  nei
seguenti cinque gradi gerarchici: 
  a) luogotenente; 
  b) maresciallo aiutante; 
  c) maresciallo capo; 
  d) maresciallo ordinario; 
  e) maresciallo.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
  aa) all'articolo 33, comma  1,  le  parole:  «a  decorrere  dal  1°
settembre 1995, e' pari a 21.950 unita', di cui 11.500 che  rivestono
il grado di maresciallo aiutante» sono sostituite dalle seguenti:  «a
decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari a 23.602 unita'»; 
  bb) all'articolo 34: 
  1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Essi, in
relazione  alla  formazione  accademica  e  professionale  acquisita,
svolgono altresi'  funzioni  di  indirizzo  e  di  coordinamento  del
personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.»; 
  2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.  I  luogotenenti
sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita'
ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3. 
  5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianita' nel grado
conseguono la qualifica di  «cariche  speciali»  con  decorrenza  dal
giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita'
di grado  e  sono  principalmente  impiegati  in  incarichi  di  piu'
qualificato rango, da individuare con determinazione  del  Comandante
generale, nell'ambito del grado di  appartenenza  e  in  sostituzione
dell'ufficiale da cui dipendono direttamente.»; 
      3) dopo il comma  5,  sono  aggiunti  i  seguenti:  «5-bis.  Le
disposizioni di cui al comma 5  si  applicano,  previa  verifica  del
possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo
55-bis, ai luogotenenti che: 
  a)  abbiano  riportato  in  sede  di  valutazione   caratteristica,
nell'ultimo  triennio,  la  qualifica  di  «eccellente»  o   giudizio
equivalente; 
  b) non abbiano riportato  nell'ultimo  biennio  sanzioni  penali  o
disciplinari piu' gravi della «consegna»; 
  c) non si trovino in una delle condizioni di cui  all'articolo  55,
comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non  in  possesso  dei
suddetti requisiti, la qualifica e'  attribuita  con  decorrenza  dal
giorno successivo a quello di maturazione  delle  condizioni  di  cui
alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al  venir
meno  delle  cause  impeditive  di  cui  alla  lettera  c),   purche'
sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il
possesso dell'anzianita' di grado di  cui  al  comma  5  nonche'  dei
requisiti di cui al presente comma. 
  5-ter. Il luogotenente «cariche speciali» ha rango  preminente  sul
parigrado non in possesso della medesima qualifica.  In  presenza  di
piu' luogotenenti «cariche  speciali»  prevale  quello  con  maggiore
anzianita' nella medesima qualifica. 
  5-quater. La qualifica  di  «cariche  speciali»  e'  conferita  con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»; 
    cc) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 35 (Accesso al ruolo ispettori). -  1.  I  marescialli  della
Guardia  di  finanza  sono  tratti,  annualmente,  con  le  modalita'
indicate  nei  successivi  articoli,  nei   limiti   delle   seguenti
percentuali dei posti complessivamente messi a concorso: 
  a) per il 70%, attraverso  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti  previsti
all'articolo 36, comma 1; 
  b) per il 30%, attraverso un concorso interno: 
  1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando  di  concorso
di cui all'articolo 46, riservato ai brigadieri capo in possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a); 
  2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti  stabiliti,
eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso  di  cui
al  medesimo  articolo  46,  riservato   al   personale   dei   ruoli
sovrintendenti, appuntati e  finanzieri  in  possesso  dei  requisiti
previsti nell'articolo 36, comma 5. 
  2. I vincitori del concorso di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),
sono immessi in ruolo previo superamento, rispettivamente, del  corso
di cui all'articolo 44 e di un corso  di  formazione  di  durata  non
inferiore a sei mesi. 
  3. I posti eventualmente non coperti nell'ambito  dei  concorsi  di
cui al comma 1, lettera b), numero 1) sono  devoluti  in  favore  dei
concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui  al
numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera  in
caso contrario.»; 
    dd) all'articolo 36: 
  1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Requisiti  per  la
partecipazione ai concorsi»; 
  2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al  concorso  di  cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalita' di cui
all'articolo 37, sono ammessi: 
        a) gli appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  ed  al  ruolo
appuntati  e  finanzieri,  gli  allievi  finanzieri,   i   finanzieri
ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di
complemento o in ferma prefissata, che  abbiano  completato  diciotto
mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che: 
  1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'; 
  2) siano in  possesso  del  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea; 
  3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo  le
disposizioni emanate  con  determinazione  del  Comandante  generale,
sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3; 
  4) non siano stati giudicati,  nell'ultimo  biennio,  «non  idonei»
all'avanzamento; 
  5) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non
colposo; 
          6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, ad un procedimento disciplinare  di  stato  o  ad  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
          7) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa; 
        b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono  i  seguenti
requisiti: 
  1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
  2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26; 
  3) rientrare  nei  parametri  fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa  metabolicamente  attiva,
secondo  le  tabelle  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
  4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato  o
condannato ovvero aver ottenuto l'applicazione della  pena  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale  per  delitto  non
colposo,  ne'  essere  o  essere  stato  sottoposto   a   misure   di
prevenzione; 
  5)  non  trovarsi,  alla  data  dell'effettivo  incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore del  Corpo  della  guardia  di
finanza; 
  6) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite
per l'ammissione ai concorsi  della  magistratura  ordinaria.  A  tal
fine,  il  Corpo  della  guardia  di  finanza   accerta,   d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 
  7) possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo  grado
che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; 
  8) essere riconosciuto in possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale al servizio incondizionato quale  maresciallo  in  ferma
volontaria del Corpo della guardia di finanza; 
  9) non essere stato destituito, dispensato  o  dichiarato  decaduto
dall'impiego presso una Pubblica amministrazione  ovvero  prosciolto,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o di polizia; 
  10) non  essere  stato  dimesso,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia.»; 
  3) al comma 2, le parole: «comma 1,  lettera  a),  punto  4)»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a), numero 3)»; 
  4) al comma 5, lettera a), i numeri 4) e  5)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «4) non risultino imputati in un procedimento  penale  per  delitto
non colposo; 
  5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da
cui possa derivare l'irrogazione di una  sanzione  piu'  grave  della
consegna,  ad  un  procedimento  disciplinare  di  stato  o   ad   un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
  6) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa; 
  7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento  al  grado
superiore, ovvero, se  dichiarati  non  idonei  al  grado  superiore,
abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita'  e  siano
trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'»; 
  8) siano in possesso di un diploma  di  istruzione  secondaria  che
consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora  partecipano  al
concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), n.  1),  ovvero
della laurea triennale  in  discipline  economico-giuridiche  qualora
partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b),  n.
2), dello stesso articolo 35.»; 
  6) al comma 5, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) gli
appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» che, oltre a possedere
i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto  almeno
cinque anni di servizio nel Corpo»; 
    ee) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 37 (Modalita' dei concorsi  pubblici).  -  1.  Nel  bando  di
concorso di cui all'articolo 35, comma 1,  lettera  a),  indetto  con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono
stabiliti: 
  a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; 
  b) le modalita' e la data di scadenza per  la  presentazione  della
domanda di ammissione al concorso; 
  c) le  date  entro  le  quali  gli  aspiranti  devono  possedere  e
conservare i titoli e  i  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  al
concorso; 
  d) le modalita' e la data di scadenza per  la  presentazione  della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti; 
  e) la composizione della  commissione  giudicatrice,  ripartita  in
sottocommissioni, presieduta e formata da personale in  servizio  nel
Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario,  di
uno o piu' esperti  o  docenti  nelle  materie  o  prove  oggetto  di
valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza  da
non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; 
  f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di  esclusione  dei
concorrenti per difetto dei medesimi; 
  g) le tipologie e le modalita'  di  svolgimento  e  di  valutazione
delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione
delle stesse; 
  h) i titoli che devono essere  valutati  ai  fini  della  redazione
delle graduatorie finali di merito; 
  i) la durata del corso. 
  2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per  le
tipologie di posti a  concorso,  a  parita'  di  merito  e'  data  la
precedenza, nell'ordine, agli orfani  di  guerra  ed  equiparati,  ai
figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati  di
medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico  o  al  valor
civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia  di
finanza. 
  3. Con determinazioni del  Comandante  generale  della  guardia  di
finanza: 
  a) e' nominata la commissione giudicatrice; 
  b) sono approvate le graduatorie e sono  dichiarati  vincitori  del
concorso  i  candidati  che  nell'ordine  delle  singole  graduatorie
risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 
  4. Con determinazione del  Comandante  generale  della  guardia  di
finanza  possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso  altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire: 
  a)  i  posti  resisi  comunque  disponibili,  nei   trenta   giorni
dall'inizio del corso di  cui  all'articolo  44,  tra  i  concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori; 
  b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso,
quando sia prevedibile un corrispondente  aumento  del  numero  delle
vacanze nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero
conseguire la nomina al grado di maresciallo. 
  5. Con determinazione del  Comandante  generale  della  guardia  di
finanza,  le  graduatorie  dei  candidati  risultati  idonei  ma  non
vincitori possono essere utilizzate per l'ammissione  ad  analoghi  e
successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione delle stesse. 
  6. Il numero dei posti  da  mettere  a  concorso  e'  calcolato  in
relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo  ispettori
alla  data  in  cui  agli  interessati  e'  conferita  la  nomina   a
maresciallo. 
  7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le
norme concernenti i pubblici  concorsi  laddove  compatibili  con  la
specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il  bando
di concorso tiene conto anche delle  esigenze  di  funzionalita'  del
medesimo  Corpo   e   di   economicita'   e   snellezza   dell'azione
amministrativa.»; 
  ff) gli articoli dal 38 al 43 sono abrogati; 
  gg) all'articolo 44: 
  1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  I  vincitori  del
concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), frequentano  un
corso  di  formazione  a  carattere  universitario,  anche   per   il
conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha
durata non inferiore a  due  anni  accademici  e  si  svolge  con  le
modalita' e in base ai programmi stabiliti  dal  Comandante  generale
della guardia di finanza.»; 
  2) al comma 3, dopo le parole: «viene conferito», sono aggiunte  le
seguenti: «, con determinazione del Comandante generale della guardia
di finanza,»; 
  3)  al  comma  6,  la  parola:  «comandante»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Comandante»; 
    hh) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 46 (Modalita' dei  concorsi  interni).  -  1.  Nei  bandi  di
concorso di cui all'articolo 35, comma 1,  lettera  b),  indetti  con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono
stabiliti: 
  a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; 
  b) le modalita' e la data di scadenza per  la  presentazione  della
domanda di ammissione al concorso; 
  c) le  date  entro  le  quali  gli  aspiranti  devono  possedere  e
conservare  i  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  al  concorso,
nonche' i titoli indicati nel bando; 
  d) le modalita' e la data di scadenza per  la  presentazione  della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti; 
  e) la composizione della  commissione  giudicatrice,  ripartita  in
sottocommissioni, presieduta e formata da personale in  servizio  nel
Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario,  di
uno o piu' docenti nelle materie o prove oggetto di  valutazione,  in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di  tre
anni alla data di nomina della commissione; 
  f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di  esclusione  dei
concorrenti per difetto dei medesimi; 
  g) se previste, le tipologie e le modalita'  di  svolgimento  e  di
valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di
successione delle stesse; 
  h) i titoli che devono essere  valutati  ai  fini  della  redazione
delle graduatorie finali di merito; 
  i) la durata del corso. 
  2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per  le
tipologie di posti a concorso, a  parita'  di  punteggio  prevalgono,
nell'ordine,  il  grado,  l'anzianita'  di  grado,  l'anzianita'   di
servizio e la maggiore anzianita' anagrafica. 
  3. Con determinazioni del  Comandante  generale  della  guardia  di
finanza: 
  a) e' nominata la commissione giudicatrice; 
  b) sono approvate le graduatorie e sono  dichiarati  vincitori  del
concorso  i  candidati  che  nell'ordine  delle  singole  graduatorie
risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 
  4. Con determinazione del  Comandante  generale  della  guardia  di
finanza  possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso  altri
concorrenti idonei nell'ordine delle  graduatorie,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili nei venti  giorni  dall'inizio  del
corso di cui  all'articolo  48,  tra  i  concorrenti  precedentemente
dichiarati vincitori. 
  5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le
norme concernenti i pubblici  concorsi  laddove  compatibili  con  la
specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il  bando
di concorso tiene conto anche delle  esigenze  di  funzionalita'  del
medesimo  Corpo   e   di   economicita'   e   snellezza   dell'azione
amministrativa.»; 
  ii) gli articoli 46-bis e 47 sono abrogati; 
  ll) all'articolo 48, comma 2, lettere a)  e  b),  dopo  le  parole:
«nomina  a  maresciallo»  sono   aggiunte   le   seguenti:   «,   con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,»; 
  mm) all'articolo 52: 
  1) al comma 1, le lettere c) ed e) sono soppresse; 
  2) al comma 2, le parole: «a),  b)  e  c)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a) e b)»; 
    nn) all'articolo 55: 
  1) al comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per
l'inclusione in aliquota  dei  marescialli  capo  e  dei  marescialli
aiutanti e' richiesto il possesso di una laurea triennale  rientrante
in una delle classi individuate  con  determinazione  del  Comandante
generale della guardia di finanza.»; 
  2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis.  Il  personale
di cui al comma 1, valutato e non  promosso,  per  essere  nuovamente
valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianita' di  grado
nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento.»; 
  3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d)  in
una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione  o  riduzione
di anzianita'.»; 
  4) al comma 3, le parole: «o di salute» sono soppresse; 
    oo) dopo l'articolo 55 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 55-bis (Commissione permanente di avanzamento). - 1.  Per  la
valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta  e  per
la compilazione dei relativi quadri,  e'  istituita  una  commissione
permanente di avanzamento. 
  Art.  55-ter  (Composizione   della   commissione   permanente   di
avanzamento). -  1.  La  commissione  permanente  di  avanzamento  e'
costituita come segue: 
  a) presidente: un ufficiale generale; 
  b) membri ordinari: tre ufficiali  superiori,  dei  quali  il  piu'
anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno  anziano  quello
di segretario; un luogotenente «cariche  speciali»  o  un  brigadiere
capo «qualifica  speciale»  ovvero  un  appuntato  scelto  «qualifica
speciale», rispettivamente se trattasi di  valutazione  di  personale
del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero  appuntati  e  finanzieri,
che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare
a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare. 
  2. Per la commissione di  cui  al  comma  1  sono  nominati  membri
supplenti. 
  Art.  55-quater  (Competenze  della   commissione   permanente   di
avanzamento). - 1. La commissione esprime i  giudizi  di  avanzamento
sulla base degli elementi risultanti dalla  documentazione  personale
di ciascun ispettore o sovrintendente sottoposto a valutazione. 
  2. La commissione ha facolta' d'interpellare qualunque superiore in
grado, ancora in servizio, che abbia o abbia  avuto  alle  dipendenze
l'ispettore o il sovrintendente. 
  3. La commissione, qualora necessario, e' chiamata  a  pronunciarsi
anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni  dei  corsi,  degli
esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla  presente
legge o da altre disposizioni legislative. 
  4.  Il  parere  della  commissione  di  avanzamento   puo'   essere
acquisito,  altresi',  in  ogni  altro  caso  in  cui  sia   ritenuto
necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
  5.  La  commissione  permanente  di  avanzamento  e'  competente  a
pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati,
dei finanzieri scelti o dei finanzieri,  aspiranti  al  conseguimento
della nomina a vice brigadiere di complemento  e  della  riserva,  ai
sensi  delle   disposizioni   di   legge   regolanti   i   rispettivi
conseguimenti. 
  Art. 55-quinquies (Giudizio sull'avanzamento ad anzianita').  -  1.
La commissione  esprime  i  giudizi  sull'avanzamento  ad  anzianita'
dichiarando  se  l'ispettore  o  il   sovrintendente   sottoposto   a
valutazione sia idoneo o non  idoneo  all'avanzamento.  E'  giudicato
idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di  voti
favorevoli superiore alla meta' dei votanti. 
  2. Gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei sono  iscritti
nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo. 
  3. Agli ispettori o ai sovrintendenti giudicati non idonei e'  data
comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. 
  Art. 55-sexies  (Giudizio  sull'avanzamento  a  scelta).  -  1.  La
commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a  scelta  dichiarando
preliminarmente   se   l'ispettore   sia   idoneo   o   non    idoneo
all'avanzamento. E'  giudicato  idoneo  l'ispettore  che  riporti  un
numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. 
  2. Successivamente la commissione valuta  gli  ispettori  giudicati
idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito  secondo  i
criteri di cui al comma 3. 
  3. Ogni componente  della  commissione  assegna  distintamente  per
ciascun ispettore un  punto  da  1  a  30  per  ognuno  dei  seguenti
complessi di elementi: 
  a) qualita' morali, caratteriali e fisiche; 
  b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze  di
pace,  qualita'  professionali  dimostrate   durante   la   carriera,
specialmente  nel  grado  rivestito,  con  particolare  riguardo   al
servizio prestato presso reparti o in  imbarco,  eventuale  attivita'
svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli
incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; 
  c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. 
  4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso  di  elementi
di cui alle lettere a), b) e  c),  sono  divise  per  il  numero  dei
votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono  sommati
tra loro.  Il  totale  cosi'  ottenuto  e'  quindi  diviso  per  tre,
calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce  il
punto di merito attribuito  all'ispettore  dalla  commissione.  Sulla
base della graduatoria di  merito  risultante  da  tali  punteggi  la
commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. 
  5. I quadri d'avanzamento a  scelta  sono  pubblicati  sul  portale
istituzionale del Comando generale della guardia di finanza. 
