(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 32)
                              Art. 32. 
  Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 
 
    1.  I  dipendenti  ATA  hanno  diritto,  ove  ne   ricorrano   le
condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui  all'art.  33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104.  Tali  permessi  sono
utili al fine delle ferie e della tredicesima  mensilita'  e  possono
essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. 
    2. Al fine di  garantire  la  funzionalita'  del  servizio  e  la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei  giorni  in  cui  intende  assentarsi,  da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 
    3. In caso di necessita' ed urgenza,  la  relativa  comunicazione
puo' essere presentata nelle 24 ore  precedenti  la  fruizione  dello
stesso e, comunque, non oltre  l'inizio  dell'orario  di  lavoro  del
giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 
    4. Il dipendente ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, ad  altri  permessi  retribuiti  previsti  da  specifiche
disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per  i
donatori di sangue  e  di  midollo  osseo,  rispettivamente  previsti
dall'art. 1 della  legge  13  luglio  1967  n.  584  come  sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1,
della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonche' ai permessi e congedi di  cui
all'art. 4, comma 1,  della  legge  53/2000,  fermo  restando  quanto
previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione  in
via esclusiva quanto previsto dall'art. 15, comma 1, II  alinea,  del
CCNL 29 novembre 2007. 
    5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di  cui  al  comma  4  comunica  all'ufficio  di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un  preavviso  di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso  puo'  essere  presentata  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 
    6. Per il personale ATA il presente articolo  sostituisce  l'art.
15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29 novembre 2007.