Art. 33 Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la citta' di Genova e altre disposizioni in materia portuale 1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della citta' di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»; ((a-bis) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento). - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 e' riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 2. I criteri e le modalita' per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilita' speciale aperta per l'emergenza»;)) b) all'articolo 9-ter: 1) al comma 1, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso, ((rilasciata)) ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ((e' prorogata per)) cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei anni»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo e' erogato dalla stessa autorita' di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.». 2. Al fine di favorire flessibilita' dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6, ((alinea,)) del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020 si provvede ((mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,)) comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale. ((3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.)) 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Riferimenti normativi Il testo del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dal presente articolo, e' riportato nelle Note all'art. 15. Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del citato decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente legge: «Art. 9-ter (Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo). - 1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuita' delle operazioni portuali presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, compromessa dall'evento, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei anni. 2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo e' erogato dalla stessa autorita' di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018. 3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennita' di mancato avviamento (IMA).». Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), come modificato dalla presente legge: «Art. 22 (Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria). - 1. - 5. Omissis 6. Nei porti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, nei quali e' istituita l'AdSP, i piani regolatori portuali che siano gia' stati adottati dal comitato portuale o dall'autorita' marittima alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro adozione. Nei medesimi porti, fino all'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, sono ammesse varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, purche' la loro adozione da parte del Comitato di gestione avvenga entro il 31 dicembre 2022. Le varianti localizzate: a) prevedono interventi di natura infrastrutturale e improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa; b) sono finalizzate anche alla qualificazione funzionale del porto; c) sono sottoposte al medesimo procedimento previsto per l'approvazione delle varianti-stralcio di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa intesa con il comune interessato, che si esprime entro sessanta giorni. Decorso detto termine l'intesa si intende acquisita. (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 1072 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: «1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 ottobre 2018.». Il testo dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e' riportato nelle Note all'art. 15. Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali): «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - (Omissis). 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.».