  6. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio
conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del  giudizio  di  non
idoneita'. 
    pp) all'articolo 56: 
  1) al comma 1, le parole: «all'articolo 31 della  legge  10  maggio
1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione
dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima
legge», sono sostituite  dalle  seguenti:  «agli  articoli  55-bis  e
55-ter»; 
  2) al comma 3, le parole: «gia' pubblicato con le modalita' di  cui
ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono
soppresse; 
  3) al comma 4, le parole: «, salvo quanto disposto dal decreto  del
Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di  avanzamento  «a
scelta per esami»» sono soppresse; 
  4)  al  comma  5,  la  parola:  «comandante»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Comandante»; 
    qq) all'articolo 57: 
  1) al comma 1, le parole: «34 della legge 10 maggio 1983,  n.  212»
sono sostituite dalle seguenti: «55-quinquies»; 
  2)  al  comma  3,  la  parola:  «comandante»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Comandante»; 
    rr) all'articolo 58: 
  1) nella rubrica,  le  parole:  «ed  «a  scelta  per  esami»»  sono
soppresse; 
  2) le parole: «35 della legge 10  maggio  1983,  n.  212»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «55-sexies»; 
  3) al comma 1, le parole: «del sottufficiale» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'ispettore»; 
  4) al comma 2, le parole: «D/1», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «D/2»; 
  5) al comma 2-bis, la  parola:  «comandante»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Comandante»; 
  6) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  In  deroga  alle
disposizioni  di  cui  al  comma  2,  il  numero   delle   promozioni
annualmente  conferibili  a  scelta  al  grado  di  luogotenente   e'
stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico  del
ruolo ispettori di  cui  all'articolo  33,  comma  1.  I  marescialli
aiutanti giudicati idonei e iscritti  nel  quadro  di  avanzamento  a
scelta,  compresi  nel  numero  delle  promozioni  conferibili,  sono
promossi al grado superiore con decorrenza dal  giorno  successivo  a
quello di compimento del periodo di permanenza  nel  grado  rivestito
fino all'anno cui si riferisce la valutazione.»; 
    ss) gli articoli 58-bis, 58-quater e 60 sono abrogati; 
    tt) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 61 (Promozione straordinaria per meriti eccezionali). - 1. La
promozione straordinaria per meriti eccezionali puo' aver  luogo  nei
riguardi   del   personale   appartenente   ai    ruoli    ispettori,
sovrintendenti  e  appuntati  e  finanzieri  che,  effettivamente   e
personalmente,  abbia  partecipato  a  operazioni  di  polizia  o  di
servizio  di  rilevante  entita'  ovvero  abbia   reso   servizi   di
eccezionale importanza dimostrando, nel portarli  a  compimento,  non
comune senso di responsabilita' e  spiccate  qualita'  professionali,
militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro  affidamento
di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore. 
  2. La proposta di promozione straordinaria per  meriti  eccezionali
e'  formulata  dall'ufficiale  generale   dal   quale   l'interessato
gerarchicamente dipende ed e' corredata  dei  pareri  motivati  delle
autorita' gerarchiche superiori.  Qualora  una  di  queste  autorita'
esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso. 
  3. Sulla proposta di promozione per meriti  eccezionali  decide  il
Comandante generale della guardia di finanza, previo motivato  parere
favorevole espresso,  all'unanimita',  dalla  competente  commissione
permanente  di  avanzamento  di  cui  all'articolo  55-bis.   Qualora
quest'ultima non  esprima  parere  favorevole  all'unanimita'  ovvero
esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso. 
  4.  Il  personale  di  cui  al  comma  1,  riconosciuto  meritevole
all'avanzamento per meriti eccezionali, e'  promosso  con  decorrenza
dalla data della proposta, con determinazione del Comandante generale
della guardia di finanza che  ne  reca  la  motivazione.  I  militari
riconosciuti meritevoli all'avanzamento per  meriti  eccezionali  con
proposta di pari data sono promossi nell'ordine  con  il  quale  essi
sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza. 
  5. Possono beneficiare della promozione  straordinaria  per  meriti
eccezionali anche coloro che rivestono il  grado  apicale  dei  ruoli
sovrintendenti e appuntati e finanzieri. In  tal  caso  il  personale
interessato consegue la nomina, rispettivamente, a  maresciallo  e  a
vice brigadiere.»; 
    uu) dopo l'articolo 68 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 68-bis (Transito di contingente). - 1. Il personale del Corpo
della  guardia  di  finanza,   appartenente   ai   ruoli   ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, puo' transitare a domanda: 
  a) dal contingente ordinario a quello di mare, compatibilmente  con
le esigenze dell'amministrazione  e  se  in  possesso  dell'idoneita'
fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla
competente autorita' sanitaria militare marittima. In  tal  caso,  la
relativa decisione e' assunta tenendo conto della maggiore conoscenza
di aspetti del settore nautico desumibili dalla tipologia del  titolo
di studio, dalla  titolarita'  di  specializzazioni,  abilitazioni  o
brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo; 
  b) dal contingente di mare a quello ordinario: 
  1)  dichiarato  dall'autorita'  sanitaria  militare  marittima  non
idoneo  alla  vita  di  bordo,   fermo   restando   il   mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare incondizionato per  continuare  a
essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il  transito
al contingente ordinario e' disposto con decorrenza  giuridica  dalla
data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo; 
  2) per motivi non riconducibili a cause di  carattere  sanitario  e
tenuto conto delle esigenze del Corpo medesimo, con decorrenza  dalla
data del provvedimento di transito. 
  2. Il personale appartenente ai ruoli  ispettori  e  sovrintendenti
che ha effettuato il transito di contingente e' iscritto nel ruolo di
assegnazione, mantenendo il  grado  e  l'anzianita'  posseduta,  dopo
l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianita' assoluta. Ai  fini
dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione  del  personale  del  ruolo
appuntati  e  finanzieri  si  osservano  i  criteri  stabiliti  dalle
disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo. 
  3. Il transito di contingente e' disposto  con  determinazione  del
Comandante generale della guardia di finanza.»; 
    vv) dopo l'articolo 80, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 80-bis (Adeguamento delle dotazioni organiche dei  ruoli).  -
1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  le
dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto e
dal  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69  possono   essere
modificate,  fermo  restando  il  volume  organico  complessivo   dei
medesimi e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, al fine  di  adeguarne  la  consistenza  al  piu'  efficace
soddisfacimento  delle   esigenze   operative   e   di   economicita'
dell'azione amministrativa.»; 
    zz) le parole:  «o  dell'autorita'  dal  medesimo  delegata»,  «o
dall'autorita' dal medesimo delegata» e «o l'autorita'  dal  medesimo
delegata», ovunque ricorrono, sono soppresse. 
  2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.
199 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente
decreto. 
 
          Note all'art. 33: 
              -  Si  riporta  l'articolo   3   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 3 (Consistenza organica del  ruolo  «appuntati  e
          finanzieri»).- 1. Tenuto conto  della  forza  organica  del
          ruolo Finanzieri e Appuntati del  Corpo  della  guardia  di
          finanza indicata nella tabella H  allegata  alla  legge  28
          febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli  di  cui  al
          presente  decreto,  la  consistenza  organica   del   ruolo
          «appuntati e finanzieri», alla data del 1° gennaio 2017, e'
          pari a 23.313 unita'."; 
              -  Si  riporta  l'articolo   4   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 4 (Funzioni del personale appartenente  al  ruolo
          «appuntati e finanzieri») 
              1. Agli appartenenti al ruolo «appuntati e  finanzieri»
          del Corpo della  guardia  di  finanza  sono  attribuite  le
          qualifiche di agente  di  polizia  giudiziaria,  agente  di
          polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 
              2. Il personale di  cui  al  comma  1  svolge  mansioni
          esecutive,   con   i   margini   di   iniziativa    e    di
          discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo'
          altresi' esercitare incarichi di  comando  di  uno  o  piu'
          militari, nonche' compiti  di  insegnamento,  formazione  e
          istruzione del personale del medesimo Corpo,  in  relazione
          alla professionalita' posseduta. 
              2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto  anni  di
          anzianita' nel grado conseguono la qualifica di  "qualifica
          speciale". La qualifica  e'  attribuita,  a  decorrere  dal
          giorno successivo a quello di maturazione del requisito  di
          anzianita' di  grado,  con  determinazione  del  Comandante
          generale della guardia di finanza. 
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si
          applicano, previa verifica del possesso  dei  requisiti  da
          parte della Commissione di cui  all'articolo  55-bis,  agli
          appuntati scelti che: 
              a)   abbiano   riportato   in   sede   di   valutazione
          caratteristica,  nell'ultimo  triennio,  la  qualifica  non
          inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente; 
              b) non abbiano riportato nell'ultimo  biennio  sanzioni
          penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»; 
              c) non si  trovino  in  una  delle  condizioni  di  cui
          all'articolo 11, comma 1, lettere  a),  b),  c)  e  d).  Al
          personale  non  in  possesso  dei  suddetti  requisiti,  la
          qualifica  e'  attribuita   con   decorrenza   dal   giorno
          successivo a quello di maturazione delle condizioni di  cui
          alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo,
          al venir meno delle cause impeditive di  cui  alla  lettera
          c), purche' sussistano le  condizioni  per  l'iscrizione  a
          ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado
          di cui al comma 2-bis  nonche'  dei  requisiti  di  cui  al
          presente comma. 
