Art. 33 
 
Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018  concernente  disposizioni
  urgenti per la citta' di Genova e  altre  disposizioni  in  materia
  portuale 
 
  1. Al fine di  consentire  il  completamento  degli  interventi  in
favore della citta' di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 2, le  parole:  «nella  misura  di  euro
20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nella
misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»; 
    b) all'articolo 9-ter: 
      1) al comma 1, le parole: «presso  il  porto  di  Genova»  sono
sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del
Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in
corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17  della  legge  28  gennaio
1994, n. 84, e' prorogate  di  cinque  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le autorizzazioni  attualmente  in  corso,  rilasciate  ai
sensi dell'articolo 17 della legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
prorogate per sei anni»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Per  gli  anni
2018, 2019 e 2020, l'Autorita' di sistema  portuale  del  Mar  Ligure
occidentale e' autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore  di  lavoro
un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per  l'anno  2020,  per
eventuali  minori  giornate  di   lavoro   rispetto   all'anno   2017
riconducibili alle  mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del
sistema portuale del Mar Ligure occidentale  conseguenti  all'evento.
Tale contributo e' erogato dalla stessa autorita' di sistema portuale
a fronte di avviamenti integrativi  e  straordinari  da  attivare  in
sostituzione di  mancati  avviamenti  nei  terminal,  da  valorizzare
secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata  dai
soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.». 
  2. Al fine di favorire  flessibilita'  dei  Piani  Regolatori  alle
esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6,  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  a),
pari  ad  euro  20.000.000  per  l'anno  2020  si  provvede  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1072,
della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  relativamente  alle  risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per il finanziamento del piano  per  il  rinnovo  del
materiale rotabile ferroviario per il  trasporto  pubblico  locale  e
regionale. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1
milione di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  indebitamento  e
fabbisogno si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189.