Art. 33 
 
 
                         Assegno funzionale 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le  misure  annue  dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 31,  commi  1  e  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2009,  n.  51,
riferite al personale del ruolo  Appuntati  e  Carabinieri/Finanzieri
con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31, commi 1 e 2 del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  16  aprile
          2009, n. 51: 
              «Art. 31. Assegno funzionale 
                1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i
          requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  marzo  1999,   n.   254,
          all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo  7,
          commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
          aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche: 
              1) la misura prevista  al  compimento  di  29  anni  di
          servizio  per   i   gradi   di   Carabiniere,   Finanziere,
          Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato
          scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; 
              2) le misure previste al compimento  di  29  anni,  ivi
          compresa  quella  di  cui  al  punto  precedente,   vengono
          attribuite al compimento di 27 anni di servizio; 
              3) al compimento di 32  anni  di  servizio,  le  misure
          attribuite a 27  anni  di  servizio  vengono  rideterminate
          negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui
          al successivo comma 2 e nella colonna 4  della  tabella  di
          cui al successivo comma 3. 
                2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma
          1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
          funzionale sono fissate negli importi annui  lordi  di  cui
          alla tabella seguente: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                (Omissis).».