Art. 33 
 
                     Modifiche all'articolo 102 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 102, comma 1, del decreto legislativo  n.  117  del
2017, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: 
    «a-bis) l'articolo 1, comma 1,  lettera  b)  e  comma  2,  e  gli
articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476;». 
 
          Note all'art. 33: 
              -  Si  riporta  l'articolo  102,  del  citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 102 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti
          disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4: 
              a) la legge 11 agosto  1991,  n.  266,  e  la  legge  7
          dicembre 2000, n. 383; 
              a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma  2,  e
          gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476; 
              b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della  legge  15  dicembre
          1998, n. 438; 
              c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali 14 settembre 2010, n. 177; 
              d) il decreto del Ministro del tesoro 8  ottobre  1997,
          recante «Modalita' per la costituzione dei  fondi  speciali
          per il volontariato presso le regioni»; 
              e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) l'articolo 15, comma 1,  lettera  i-bis)  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (14) 
              2. Sono altresi' abrogate le  seguenti  disposizioni  a
          decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: 
              a) gli articoli da 10 a 29 del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi  2,
          3 e 4; 
              b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
              c) l'articolo 150 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della
          legge 11 agosto 1991, n. 266; 
              e) l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991,
          n.  417,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
          febbraio 1992, n. 66; 
              f) l'articolo 2, comma  31,  della  legge  24  dicembre
          2003, n. 350; 
              g) gli articoli 20 e  21  della  legge  n.  383  del  7
          dicembre 2000; 
              h) l'articolo  14,  commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
              3. Le disposizioni di cui  all'articolo  12,  comma  2,
          della legge 11 agosto 1991, n. 266, all'articolo  13  della
          legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 96, comma  1,
          della legge 21 novembre  2000,  n.  342,  sono  abrogate  a
          decorrere dalla data di efficacia del decreto del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  di  cui  all'articolo  103,
          comma 2, finalizzato a dare attuazione  a  quanto  previsto
          dall'articolo 73, comma 1. 
              4. Le disposizioni di cui all'articolo 6,  della  legge
          11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9  e  10  della
          legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  nonche'  il  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali  14  novembre
          2001, n. 471, sono  abrogate  a  decorrere  dalla  data  di
          operativita'  del  Registro  unico  nazionale   del   Terzo
          settore, ai sensi dell'articolo 53.». 
                
              - Si riportano gli articoli 1, 2 e  3  della  legge  19
          novembre 1987 n. 476 (Nuova disciplina  del  sostegno  alle
          attivita'  di  promozione   sociale   e   contributi   alle
          associazioni combattentistiche): 
              «Art.1.Finalita'. 
              1. Al fine di incoraggiare  e  sostenere  attivita'  di
          ricerca, di informazione e di divulgazione culturale  e  di
          integrazione sociale, nonche' per la promozione  sociale  e
          per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi: 
              a)  alle  persone  giuridiche  privatizzate  ai   sensi
          dell'articolo  115  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  come  successivamente
          modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche
          previste dal titolo II della presente legge; 
              b)  agli  enti  e  alle   associazioni   italiane   che
          perseguono i fini di cui al successivo comma 2. 
              2. I contributi sono concessi ai soggetti di  cui  alla
          lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi  previsti
          dai rispettivi statuti, promuovano  l'integrale  attuazione
          dei diritti  costituzionali  concernenti  l'uguaglianza  di
          dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma  di
          discriminazione nei confronti dei cittadini che, per  cause
          di eta', di deficit psichici,  fisici  o  funzionali  o  di
          specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione
          di marginalita' sociale. 
              3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono
          dei contributi di cui al presente  titolo  sono  tenuti  ad
          utilizzarli  per  fini  di  promozione  e  di  integrazione
          sociale,  con  esclusione   quindi   di   qualsiasi   altra
          prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli
          o associati e del Servizio sanitari». 
              «Art. 2 (Requisiti dei beneficiari).  -  1.  Per  avere
          titolo alla  concessione  del  contributo  gli  enti  e  le
          associazioni  di  cui  alla  lettera   b)   del   comma   1
          dell'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche: 
              a) svolgere attivita' a livello nazionale ed avere sedi
          presenti ed operanti da oltre  tre  anni  in  almeno  dieci
          regioni; 
              b) operare  con  la  piu'  ampia  partecipazione  degli
          associati, agire secondo  criteri  democratici  per  quanto
          riguarda l'ordinamento  interno  e  garantire  la  presenza
          delle minoranze. 
              2.  Al  contributo  possono  essere  ammessi  anche   i
          soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni,
          a  condizione  che   l'attivita'   da   essi   svolta   sia
          riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di
          evidente funzione sociale». 
              «Art.  3  (Presentazione  delle  domande   e   relativa
          documentazione). -  1.  Per  l'anno  1986,  le  domande  di
          contributo da parte degli enti e delle associazioni di  cui
          al precedente articolo  2  devono  essere  presentate  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta  giorni
          dall'entrata in vigore della  presente  legge.  Per  l'anno
          successivo, le domande devono essere presentate entro il 31
          marzo,  unitamente  ad  un  programma  che  specifichi   le
          attivita' di cui all'articolo  1,  da  attuarsi  a  livello
          nazionale, e i relativi impegni finanziari. 
              2. Entro  i  medesimi  termini  devono  inoltre  essere
          presentate: 
              a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento; 
              b) copia del bilancio di previsione, relativo  all'anno
          per il quale  viene  presentata  richiesta  di  contributo,
          regolarmente approvato dagli organi statutari; 
              c) copia del  bilancio  consuntivo,  relativo  all'anno
          precedente a quello della presentazione  della  domanda  di
          contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti  a
          qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province
          e loro associazioni o consorzi; 
              d)  attestazione  circa  la  disponibilita'   o   meno,
          completa o parziale, di  personale  statale  o  degli  enti
          locali, non a carico del bilancio sociale; 
              e)   relazione    sull'attivita'    svolta    nell'anno
          precedente; 
              f) dichiarazione del legale  rappresentante  attestante
          il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che
          hanno provveduto al pagamento della quota  associativa  per
          l'anno  antecedente  a  quello  della  presentazione  della
          richiesta di contributo; 
              g) per i soggetti di cui al comma  2  dell'articolo  2,
          una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo
          comma per l'accesso al contributo.».