(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
                Ferie e recupero festivita' soppresse 
 
    1. Il dirigente ha diritto, in  ogni  anno  di  servizio,  ad  un
periodo di ferie  retribuito.  Durante  tale  periodo,  al  dirigente
spetta la retribuzione di cui  all'Allegato  3  del  C.C.N.L.  del  3
novembre 2005 come aggiornato dal protocollo d'intesa dell'11  aprile
2007 per la correzione di errore materiale dell'area  IV  e  III  con
riferimento  alla  sola  dirigenza  sanitaria  e  delle   professioni
sanitarie. 
    2. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente e'  preposto
l'orario settimanale di lavoro sia articolato su  cinque  giorni,  in
cui il sabato e' considerato non lavorativo, la durata delle ferie e'
di ventotto giorni lavorativi. 
    3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente e'  preposto
l'orario settimanale di lavoro  sia  articolato  su  sei  giorni,  la
durata delle ferie e' di trentadue giorni lavorativi. 
    4. Ai dirigenti assunti  per  la  prima  volta  in  una  pubblica
amministrazione per i primi tre anni di servizio,  comprensivi  anche
dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano
ventisei giorni di ferie in  caso  di  articolazione  dell'orario  di
lavoro su cinque giorni, oppure trenta giorni di  ferie  in  caso  di
articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre  anni  di
servizio,  anche  a  tempo  determinato,   spettano   rispettivamente
ventotto giorni lavorativi e trentadue giorni lavorativi. 
    5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi  2,  3  e  4  sono
comprensivi delle due  giornate  previste  dall'  art.  1,  comma  1,
lettera «a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
    6. A tutti i dirigenti sono altresi'  attribuite  4  giornate  di
riposo da  fruire  nell'anno  solare  ai  sensi  ed  alle  condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/1977. E' altresi'  considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui
il dirigente presta servizio, purche' ricadente in giorno lavorativo. 
    7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di  servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
    8. Il dirigente che e' stato assente ai sensi degli  articoli  36
(Assenze  giornaliere  retribuite)  e   38   (Assenze   previste   da
particolari disposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie. 
    9.  Le  ferie  sono  un  diritto  irrinunciabile   e   non   sono
monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10. Le
ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione,  nel
corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le  esigenze
di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente.  Costituisce
specifica responsabilita' del dirigente con incarico di direzione  di
struttura  complessa  o   semplice   dipartimentale   programmare   e
organizzare  le  proprie  ferie  tenendo  conto  delle  esigenze  del
servizio a lui affidato,  coordinandosi  con  quelle  generali  della
struttura di appartenenza, provvedendo affinche' sia assicurata,  nel
periodo di sua assenza, la continuita' delle  attivita'  ordinarie  e
straordinarie. 
    9-bis.In relazione alle esigenze connesse  all'incarico  affidato
alla sua responsabilita', al dirigente  e'  consentito  di  norma  il
godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel  periodo  dal
1° giugno al 30 settembre o, alternativamente, in caso di  dipendenti
con figli in eta' compresa nel periodo dell'obbligo  scolastico,  nel
periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro. 
    10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio  sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di  lavoro,
nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni
applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo  e'
determinato per ogni giornata, con riferimento  all'anno  di  mancata
fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma
1. 
    11. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per motivate  esigenze  di  servizio,  il  dirigente  ha  diritto  al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede  e
per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle  ferie.
Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate  e
documentate per il periodo di ferie non goduto. 
    12. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel  corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro  il  primo  semestre
dell'anno successivo. 
    13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni  o  abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano
luogo ai permessi di cui all'art. 36 comma  1,  lettera  b)  (Assenze
giornaliere   retribuite).   E'   cura   del   dirigente    informare
tempestivamente l'Azienda o Ente al fine di consentire alla stessa di
compiere gli accertamenti dovuti. 
    14. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita  di  cui  al
secondo periodo di comporto di 18 mesi che non fa maturare le  ferie,
le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie
spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno
solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverra' anche oltre  i
termini di cui al comma 12. 
    15. L'azienda o ente o il direttore  della  Struttura  predispone
sistemi di pianificazione delle  ferie  dei  dirigenti,  al  fine  di
garantire la  fruizione  delle  stesse  nei  termini  previsti  dalle
disposizioni contrattuali vigenti. A tale scopo viene predisposto  il
piano ferie entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento.