Art. 33 
 
   Registrazione e trasmissione di informazioni sulle transazioni 
 
  1. Per  consentire  di  stabilire  le  informazioni  relative  alle
transazioni di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettere j)  e  k)  della
direttiva  n.  2014/40/UE,  gli  operatori  economici  registrano   i
seguenti eventi: 
    a) l'emissione del numero d'ordine; 
    b) l'emissione della fattura; 
    c) il ricevimento del pagamento. 
  2. I fabbricanti e gli importatori trasmettono le  informazioni  di
cui  all'allegato  II,  capitolo  II,  sezione  4,  nel  formato  ivi
indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto.
Tutti gli altri operatori economici trasmettono  le  informazioni  di
cui  all'allegato  II,  capitolo  II,  sezione  4,  nel  formato  ivi
indicato, tramite il router. 
  3.  Il  venditore  e'  responsabile  della  registrazione  e  della
trasmissione delle informazioni di cui al comma 2. 
  4. Le informazioni di  cui  al comma  2  si  considerano  trasmesse
correttamente  a  seguito  della  conferma  positiva  da  parte   del
repertorio primario o del router. La conferma contiene un  codice  di
richiamo del messaggio che l'operatore economico deve  utilizzare  se
desidera annullare il messaggio originario.