Art. 33 
 
                     Proroga organi e rendiconti 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione ((dell'epidemia  di  COVID-19)),
per gli enti e organismi pubblici di cui  all'articolo  1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni  e
delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  delle  Citta'
metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunita' montane  e
dei loro consorzi e associazioni, ed altresi'  con  esclusione  delle
Societa', che, nel periodo dello stato di  emergenza  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono  tenuti
al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione  e
controllo, i termini di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente  prorogati  fino  al
termine  dello  stato  di  emergenza  e,  comunque,  fino  alla  loro
ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti  e
organismi pubblici a base associativa  che,  in  tale  periodo,  sono
tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono
sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche  in  corso,  con
contestuale proroga degli organi. 
  2. Limitatamente all'anno 2020, i  rendiconti  suppletivi  previsti
dall'articolo 61  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il  termine  dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020. 
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123,
comma  1,  dopo  la  lettera  c),  e'  inserita  la  lettera  «c-bis)
rendiconti di contabilita' speciale  concernenti  i  pagamenti  degli
interventi  europei  o  della  programmazione  complementare  di  cui
all'articolo 1, comma 671, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190»;
conseguentemente, all'articolo 12,  comma  1,  dello  stesso  decreto
legislativo n. 123 del 2011, le  parole:  ((«dei  rendiconti  di  cui
all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle
seguenti: «dei rendiconti di cui all'articolo 11,  comma  1,  lettere
a), b), c) e c-bis),»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
                "Art.  1  Principi  di  coordinamento  e  ambito   di
          riferimento 
                1. Omissis 
                2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni." 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          16 maggio 1994,  n.  293,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  15  luglio  1994,  n.  444  (Disciplina  della
          proroga degli organi amministrativi): 
                "Art. 3. Proroga degli organi - Regime degli atti. 
                1. Gli organi  amministrativi  non  ricostituiti  nel
          termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per  non  piu'
          di  quarantacinque  giorni,  decorrenti  dal  giorno  della
          scadenza del termine medesimo. 
                2. Nel periodo in  cui  sono  prorogati,  gli  organi
          scaduti  possono  adottare  esclusivamente  gli   atti   di
          ordinaria  amministrazione,  nonche'  gli  atti  urgenti  e
          indifferibili  con  indicazione  specifica  dei  motivi  di
          urgenza e indifferibilita'. 
                3. Gli atti non rientranti fra  quelli  indicati  nel
          comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli." 
              Si riporta il testo dell'articolo 61 del regio  decreto
          18   novembre   1923,   n.   2440    (Nuove    disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato): 
                "Art. 61. Le somme riscosse dai  funzionari  delegati
          sulle aperture di credito e che  non  siano  state  erogate
          alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute  per
          effettuare pagamenti  di  spese  esclusivamente  riferibili
          all'esercizio scaduto. 
                La giustificazione di tali pagamenti e'  compresa  in
          un rendiconto suppletivo da presentarsi  non  oltre  il  30
          settembre, ferme le  disposizioni  speciali  relative  alle
          spese per la esecuzione di opere pubbliche. 
                Le somme non erogate  alla  chiusura  del  rendiconto
          suppletivo sono versate in tesoreria. 
                Al termine  dell'esercizio  le  aperture  di  credito
          fatte ai singoli  funzionari  vengono  ridotte  alla  somma
          effettivamente prelevata." 
              Si riporta il testo degli articoli 11, comma  1,  e  12
          del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei
          controlli  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
          potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
          spesa, a norma dell'articolo 49  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196), come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 11 Atti sottoposti al  controllo  successivo  e
          soggetti obbligati 
                1.  Sono  sottoposti  al  controllo   successivo   di
          regolarita' amministrativa e contabile i seguenti atti: 
                  a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture
          di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi
          dai funzionari delegati titolari di contabilita'  ordinaria
          e speciale; 
                  b) rendiconti amministrativi  resi  dai  commissari
          delegati  titolari  di   contabilita'   speciale   di   cui
          all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio  1992,
          n. 225 e successive modificazioni, nonche'  da  ogni  altro
          soggetto gestore, comunque denominato; 
                  c) rendiconti amministrativi afferenti  a  un'unica
          contabilita' speciale alimentata con fondi  di  provenienza
          statale e non statale per la realizzazione  di  accordi  di
          programma; 
                  c-bis)   rendiconti   di   contabilita'    speciale
          concernenti i pagamenti degli interventi  europei  o  della
          programmazione complementare di cui all'articolo  1,  comma
          671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
                  d) ogni altro  rendiconto  previsto  da  specifiche
          disposizioni di legge; 
                  e) conti giudiziali; 
                  e-bis) ordini collettivi di pagamento relativi alle
          competenze fisse ed accessorie  del  personale  centrale  e
          periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui
          all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191, e successive modificazioni." 
                "Art. 12 Programma di controllo 
                1.  Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11,  comma  1,
          lettere a), b), c) e c-bis, nonche' dei  pagamenti  di  cui
          alla lettera e-bis del medesimo articolo 11, comma 1,  puo'
          essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base
          dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze. 
                2. I frontespizi dei  rendiconti  amministrativi  non
          inclusi  nel  programma  di   controllo   sono   restituiti
          all'amministrazione emittente con esplicita annotazione  di
          esclusione dal controllo."