(( Art. 33 ter 
 
        Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 875 sono inseriti i seguenti: 
  «875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a  875-septies  sono
approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019
tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Presidente  della
regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale e'
data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale  n.  77  del
2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018. 
  875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte  del  sistema
integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia
in termini di saldo netto da finanziare e'  stabilito  nell'ammontare
complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021. 
  875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli  Venezia  Giulia
un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro
per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e  per
la  realizzazione  di  opere  idrauliche  e  idrogeologiche  per   la
prevenzione dei danni atmosferici, da erogare  in  quote  pari  a  15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di  euro
per l'anno 2025, nonche' l'assegnazione di 80  milioni  di  euro  per
investimenti in ambito sanitario a valere  sulle  risorse  ancora  da
ripartire del Programma straordinario di investimenti in  sanita'  di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  da  erogare
nella misura del 20 per cento a titolo di  acconto  a  seguito  della
sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura  dell'80  per
cento a seguito degli stati di  avanzamento  dei  lavori.  Lo  schema
dell'accordo di programma di cui al periodo precedente e'  presentato
dalla regione ai Ministeri competenti;  in  assenza  di  osservazioni
entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si  intende
sottoscritto ed e' esecutivo. 
  875-quinquies.  All'articolo   51,   terzo   comma,   della   legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: "tributi"  sono
inserite le seguenti: ", delle addizionali". 
  875-sexies.   All'articolo   51,   quarto   comma,   della    legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la  lettera  b)  e'  sostituita
dalle seguenti: 
  "b) nelle materie di propria competenza,  istituire  nuovi  tributi
locali, disciplinando,  anche  in  deroga  alla  legge  statale,  tra
l'altro, le modalita' di riscossione; 
  b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare
istituiti con legge statale, anche in  deroga  alla  medesima  legge,
definendone le modalita' di riscossione e consentire agli enti locali
di modificare le aliquote e di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  e
deduzioni". 
  875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma
9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono  destinate  all'aggiornamento   del   quadro   delle   relazioni
finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia». 
  2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,
si provvede, quanto a 30 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  86
milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di  euro  per  l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748
del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al restante onere,
pari a 24 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018,  n.  145,  introdotto  dal  comma  1  del  presente
articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di
cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. 
  4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio
2019», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio 2019» e le parole: «15  aprile  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 agosto 2019». 
  5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «15
luglio 2019»; 
  b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi; 
  c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:  «Per  la  regione
Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi  precedenti  e'
versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto  2019  per  l'anno
2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli  anni  successivi;
in  mancanza  di  tale  versamento  entro  il  predetto  termine,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  recuperare
gli importi a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali». 
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 886 e' inserito il seguente: 
  «886-bis. Le  somme  di  cui  ai  commi  877  e  881  sono  versate
all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo  1,  capo  X,
dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10  agosto  2019  per
l'anno 2019 ed entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  per  gli  anni
successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al
precedente periodo, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti  a  valere  sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti alla  regione,  anche  avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate per le somme  introitate  per  il  tramite
della struttura di gestione». ))