Art. 33. Norme finali in tema di responsabilita' disciplinare 1. L'amministrazione o il dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall'art. 63, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001, il pagamento a favore del dirigente di un'indennita' supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilita'. 2. L'indennita' supplementare di cui al comma 1 e' automaticamente aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: sette mensilita' in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; sei mensilita' in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; cinque mensilita' in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; quattro mensilita' in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; tre mensilita' in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; due mensilita' in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto. 3. Nelle mensilita' di cui ai commi 1 e 2 e' ricompresa anche la retribuzione di posizione gia' in godimento del dirigente al momento del licenziamento. 4. Il dirigente che accetti l'indennita' supplementare in luogo della reintegrazione non puo' successivamente adire l'autorita' giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennita' supplementare, l'amministrazione non puo' assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilita' riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2. 5. Il dirigente che abbia accettato l'indennita' supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui e' correlata la determinazione dell'indennita' supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato la nullita' o l'annullabilita' del licenziamento, puo' avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilita' pari al solo periodo non lavorato.