              2-quater. L'appuntato scelto  "qualifica  speciale"  ha
          rango  preminente  sul  parigrado  non  in  possesso  della
          medesima qualifica. In presenza di  piu'  appuntati  scelti
          "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita'
          nella medesima qualifica. 
              2-quinquies.  In  relazione  al   qualificato   profilo
          professionale  raggiunto,  l'appuntato  scelto   "qualifica
          speciale"  e'  principalmente  impiegato  in  incarichi  di
          maggiore   responsabilita'   nell'ambito   del   ruolo   di
          appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in
          compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in
          servizi  non  operativi,   al   fine   di   assicurare   la
          funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle  attivita'
          istituzionali.". 
              -  Si  riporta  l'articolo   6   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 6 (Requisiti per l'ammissione  al  corso).  -  1.
          L'ammissione al corso per la  promozione  a  finanziere  ha
          luogo mediante un concorso al quale possono essere  ammessi
          i giovani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili
          e politici; 
              b) eta', alla data indicata nel bando di concorso,  non
          inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; 
              c) (soppressa); 
              d)   idoneita'    fisico-attitudinale    al    servizio
          incondizionato nella Guardia di finanza; 
              e)  rientrare  nei  parametri  fisici  correlati   alla
          composizione corporea, alla forza muscolare  e  alla  massa
          metabolicamente attiva, secondo le  tabelle  stabilite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,
          n. 207; 
              f) possesso del diploma di  istruzione  secondaria  che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario; 
              g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento,
          imputato   o   condannato   ovvero   non   aver    ottenuto
          l'applicazione della pena ai sensi  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale per  delitto  non  colposo,  ne'
          essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
              h)   non    trovarsi,    alla    data    dell'effettivo
          incorporamento, in situazioni  comunque  incompatibili  con
          l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico  di
          finanziere; 
              i) essere  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della  guardia
          di  finanza  accerta,  d'ufficio,  l'irreprensibilita'  del
          comportamento  del  candidato  in  rapporto  alle  funzioni
          proprie del grado da rivestire. Sono  causa  di  esclusione
          dall'arruolamento anche l'esito positivo agli  accertamenti
          diagnostici, la guida  in  stato  di  ebbrezza  costituente
          reato, l'uso o la detenzione  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope a scopo  non  terapeutico,  anche  se  saltuari,
          occasionali o risalenti; 
              l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
          decaduto dall'impiego presso una  Pubblica  amministrazione
          ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,  da  precedente
          arruolamento nelle Forze armate o di polizia; 
              m) aver ottenuto, per  gli  aspiranti  gia'  sottoposti
          all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva. 
              m-bis)   non   essere   stato   dimesso,   per   motivi
          disciplinari o per  inattitudine  alla  vita  militare,  da
          accademie, scuole o  istituti  di  formazione  delle  Forze
          armate o di polizia. 
              1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri  da
          destinare ai gruppi sportivi in  qualita'  di  atleti,  non
          sono richiesti i requisiti indicati alle lettere  e)  e  f)
          del comma 1. Gli aspiranti devono essere  in  possesso  del
          diploma di istruzione secondaria di primo grado. 
              2. Possono inoltre  essere  ammessi  al  corso  per  la
          promozione  a   finanziere,   nell'ambito   delle   vacanze
          disponibili, il coniuge ed i figli  superstiti,  nonche'  i
          fratelli  o  le  sorelle,  del  personale  delle  Forze  di
          polizia,  deceduto  o  reso  permanentemente  invalido   al
          servizio, con invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per
          cento  della  capacita'  lavorativa  in  conseguenza  delle
          azioni criminose di cui all'articolo  82,  comma  1,  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  ed  alle  leggi   ivi
          richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  2  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed ai  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli o alle sorelle,  del  personale  del  Corpo  della
          Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace  ovvero  in  attivita'  di  servizio
          caratterizzate da esposizione al  rischio,  da  individuare
          con determinazione del Comandante generale della guardia di
          finanza."; 
              -  Si  riporta  l'articolo   8   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 8 (Posizione di stato degli allievi  finanzieri).
          - 1. Gli ammessi  al  corso  per  allievo  finanziere  sono
          promossi  finanzieri  dopo   sei   mesi   dalla   data   di
          arruolamento, se giudicati idonei da  apposita  commissione
          esaminatrice, con determinazione del Comandante generale  o
          dell'autorita' da esso delegata. I militari in  servizio  e
          in congedo delle forze armate e  quelli  in  congedo  della
          guardia di finanza nonche' il personale  appartenente  alle
          forze   di   polizia   a   ordinamento   civile    perdono,
          rispettivamente, il grado e le  qualifiche  all'atto  della
          ammissione al corso. 
              2. La commissione di  cui  al  precedente  comma  viene
          nominata  con  determinazione  del  Comandante  generale  o
          dell'autorita' da esso delegata. 
              3. La promozione a finanziere e' sospesa  nei  casi  in
          cui l'allievo finanziere, gia' giudicato  idoneo  ai  sensi
          del comma 1, sia rinviato a  giudizio  o  ammesso  ai  riti
          alternativi per delitto non colposo. 
              4. Al venir meno della causa impeditiva specificata  al
          comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative alla
          decorrenza della promozione di cui al  successivo  articolo
          11, comma 2.". 
              -  Si  riporta  l'articolo   9   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 9 (Stato degli appartenenti al ruolo «appuntati e
          finanzieri»). - 1. Lo stato giuridico del personale di  cui
          al precedente art. 8 e del personale appartenente al  ruolo
          «appuntati e finanzieri» e' costituito  dal  complesso  dei
          doveri e dei diritti inerenti al grado. 
              1-bis.  Lo  stato  giuridico   si   acquista   con   il
          conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo. 
              1-ter. Il grado e' conferito, secondo le norme previste
          dal presente decreto,  con  determinazione  del  Comandante
          generale della guardia di finanza. 
              2. Per il  passaggio  in  servizio  permanente  per  il
          personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» si
          applicano, dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, le disposizioni di  cui  al  successivo  art.  49,
          commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  10   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  10  (Avanzamento  degli  appartenenti  al  Ruolo
          «appuntati e finanzieri»). - 1. L'avanzamento del personale
          appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» in  servizio
          permanente si effettua secondo  le  disposizioni  contenute
          nella tabella «B» allegata al presente decreto. 
              2. Le promozioni  sono  conferite  con  decorrenza  dal
          giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo
          di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura
          di  valutazione,  previo  giudizio  sull'idoneita'  o   non
          idoneita' all'avanzamento espresso dalla commissione di cui
          agli articoli 55-bis e 55-ter. 
              3.  Il  giudizio  sulla  idoneita'  o   non   idoneita'
          all'avanzamento e' formulato con  riferimento  al  possesso
          dei seguenti requisiti: 
              a) avere bene assolto le  funzioni  inerenti  al  grado
          rivestito; 
              b)   fisici,    intellettuali,    culturali,    morali,
          caratteriali  e  professionali  necessari   per   adempiere
          degnamente le funzioni del grado superiore. 
              4. Nel caso in cui la commissione di  cui  al  comma  2
          esprima giudizio di non idoneita'  all'avanzamento  per  il
          militare interessato, tale giudizio dovra' essere  motivato
          con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3. 
              5. La commissione  esprime  i  giudizi  di  avanzamento
          sulla base degli elementi risultanti  dalla  documentazione
          personale di ciascun militare. 
              6. Nel computo dei requisiti  temporali  fissati  dalla
          tabella «B» di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni
          per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei
          all'avanzamento ovvero e' stato espresso  parere  contrario
          ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio
          1989, n. 271, nonche' i periodi di detrazione  e  riduzione
          di anzianita'. 
              7. I militari  giudicati  idonei  all'avanzamento  sono
          promossi con determinazione del Comandante  generale  della
          Guardia di finanza. 
              8. La promozione del militare e' sospesa  nel  caso  in
          cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un  parere  non
          favorevole  all'avanzamento  da  parte   della   competente
          autorita'  giudiziaria,  ai  sensi  dell'articolo  15   del
          decreto  legislativo  28  luglio   1989,   n.   271.   Tale
          sospensione determina l'annullamento della valutazione gia'
          effettuata.   Il   provvedimento   di   sospensione   della
          promozione e' adottato con  determinazione  del  Comandante
          generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a
          nuova valutazione  all'epoca  dell'anno  successivo,  viene
          promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo  minimo
          di anzianita' o di  permanenza  nel  grado  previsto  dalla
          tabella «B».". 
