Art. 33 
 
(Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI  e
                              DIS-COLL) 
 
  1.  Al  fine  di  agevolare  la  presentazione  delle  domande   di
disoccupazione NASpI e  DIS-COLL,  in  considerazione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria
dall'attivita' lavorativa verificatisi a  decorrere  dal  1°  gennaio
2020 e fino al 31 dicembre 2020,  i  termini  di  decadenza  previsti
dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma  8,  del  decreto
legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono  ampliati  da  sessantotto  a
centoventotto giorni. 
  2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre  il  termine
ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' fatta salva la  decorrenza  della
prestazione  dal  sessantottesimo  giorno  successivo  alla  data  di
cessazione involontaria del rapporto di lavoro. 
  3. Sono altresi' ampliati di 60 giorni i termini  previsti  per  la
presentazione della domanda di  incentivo  all'autoimprenditorialita'
di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto  legislativo  n.  22  del
2015, nonche' i termini per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  cui
all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma  1,  e  di
cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.