Art. 33 Sospensione del pagamento del canone RAI 1. Nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del primo periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 mila euro per l'anno 2018 e 900 mila euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.