              -  Si  riporta  l'articolo  11   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  11  (Esclusione  dalla  valutazione).  -  1.  Il
          personale appartenente al ruolo  «appuntati  e  finanzieri»
          che,  alla  data  in  cui  ha  inizio   la   procedura   di
          avanzamento, risulti: 
              a) sospeso dal servizio; 
              b) rinviato a giudizio o ammesso  ai  riti  alternativi
          per delitto non colposo; 
              c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato; 
              d) in una posizione di  stato  da  cui  scaturisca  una
          detrazione o riduzione d'anzianita'; 
              viene  escluso  dalla   valutazione.   Della   predetta
          esclusione e dei motivi che  l'hanno  determinata  e'  data
          comunicazione al militare interessato. Il provvedimento  di
          esclusione e adottato  con  determinazione  del  Comandante
          generale della Guardia di finanza. 
              2.  Al  venir  meno  delle  singole  cause   impeditive
          elencate al comma 1,  purche'  sussistano  i  requisiti  di
          legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale  deve
          essere sottoposto a valutazione con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve  essere  promosso
          con la stessa decorrenza che gli sarebbe  spettata  qualora
          la valutazione fosse  stata  effettuata  in  assenza  della
          causa impeditiva.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  12   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 12 (Cause  di  sospensione  della  valutazione  e
          della promozione). - 1.  Qualora  durante  i  lavori  della
          commissione il personale indicato all'articolo 10  venga  a
          trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 11,
          comma 1, lettere a),  b)  e  c).  La  medesima  commissione
          sospende la valutazione. 
              2. E' altresi' sospesa la promozione del  militare  che
          successivamente alla valutazione venga a  trovarsi  in  una
          delle  condizioni  previste  dall'articolo  11,  comma   1,
          lettere a), b) e c). 
              3. Della predetta sospensione della valutazione  ovvero
          della promozione e dei motivi che  l'hanno  determinata,  e
          data comunicazione al militare interessato. 
              4.  La  sospensione   della   promozione   annulla   la
          valutazione gia' effettuata. 
              5. Il provvedimento di sospensione della promozione  e'
          adottato con determinazione del Comandante  generale  della
          Guardia di finanza. 
              6.  Al  venire  meno  delle  cause   sospensive   della
          valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette
          cause  non  comportino  la  cessazione  dal  servizio,   il
          militare, se ha mantenuto i requisiti di cui  alla  tabella
          «B» allegata al presente decreto, e' valutato o  nuovamente
          valutato. Se giudicato idoneo, consegue la  promozione  con
          la decorrenza che gli sarebbe  spettata  se  non  si  fosse
          manifestata la causa di sospensione."; 
              -  Si  riporta  l'articolo  17   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Articolo   17   (Consistenza   organica   del    ruolo
          «sovrintendenti»). - 1. Tenuto conto della  forza  organica
          del ruolo «appuntati e finanzieri» di cui  all'art.  3  del
          presente decreto e della tabella H allegata alla  legge  28
          febbraio 1992, n. 217, la consistenza  organica  del  ruolo
          «sovrintendenti», a decorrere dal 1° gennaio 2017, e'  pari
          a 12.655 unita'."; 
              -  Si  riporta  l'articolo  18   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 18 (Funzioni del personale appartenente al  ruolo
          «sovrintendenti»).  -  1.  Agli   appartenenti   al   ruolo
          «sovrintendenti» sono attribuite le qualifiche di ufficiale
          di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia  tributaria
          e di agente di pubblica sicurezza. 
              2. Il personale di  cui  al  comma  1  svolge  mansioni
          esecutive,   richiedenti    una    adeguata    preparazione
          professionale   e   con   i   margini   di   iniziativa   e
          discrezionalita' inerenti alle qualifiche di  ufficiale  di
          polizia giudiziaria e  tributaria,  nonche'  di  agente  di
          pubblica sicurezza. Al medesimo  personale  possono  essere
          affidati il comando di uno o piu' militari, cui  impartisce
          ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui  risponde,
          nonche' compiti di carattere operativo e  di  insegnamento,
          formazione  e  istruzione  del  personale  del   Corpo   in
          relazione  alla  professionalita'  posseduta.   Lo   stesso
          collabora, altresi', con i propri superiori gerarchici, con
          possibilita' di sostituire il proprio superiore diretto  in
          caso di temporanea assenza o impedimento. 
              3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni  di  cui  ai
          precedenti commi, possono essere  attribuite  mansioni  che
          implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza,  maggiori
          livelli di  responsabilita'  e  di  apporto  professionale,
          incarichi operativi di  piu'  elevato  impegno  nonche'  il
          comando di piccole unita' operative,  in  sostituzione  del
          proprio superiore diretto del ruolo ispettori  in  caso  di
          assenza o impedimento. 
              3-bis. I brigadieri capo  che  maturano  otto  anni  di
          anzianita' nel grado conseguono la qualifica di  "qualifica
          speciale" dal giorno successivo a quello di maturazione del
          requisito  di  anzianita'  di  grado  e,  in  relazione  al
          qualificato   profilo   professionale    raggiunto,    sono
          principalmente   impiegati   in   incarichi   di   maggiore
          responsabilita' nell'ambito del ruolo  di  appartenenza.  I
          medesimi possono essere impiegati altresi'  in  compiti  di
          coordinamento del personale dipendente,  anche  in  servizi
          non operativi, al fine di assicurare la  funzionalita'  dei
          reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.  La
          qualifica e' attribuita con determinazione  del  Comandante
          generale della guardia di finanza. 
              3-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3-bis  si
          applicano, previa verifica del possesso  dei  requisiti  da
          parte della Commissione  di  cui  all'articolo  55-bis,  ai
          brigadieri capo che: 
              a)   abbiano   riportato   in   sede   di   valutazione
          caratteristica,  nell'ultimo  triennio,  la  qualifica  non
          inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente; 
              b) non abbiano riportato nell'ultimo  biennio  sanzioni
          penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»; 
              c) non si  trovino  in  una  delle  condizioni  di  cui
          all'articolo 55, comma 2, lettere  a),  b),  c)  e  d).  Al
          personale  non  in  possesso  dei  suddetti  requisiti,  la
          qualifica  e'  attribuita   con   decorrenza   dal   giorno
          successivo a quello di maturazione delle condizioni di  cui
          alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo,
          al venir meno delle cause impeditive di  cui  alla  lettera
          c), purche' sussistano le  condizioni  per  l'iscrizione  a
          ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado
          di cui al comma 3-bis  nonche'  dei  requisiti  di  cui  al
          presente comma. 
              3-quater. Il brigadiere capo  "qualifica  speciale"  ha
          rango  preminente  sul  parigrado  non  in  possesso  della
          medesima qualifica. In presenza  di  piu'  brigadieri  capo
          "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita'
          nella medesima qualifica.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  19   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 19 (Accesso al ruolo «sovrintendenti»).  -  1.  I
          vicebrigadieri in  servizio  permanente  della  Guardia  di
          finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate
          nei  successivi  articoli,  nei   limiti   delle   seguenti
          percentuali dei posti complessivamente messi a concorso: 
              a) per una percentuale non superiore al 70%, attraverso
          un concorso interno, per titoli, riservato  agli  appuntati
          scelti, previo superamento del corso di formazione  di  cui
          all'articolo 27; 
              b) per la rimanente percentuale, attraverso un concorso
          interno, per titoli ed esami, riservato  agli  appartenenti
          al ruolo «appuntati e finanzieri» in  servizio  permanente,
          previo  superamento  del  corso  di   formazione   di   cui
          all'articolo 27. 
              2. Nell'ambito dello stesso anno solare,  il  corso  di
          formazione di cui  al  comma  1,  lettera  a),  ha  termine
          anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello  stesso
          comma. 
              3. Le percentuali di posti da riservare ai concorsi  di
          cui  al   comma   1,   sono   annualmente   stabilite   con
          Determinazione del Comandante generale. 
              3-bis. I posti eventualmente  non  coperti  nell'ambito
          del concorso di cui al comma 1, lettera a),  sono  devoluti
          in favore del concorso di cui al comma 1,  lettera  b).  Il
          medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non
          coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera
          b).". 
              -  Si  riporta  l'articolo  20   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  20  (Requisiti   per   l'ammissione   al   ruolo
          «sovrintendenti»). - 1. Ai concorsi di cui all'articolo 19,
          puo' essere ammesso il personale che, oltre ai requisiti di
          grado rispettivamente indicati nel predetto articolo: 
              a)   abbia   riportato,   in   sede   di    valutazione
          caratteristica  nell'ultimo  biennio   di   servizio,   una
          qualifica di almeno «nella media» o giudizio equivalente; 
              b)   non   abbia   riportato   sanzioni    disciplinari
          nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna; 
              c) non risulti imputato in un procedimento  penale  per
          delitto non colposo; 
              d) non sia sottoposto ad un  procedimento  disciplinare
          di  corpo  da  cui  possa  derivare  l'irrogazione  di  una
          sanzione piu' grave  della  consegna,  ad  un  procedimento
          disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare  ai
          sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo  28  luglio
          1989, n. 271; 
              e) non sia sospeso dal servizio o in aspettativa; 
              f) non sia stato dichiarato non idoneo  all'avanzamento
          al grado superiore, ovvero  se  dichiarato  non  idoneo  al
          grado  superiore,  abbia  successivamente   conseguito   un
          giudizio di idoneita' e siano  trascorsi  almeno  due  anni
          dalla dichiarazione di non idoneita'; 
              g) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal
          corso per la nomina a vicebrigadiere. 
