Art. 33 
 
 
                               Risorse 
 
  1. Le organizzazioni di volontariato  possono  assumere  lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o  di  altra
natura  esclusivamente  nei  limiti  necessari   al   loro   regolare
funzionamento  oppure  nei  limiti   occorrenti   a   qualificare   o
specializzare  l'attivita'  svolta.  In  ogni  caso,  il  numero  dei
lavoratori impiegati nell'attivita'  non  puo'  essere  superiore  al
cinquanta per cento del numero dei volontari. 
  2.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  le  organizzazioni  di
volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al  loro
funzionamento e allo svolgimento della  propria  attivita'  da  fonti
diverse, quali quote  associative,  contributi  pubblici  e  privati,
donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali  ed  attivita'
di raccolta fondi nonche' delle attivita' di cui all'articolo 6. 
  3. Per l'attivita' di interesse generale prestata le organizzazioni
di volontariato possono ricevere, soltanto il  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute e documentate.