Art. 33 
 
Assunzione di personale nelle  regioni  a  statuto  ordinario  e  nei
           comuni in base alla sostenibilita' finanziaria 
 
  1. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al
presente comma, anche al fine  di  consentire  l'accelerazione  degli
investimenti pubblici, con  particolare  riferimento  in  materia  di
mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole
e strade, opere infrastrutturali,  edilizia  sanitaria  e  gli  altri
programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a
statuto ordinario possono procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei  fabbisogni
di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio
di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino  ad  una  spesa
complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo  degli  oneri
riflessi a  carico  dell'amministrazione,  non  superiore  al  valore
soglia definito come  percentuale,  anche  differenziata  per  fascia
demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate
del rendiconto dell'anno precedente a quello in  cui  viene  prevista
l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui  destinazione  e'
vincolata, ivi incluse, per le finalita' di cui  al  presente  comma,
quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio  di  previsione.
Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  individuate  le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio
per fascia demografica e le relative percentuali massime  annuali  di
incremento del personale in servizio per le regioni che si  collocano
al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri  possono
essere aggiornati con le modalita' di cui  al  secondo  periodo  ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale,
al lordo degli oneri riflessi a  carico  dell'amministrazione,  e  le
predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta
superiore al valore soglia di  cui  al  primo  periodo,  adottano  un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino  al
conseguimento  nell'anno  2025  del  predetto  valore  soglia   anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A  decorrere  dal
2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia.  Il  limite  al  trattamento  accessorio  del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27
maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in  aumento  o  in  diminuzione,  per
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo  per  la  contrattazione  integrativa  nonche'  delle
risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018. 
  2. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al
presente comma, anche per le finalita' di cui al comma  1,  i  comuni
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di  personale  e  fermo
restando  il  rispetto  pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad  una  spesa  complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia  definito
come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del  rendiconto  dell'anno
precedente a quello in cui viene prevista  l'assunzione,  considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in  bilancio
di   previsione.   Con   decreto   del   Ministro   della    pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  il  Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
le fasce demografiche, i relativi valori soglia  prossimi  al  valore
medio per  fascia  demografica  e  le  relative  percentuali  massime
annuali di incremento del personale in servizio per i comuni  che  si
collocano  al  di  sotto  del  predetto  valore  soglia.  I  predetti
parametri possono essere  aggiornati  con  le  modalita'  di  cui  al
secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la
spesa  di  personale,  al  lordo  degli  oneri  riflessi   a   carico
dell'amministrazione, e le predette entrate correnti  dei  primi  tre
titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia  di  cui  al
primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale  del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del  predetto
valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al  100  per
cento. A decorrere dal 2025  i  comuni  che  registrano  un  rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn  over  pari  al  30  per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite  al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento
o  in  diminuzione,  per  garantire  l'invarianza  del  valore  medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per  la  contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.