              2.  Gli  aspiranti   che   presenteranno   domanda   di
          partecipazione per un  contingente  diverso  da  quello  di
          appartenenza non verranno ammessi ai  concorsi  di  cui  al
          comma 1. 
              3.  Gli  appuntati  scelti  possono  partecipare,   per
          ciascun anno, soltanto  ad  uno  dei  concorsi  di  cui  al
          precedente articolo 19.". 
              - Gli articoli 22 , 23, 24, 25 e 26, del citato decreto
          legislativo n. 199 del 1995, abrogati dal presente decreto,
          recavano, rispettivamente: 
              "Articolazione della prova d'esame", "Valutazione della
          prova   di   esame",   "Formazione   delle    graduatorie",
          "Esclusioni dai concorsi", "Vincitori dei concorsi". 
              -  Si  riporta  l'articolo  27   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 27 (Svolgimento dei concorsi di formazione). - 1.
          I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19,  comma  1,
          lettere a) e b), sono avviati alla frequenza di un corso di
          formazione professionale, di  durata  non  inferiore  a  un
          mese, che si svolge con le modalita' e in base ai programmi
          stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza,
          distintamente per i militari del  contingente  ordinario  e
          del contingente di mare. 
              2. I corsi di cui al comma  1  possono  essere  erogati
          anche con modalita' telematiche. 
              3. (abrogato).". 
              -  Si  riporta  l'articolo  32   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 32 (Ruolo «ispettori»). - 1. Il ruolo  ispettori,
          con  carriera  a  sviluppo  direttivo,  e'  articolato  nei
          seguenti cinque gradi gerarchici: 
              luogotenente; 
              maresciallo aiutante; 
              maresciallo capo; 
              maresciallo ordinario; 
              maresciallo. 
              2. (abrogato).". 
              -  Si  riporta  l'articolo  33   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 33 (Consistenza organica del ruolo  «ispettori»).
          - 1. Tenuto conto di  quanto  stabilito  dall'art.  17  del
          presente decreto, relativamente  alla  forza  organica  del
          ruolo «Sovrintendenti» e  della  tabella  H  allegata  alla
          legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del
          ruolo «ispettori», a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari
          a 23.602 unita'.". 
              - Si riporta l'articolo 34 del citato  decreto  n.  199
          del 1995, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 34 (Funzioni del personale appartenente al  ruolo
          «ispettori»). - 1. Agli appartenenti al  ruolo  «ispettori»
          sono attribuite  le  qualifiche  di  ufficiale  di  polizia
          tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente
          di pubblica sicurezza. 
              2. Il personale di cui al comma 1: 
              a)  collabora  con  il  superiore  diretto,  che   puo'
          sostituire in caso di impedimento o di assenza; 
              b) assolve, in via  prioritaria,  funzioni  di  polizia
          tributaria,  con  particolare  riguardo  all'attivita'   di
          ricerca e di  constatazione  delle  violazioni  tributarie,
          finanziarie ed economiche; 
              c)  svolge  funzioni  di   polizia   giudiziaria,   con
          particolare riguardo all'attivita' investigativa; 
              d) di norma e' preposto al comando di unita' operative,
          di reparti territoriali  o  di  addestramento  e  di  mezzi
          tecnici; 
              e) svolge, di norma, in relazione alla professionalita'
          posseduta,  compiti  di  insegnamento   formazione   e   di
          istruzione del personale del Corpo; 
              f)  espleta  attivita'  di  studio  e   pianificazione,
          nonche' mansioni la cui esecuzione richiede continuita'  di
          impiego  per  elevata  specializzazione  e   capacita'   di
          utilizzazione di strumentazioni tecnologiche. 
              3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di  cui
          ai precedenti commi, sono di norma attribuite mansioni  che
          implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza,  maggiori
          livelli di  responsabilita'  e  di  apporto  professionale,
          nonche' incarichi di comando ed operativi di  piu'  elevato
          impegno. Essi, in relazione alla  formazione  accademica  e
          professionale  acquisita,  svolgono  altresi'  funzioni  di
          indirizzo e  di  coordinamento  del  personale  dipendente,
          anche del medesimo ruolo degli ispettori. 
              4. I  luogotenenti  sono  principalmente  impiegati  in
          incarichi di massima responsabilita' ed  impegno  operativo
          tra quelli di cui ai commi 2 e 3. 
              I luogotenenti che maturano quattro anni di  anzianita'
          nel grado conseguono la qualifica di "cariche speciali" con
          decorrenza dal giorno successivo a  quello  di  maturazione
          del requisito di anzianita' di grado e sono  principalmente
          impiegati  in  incarichi  di  piu'  qualificato  rango,  da
          individuare con  determinazione  del  Comandante  generale,
          nell'ambito del grado di  appartenenza  e  in  sostituzione
          dell'ufficiale da cui dipendono direttamente. 
              5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si  applicano,
          previa verifica del possesso dei requisiti da  parte  della
          Commissione di cui  all'articolo  55-bis,  ai  luogotenenti
          che: 
              a)   abbiano   riportato   in   sede   di   valutazione
          caratteristica,  nell'ultimo  triennio,  la  qualifica   di
          «eccellente» o giudizio equivalente; 
              b) non abbiano riportato nell'ultimo  biennio  sanzioni
          penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»; 
              c) non si  trovino  in  una  delle  condizioni  di  cui
          all'articolo 55, comma 2, lettere  a),  b),  c)  e  d).  Al
          personale  non  in  possesso  dei  suddetti  requisiti,  la
          qualifica  e'  attribuita   con   decorrenza   dal   giorno
          successivo a quello di maturazione delle condizioni di  cui
          alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo,
          al venir meno delle cause impeditive di  cui  alla  lettera
          c), purche' sussistano le  condizioni  per  l'iscrizione  a
          ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado
          di cui al comma 5 nonche' dei requisiti di cui al  presente
          comma. 
              5-ter. Il  luogotenente  "cariche  speciali"  ha  rango
          preminente sul parigrado non  in  possesso  della  medesima
          qualifica.  In  presenza  di  piu'  luogotenenti   "cariche
          speciali" prevale  quello  con  maggiore  anzianita'  nella
          medesima qualifica. 
              5-quater.  La  qualifica  di  "cariche   speciali"   e'
          conferita con determinazione del Comandante generale  della
          guardia di finanza.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  36   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 36 (Requisiti per la partecipazione ai concorsi).
          - 1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera
          a), indetto con le modalita' di cui all'articolo  37,  sono
          ammessi: 
              a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo
          appuntati  e  finanzieri,   gli   allievi   finanzieri,   i
          finanzieri ausiliari e  gli  allievi  finanzieri  ausiliari
          nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata,
          che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo
          della guardia di finanza che: 
              1) non abbiano superato  il  trentacinquesimo  anno  di
          eta'; 
              2)  siano  in  possesso  del  diploma   di   istruzione
          secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  ai
          corsi per il conseguimento della laurea; 
              3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato,
          secondo le  disposizioni  emanate  con  determinazione  del
          Comandante  generale,  sulla  base  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 10, comma 3; 
              4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non
          idonei" all'avanzamento; 
              5) non risultino imputati in un procedimento penale per
          delitto non colposo; 
              6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare
          di  corpo  da  cui  possa  derivare  l'irrogazione  di  una
          sanzione piu' grave  della  consegna,  ad  un  procedimento
          disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare  ai
          sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo  28  luglio
          1989, n. 271; 
              7) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa; 
              b) i giovani, anche se  alle  armi,  che  posseggono  i
          seguenti requisiti: 
              1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili
          e politici; 
              2) eta' non inferiore ad anni 17  e  non  superiore  ad
          anni 26; 
              3)  rientrare  nei  parametri  fisici  correlati   alla
          composizione corporea, alla forza muscolare  e  alla  massa
          metabolicamente attiva, secondo le  tabelle  stabilite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,
          n. 207; 
              4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento,
          imputato o condannato ovvero aver  ottenuto  l'applicazione
          della  pena  ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
          procedura penale per delitto  non  colposo,  ne'  essere  o
          essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
              5)   non    trovarsi,    alla    data    dell'effettivo
          incorporamento, in situazioni  comunque  incompatibili  con
          l'acquisizione o la conservazione dello stato di  ispettore
          del Corpo della guardia di finanza; 
              6) essere  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della  guardia
          di  finanza  accerta,  d'ufficio,  l'irreprensibilita'  del
          comportamento  del  candidato  in  rapporto  alle  funzioni
          proprie del grado da rivestire. Sono  causa  di  esclusione
          dall'arruolamento anche l'esito positivo agli  accertamenti
          diagnostici, la guida  in  stato  di  ebbrezza  costituente
          reato, l'uso o la detenzione  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope a scopo  non  terapeutico,  anche  se  saltuari,
          occasionali o risalenti; 
              7) possesso del diploma  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado che consenta l'iscrizione  ai  corsi  per  il
          conseguimento della laurea; 
              8)  essere  riconosciuto  in  possesso   dell'idoneita'
          psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  incondizionato
          quale maresciallo  in  ferma  volontaria  del  Corpo  della
          guardia di finanza; 
              9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
          decaduto dall'impiego presso una  Pubblica  amministrazione
          ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,  da  precedente
          arruolamento nelle Forze armate o di polizia; 
              10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o
          per inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,
          istituti di formazione delle Forze armate e di polizia. 
              2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal
          comma  1,  lett.  a),  che  abbia  frequentato,  con  esito
          favorevole, il corso  motoristi  navali  presso  la  scuola
          nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole
          dalle autorita' di cui al comma 1, lettera  a),  punto  3),
          puo' essere ammesso, a domanda, nel limite  massimo  di  un
          quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al
          corso di cui all'art. 35 con esonero dalle  relative  prove
          concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari
          giudicati   meritevoli   che    abbiano    conseguito    la
          specializzazione di motorista navale con maggior  punteggio
          di merito, maggiorato  degli  eventuali  titoli  ovvero,  a
          parita' di punteggio,  nell'ordine,  a  quelli  di  maggior
          grado, di maggiore anzianita' di  servizio  e  di  maggiore
          eta'. 
              3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2  non
          e' ammessa per piu' di due volte. 
              4. Non si applicano gli  aumenti  dei  limiti  di  eta'
          previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi. 
              5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1,  lett.  b),
          indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere
          ammessi: 
              a) gli appartenenti al ruolo «sovrintendenti» che: 
              1)  abbiano  riportato,  nell'ultimo  quadriennio,   la
          qualifica almeno  di  «superiore  alla  media»  o  giudizio
          equivalente; 
              2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
          disciplinari piu' gravi della consegna; 
              3) non siano  gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal
          corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero  da
          corsi equipollenti per  il  conseguimento  della  nomina  a
          maresciallo; 
              4) non risultino imputati in un procedimento penale per
          delitto non colposo; 
              5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare
          di  corpo  da  cui  possa  derivare  l'irrogazione  di  una
          sanzione piu' grave  della  consegna,  ad  un  procedimento
          disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare  ai
          sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo  28  luglio
          1989, n. 271; 
              6) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa; 
              7)   non   siano   stati    dichiarati    non    idonei
          all'avanzamento al grado superiore, ovvero,  se  dichiarati
          non idonei  al  grado  superiore,  abbiano  successivamente
          conseguito un  giudizio  di  idoneita'  e  siano  trascorsi
          almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'"; 
              8) siano  in  possesso  di  un  diploma  di  istruzione
          secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,
          qualora partecipano al concorso  di  cui  all'articolo  35,
          comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della  laurea  triennale
          in discipline economico-giuridiche qualora  partecipano  al
          concorso di cui al successivo comma 1, lettera b),  n.  2),
          dello stesso articolo 35. 
              b) gli appartenenti al ruolo "appuntati  e  finanzieri"
          che, oltre a possedere i requisiti di cui  alla  precedente
          lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni  di  servizio
          nel Corpo. 
              6. Con determinazione  del  comandante  generale  della
          Guardia di finanza puo' essere disposta, in  ogni  momento,
          l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35,  comma
          1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.". 
              - Gli articoli 38, 39, 40, 41 e 42, del citato  decreto
          legislativo n. 199 del 1995, abrogati dal presente decreto,
          recavano, rispettivamente: 
              "Visite mediche e  accertamenti  attitudinali",  "Prove
          d'esame",  "Nomina  e  composizione   delle   commissioni",
          "Valutazione delle prove  scritta  e  orale",  "Valutazione
          delle   prove   di   lingua   estera   e   di    conoscenza
          dell'informatica", "Formazione delle graduatorie". 
              -  Si  riporta  l'articolo  44   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 44 (Svolgimento del corso). - 1. I vincitori  del
          concorso di cui  all'articolo  35,  comma  1,  lettera  a),
          frequentano   un   corso   di   formazione   a    carattere
          universitario, anche per il conseguimento della  laurea  in
          discipline  economico-giuridiche,   che   ha   durata   non
          inferiore  a  due  anni  accademici  e  si  svolge  con  le
          modalita' e in base ai programmi stabiliti  dal  Comandante
          generale della guardia di finanza. 
              2.  Sono  ammessi  al   secondo   anno   di   corso   i
          frequentatori dichiarati idonei al termine del  primo  anno
          di corso. 
              3. Ai frequentatori dichiarati idonei  al  termine  del
          secondo anno di corso viene conferito,  con  determinazione
          del Comandante generale della guardia di finanza, il  grado
          di maresciallo nell'ordine  determinato  dalle  graduatorie
          finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo alla
          data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita',  di
          prima ovvero di seconda sessione. 
              4. Le graduatorie finali del  contingente  ordinario  e
          del  contingente  di  mare  sono  determinate  dalla  media
          aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al
          termine del primo e del secondo anno di corso. 
              5. I frequentatori del corso che al termine del secondo
          anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione
          sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati  idonei
          nella  prima  sessione.  Il  frequentatore  dichiarato  non
          idoneo al termine del primo o del secondo  anno  di  corso,
          puo' ripetere un solo anno di corso. 
              6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo
          e' sospeso con determinazione del Comandante generale della
          Guardia di finanza nel caso in  cui  il  frequentatore  del
          corso, dichiarato idoneo ai sensi  del  comma  3,  venga  a
          trovarsi in una delle situazioni di  cui  all'articolo  55,
          comma 2, lettera a), b) e c), del presente decreto. 
              7.  Al  venir  meno  delle  singole  cause   impeditive
          richiamate al comma 6, purche' sussistano  i  requisiti  di
          legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del  corso
          deve vedersi attribuire la  nomina  a  maresciallo  con  la
          stessa decorrenza che gli  sarebbe  spettata  qualora  tale
          nomina non fosse stata sospesa.". 
              - Gli articoli 46-bis (Accertamenti attitudinali) e  47
          (Modalita' del concorso) del citato decreto legislativo  n.
          199 del 1995, sono abrogati dal decreto. 
              -  Si  riporta  l'articolo  48   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 48 (Modalita' del corso). - 1. Per lo svolgimento
          del corso, per l'esclusione e per il rinvio  dallo  stesso,
          si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27  e  28
          del presente decreto. 
              2. Al termine del corso ai relativi frequentatori: 
              a) se dichiarati idonei in prima sessione, e' conferita
          la nomina a maresciallo, con determinazione del  Comandante
          generale della guardia di finanza, nell'ordine  determinato
          dalle  graduatorie  finali,  con  decorrenza   dal   giorno
          successivo a quello di termine degli esami di idoneita'  di
          prima sessione al corso. Gli stessi,  secondo  il  medesimo
          ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei  parigrado
          nominati nello stesso  anno,  anche  in  seconda  sessione,
          maresciallo al termine del corso di  cui  all'art.  44  del
          presente decreto; 
              b)  se  dichiarati  idonei  in  seconda  sessione,   e'
          conferita la nomina a maresciallo, con  determinazione  del
          Comandante  generale  della   guardia   di   finanza,   con
          decorrenza dal giorno successivo a quello di termine  degli
          esami  di  idoneita'  di   seconda   sessione   al   corso,
          nell'ordine  determinato  dalle  graduatorie  finali.   Gli
          stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine  e,
          comunque,  dopo  quelli  dichiarati  idonei   nella   prima
          sessione. 
              3.  Il  conferimento  della  nomina  a  maresciallo  e'
          sospeso  nel  caso  in  cui  il  frequentatore  del  corso,
          dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in
          una delle situazioni di cui all'art. 55, comma  2,  lettere
          a), b) e c), del presente decreto. 
              4.  Al  venir  meno  delle  singole  cause   impeditive
          richiamate al comma 3, purche' sussistano  i  requisiti  di
          legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del  corso
          deve essere nominato  con  la  stessa  decorrenza  che  gli
          sarebbe spettata qualora la nomina al grado di  maresciallo
          non fosse stata sospesa.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  52   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 52 (Forme di  avanzamento).  -  1.  L'avanzamento
          degli  ispettori  e  dei  sovrintendenti  del  Corpo  della
          Guardia di finanza ha luogo: 
              a) ad anzianita'; 
              b) a scelta; 
              c) (soppressa); 
              d) per meriti eccezionali; 
              e) (soppressa). 
