Art. 33 Uffici di esportazione 1. Gli Uffici di esportazione, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; con riferimento ai beni archivistici dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Archivi e, con riferimento ai beni librari, dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali. Provvedono in materia di uscita dal territorio nazionale, di ingresso nel territorio nazionale e di esportazione dal territorio dell'Unione europea delle cose che presentino interesse culturale e dei beni culturali, ivi inclusi i beni archivistici e librari, i cui proprietari risiedono nel territorio di competenza dell'Ufficio. Propongono l'acquisto coattivo delle cose di interesse culturale presentate per l'esportazione e vigilano per impedirne l'esportazione clandestina. 2. Gli Uffici di esportazione operano in raccordo con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Direttore dell'Ufficio di esportazione territorialmente competente, sulla base del parere tecnico reso da un'apposita Commissione costituita da tre funzionari del Ministero, secondo criteri di competenza tecnico-scientifica e assicurando un'adeguata rotazione. Quando il provvedimento adottato si discosta dal parere reso dalla Commissione, si applica l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. La Commissione di cui al comma 3 si pronuncia a maggioranza; nelle relative valutazioni circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ciascun componente e' tenuto ad attenersi agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 68, comma 4, del Codice. 5. L'incarico di direttore dell'Ufficio di esportazione e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 6. Gli Uffici di esportazione sono individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che puo' prevederne l'articolazione in sedi distaccate.
Note all'art. 33: - Per l'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 32. - Per l'art. 68 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14. - Per l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. si vedano le note all'art. 4. - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 12.