Art. 33 
 
         Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici 
 
  1. I soggetti di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla  data  del
26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la  sede  legale  o  la  sede
operativa nel territorio dei Comuni di Aci  Bonaccorsi,  Aci  Catena,
Aci  Sant'Antonio,  Acireale,  Milo,  Santa  Venerina,   Trecastagni,
Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno  usufruito  della  sospensione
dei termini dei versamenti tributari  scadenti  nel  periodo  dal  26
dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i  predetti  versamenti,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione  entro
il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa  data,  mediante
rateizzazione fino a un massimo di  diciotto  rate  mensili  di  pari
importo da  versare  entro  il  16  di  ogni  mese.  Gli  adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non  eseguiti  per  effetto  della
sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  9,2  milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 107 dell'articolo
          2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
                «Art. 2. - Commi 1. - 106. Omissis 
                107.  Al  decreto-legge  30  gennaio  1998,   n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1998,
          n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 e'  aggiunto  il
          seguente: 
                    "7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza,
          le regioni completano gli  interventi  di  ricostruzione  e
          sviluppo nei rispettivi territori secondo  le  disposizioni
          del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante  la
          vigenza  dello  stato  di  emergenza,  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, dal  Ministro  dell'interno  e  dai
          commissari delegati"; 
                  b) al comma 7 dell'articolo  3,  le  parole:  "alla
          fine  dello  stato  di  emergenza"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "al 31 dicembre 2012"; 
                  c) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
                    "Art.  10-bis.  -   (Misure   per   i   territori
          interessati  dal  sisma  del  dicembre  2000)  -  1.   Alla
          cessazione dello stato di emergenza  dichiarato  a  seguito
          del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni
          della  provincia  di  Terni,   continuano   ad   applicarsi
          l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n.  3101  del  22
          dicembre 2000 del Ministro dell'interno,  delegato  per  il
          coordinamento  della  protezione  civile,  e  l'articolo  6
          dell'ordinanza n. 3124 del  12  aprile  2001  del  Ministro
          dell'interno,   delegato   per   il   coordinamento   della
          protezione civile»; 
                  d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' inserito  il
          seguente: 
                    «5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza,
          i contributi di cui ai commi 2 e  3,  determinati  in  19,5
          milioni di euro sulla base delle certificazioni  analitiche
          del Ministero dell'interno  relative  all'anno  2006,  sono
          assegnati annualmente per il quinquiennio  2008-2012  negli
          importi progressivamente ridotti nella misura di un  quinto
          per ciascun anno del suddetto quinquennio"; 
                  e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo
          14 e' aggiunto il seguente: "Alla cessazione dello stato di
          emergenza,  per  il   quinquennio   2008-2012,   le   spese
          necessarie per le attivita' previste  dal  presente  comma,
          quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base  di
          calcolo  la  spesa  sostenuta   nel   2006   sono   erogate
          annualmente negli importi  progressivamente  ridotti  nella
          misura  di  un  quinto  per  ciascun  anno   del   suddetto
          quinquennio"; 
                  f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i
          seguenti: 
                    "5-bis. Alla cessazione dello stato di  emergenza
          le risorse giacenti nelle contabilita'  speciali  istituite
          ai sensi del comma 3 dell'articolo  17  dell'ordinanza  del
          Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento  della
          protezione civile, n.  2668  del  28  settembre  1997  sono
          versate nelle contabilita' speciali di cui al  comma  5  ed
          utilizzate  per  il  completamento  degli   interventi   da
          ultimare. 
                    5-ter. Alla cessazione dello stato di  emergenza,
          per la prosecuzione e per il completamento del programma di
          interventi urgenti di cui al capo I del  presente  decreto,
          le regioni Marche e Umbria  sono  autorizzate  a  contrarre
          mutui a fronte dei quali il Dipartimento  della  protezione
          civile  e'  autorizzato   a   concorrere   con   contributi
          quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da  ciascuno
          degli esercizi 2008, 2009 e 2010".»