              2. L'avanzamento  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  si
          effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D/1  e  D/2
          allegate al presente decreto.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  55   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 55 (Inclusione ed esclusione dalle  aliquote).  -
          1. Nelle aliquote di valutazione  sono  inclusi  tutti  gli
          ispettori  ed  i  sovrintendenti  che  alla  data  indicata
          nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni  di  cui
          all'articolo  53.  Per   l'inclusione   in   aliquota   dei
          marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il
          possesso di una laurea triennale rientrante  in  una  delle
          classi  individuate  con  determinazione   del   Comandante
          generale della guardia di finanza. 
              1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato  e  non
          promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato
          un ulteriore anno  di  anzianita'  di  grado  nell'anno  di
          formazione dell'aliquota di riferimento. 
              2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di
          formazione delle stesse, risultino: 
              a) rinviati a giudizio o ammessi  ai  riti  alternativi
          per delitto non colposo; 
              b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato; 
              c) sospesi dall'impiego ovvero dalle  attribuzioni  del
          grado; 
              d) in una posizione di  stato  da  cui  scaturisca  una
          detrazione o riduzione di anzianita'. 
              3. Nei riguardi degli ispettori  e  dei  sovrintendenti
          esclusi  dalle  aliquote  di  valutazione  per   non   aver
          maturato, per motivi di  servizio,  le  condizioni  di  cui
          all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma
          2,  e'  apposta  riserva  fino  al  cessare   delle   cause
          impeditive. 
              4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo
          che le stesse non comportino la  cessazione  dal  servizio,
          gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile  di
          valutazione, affinche' si proceda  al  loro  scrutinio  con
          riferimento  all'aliquota  nella  quale  avrebbero   dovuto
          essere inseriti laddove non si fosse manifestata  la  causa
          di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente,  la
          promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che
          gli sarebbe spettata qualora non si  fosse  manifestata  la
          causa di esclusione.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  56   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 56 (Cause di sospensione della valutazione  e  di
          sospensione della  promozione).  -  1.  Qualora  durante  i
          lavori della commissione permanente di avanzamento  di  cui
          agli  articoli  55-bis   e   55-ter,   l'ispettore   o   il
          sovrintendente  venga  a  trovarsi  in  almeno  una   delle
          situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, del presente
          decreto, la commissione sospende la valutazione o  cancella
          l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato
          formato. 
              2.  La  commissione   puo'   altresi'   sospendere   la
          valutazione  degli  ispettori  e  dei  sovrintendenti  che,
          durante i lavori di cui al  comma  1,  siano  sottoposti  a
          procedimento disciplinare di corpo. 
              3.  E'  sospesa  la  promozione  dell'ispettore  o  del
          sovrintendente, iscritto nel  quadro  di  avanzamento,  che
          venga a trovarsi in almeno una  delle  condizioni  previste
          dall'articolo 55,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  del
          presente decreto. Della  sospensione  della  valutazione  o
          della promozione ovvero della cancellazione dal  quadro  di
          avanzamento e dei motivi che l'hanno  determinata  e'  data
          comunicazione all'interessato. 
              4.  La  sospensione   della   promozione   annulla   la
          valutazione gia' effettuata. 
              5. Il provvedimento di sospensione della promozione  e'
          adottato con determinazione del Comandante  generale  della
          Guardia di finanza. 
              6. Al venire meno delle predette cause sospensive della
          valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero  il
          sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino
          la cessazione dal  servizio,  qualora  abbia  conservato  i
          requisiti stabiliti dalle tabelle D/1  e  D/2  allegate  al
          presente decreto, e' valutato  o  nuovamente  valutato  per
          l'iscrizione  nel  quadro  di  avanzamento  originario  ed,
          eventualmente, promosso con la sede di anzianita'  che  gli
          sarebbe  spettata  in  assenza  delle   intervenute   cause
          impeditive. 
              7.   La   promozione    dell'ispettore    ovvero    del
          sovrintendente e' sospesa nei casi in cui, nei confronti di
          tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da
          parte della  competente  autorita'  giudiziaria,  ai  sensi
          dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
          271.  Tale  sospensione  determina   l'annullamento   della
          valutazione   gia'   effettuata.   Il   provvedimento    di
          sospensione della promozione e' adottato con determinazione
          del comandante generale. In tal caso, il  militare,  previa
          sottoposizione  a   nuova   valutazione   all'epoca   della
          formazione  delle  corrispondenti  aliquote  di   scrutinio
          dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo
          rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto
          dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto
          nel relativo quadro di avanzamento.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  57   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  57   (Avanzamento   «ad   anzianita'»).   -   1.
          L'avanzamento «ad anzianita'» avviene secondo le  modalita'
          di   cui   all'articolo   55-quinquies,    attraverso    la
          formulazione dei giudizi di idoneita' o  di  non  idoneita'
          ivi specificati, espressi con riferimento al  possesso,  da
          parte del valutando, dei seguenti requisiti: 
              a) aver bene assolto le funzioni  inerenti  il  proprio
          grado; 
              b) fisici,  intellettuali,  di  cultura,  morali  e  di
          carattere, professionali necessari per adempiere degnamente
          le funzioni del grado superiore. 
              2. Il giudizio di non  idoneita'  all'avanzamento  deve
          essere motivato indicando quali requisiti di cui al comma 1
          facciano difetto. 
              3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento  «ad
          anzianita'» e' promosso, con determinazione del  Comandante
          generale della Guardia di  finanza,  a  ruolo  aperto,  dal
          giorno successivo a quello del compimento  del  periodo  di
          permanenza nel grado  previsto  dalle  tabelle  D/1  e  D/2
          allegate al presente decreto.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  58   del   citato   decreto
          legislativo n. 199 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 58 (Avanzamento «a scelta»). -  1.  L'avanzamento
          «a scelta» avviene secondo le  modalita'  di  cui  all'art.
          55-sexies,  attraverso  la  formulazione  dei  giudizi   di
          idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi  con
          riferimento   al   possesso,   da   parte    dell'ispettore
          interessato, dei requisiti specificati all'art.  57,  comma
          1. 
              1-bis. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento  «a
          scelta» deve essere motivato indicando quali dei  requisiti
          prescritti facciano difetto. 
              2.  Nell'avanzamento  «a  scelta»,  le  promozioni   da
          effettuare sono cosi' determinate: 
              a)  il  primo   terzo   degli   iscritti   nel   quadro
          d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e'
          promosso al  grado  superiore  con  decorrenza  dal  giorno
          successivo a quello di compimento  del  periodo  minimo  di
          permanenza nel grado rivestito, previsto dalla tabella  D/2
          allegata al presente decreto; 
              b)  per  il  restante  personale,  si  procede  ad  una
          valutazione, per l'avanzamento «a scelta», all'epoca  della
          formazione  delle  corrispondenti  aliquote  di   scrutinio
          dell'anno successivo. Fra  questi,  la  prima  meta'  viene
          promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo  minimo
          di permanenza nel grado rivestito  previsto  dalla  tabella
          D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza,  a  parita'
          di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado  iscritti
          nel primo terzo del quadro  di  avanzamento  relativo  alla
          prima valutazione, formato nel medesimo anno; 
              c) la seconda meta' del quadro di  avanzamento  di  cui
          alla lettera b), in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3
          e  4  dell'articolo  55-sexies,  viene   promossa,   previo
          giudizio di idoneita'  all'avanzamento,  con  due  anni  di
          ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel  grado
          previsto dalla tabella D/2, prendendo posto  nel  ruolo  di
          appartenenza, a parita' di anzianita'  assoluta  di  grado,
          dopo i parigrado iscritti nella prima meta' del  quadro  di
          avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato  nel
          medesimo  anno.  I  militari  giudicati  idonei  in   terza
          valutazione  sono   iscritti   nel   relativo   quadro   di
          avanzamento in ordine di ruolo. 
              2-bis. Le promozioni di cui al presente  articolo  sono
          conferite con determinazione del Comandante generale  della
          Guardia di finanza. 
              3. In deroga alle disposizioni di cui al  comma  2,  il
          numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al
          grado di luogotenente e' stabilito con  determinazione  del
          Comandante generale della guardia di finanza, in misura non
          superiore  a  un  quarantesimo  dell'organico   del   ruolo
          ispettori di cui all'articolo 33, comma  1.  I  marescialli
          aiutanti  giudicati  idonei  e  iscritti  nel   quadro   di
          avanzamento a scelta, compresi nel numero delle  promozioni
          conferibili,  sono  promossi   al   grado   superiore   con
          decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del
          periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui
          si riferisce la valutazione."; 
              - Gli articoli  58-bis,  58-quater  e  60,  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 1995, abrogati dal  presente
          decreto, recavano, rispettivamente: 
              "Avanzamento  al  grado   di   maresciallo   aiutante",
          "Conferimento   della   qualifica   di   luogotenente    ai
          marescialli  aiutanti",  "Avanzamento   straordinario   per
          meriti eccezionali".