Art. 33 
 
             Norme in materia di pagamento dei compensi 
           per lavoro straordinario delle Forze di polizia 
 
  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018,  per
il pagamento dei compensi per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui  all'articolo
16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' autorizzata, a valere sulle
disponibilita' degli  stanziamenti  di  bilancio,  la  spesa  per  un
ulteriore importo di 38.091.560 euro  in  deroga  al  limite  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75. 
  2.  Il  pagamento  dei   compensi   per   prestazioni   di   lavoro
straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto
di cui all'articolo 43, tredicesimo  comma,  della  legge  1°  aprile
1981, n. 121, e' autorizzato  entro  i  limiti  massimi  fissati  dal
decreto applicabile all'anno finanziario precedente.