Art. 33 Modifiche all'articolo 71 del codice della giustizia contabile - Accesso al fascicolo istruttorio 1. All'articolo 71 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Il destinatario dell'invito a dedurre ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il destinatario dell'invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno» e le parole «previa presentazione di domanda scritta» sono sostituite dalle seguenti: «previa presentazione di apposita istanza»; b) al comma 5, dopo le parole «motivando in ordine alla rilevanza dei documenti» sono inserite le seguenti: «non gia' acquisiti al fascicolo istruttorio,».
Note all'art. 33: - Si riporta l'articolo 71 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 71 (Accesso al fascicolo istruttorio). - 1. Il destinatario dell'invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di apposita istanza, salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1. (Omissis). 5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all'accesso o decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a dedurre puo' chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti non gia' acquisiti al fascicolo istruttorio, specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero da' immediata comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta e' tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti e' sospeso fino alla comunicazione di disponibilita' dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.».