Art. 33. Difficolta' connesse all'attuazione di misure correttive 1. Ove nell'esecuzione di una misura correttiva disposta ai sensi dell'art. 58, paragrafo 2, lettere c) e d), del RGPD, emergano significative difficolta' attuative, tenuto conto degli elementi forniti al Garante, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa che ha curato l'istruttoria del provvedimento con il quale sono state impartite tali misure, predispone lo schema dell'ulteriore provvedimento del Collegio, il quale si pronuncia anche nel merito della questione.