Art. 33. 
 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore 
 
  1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed  il  professionista
si considerano vessatorie le clausole che, malgrado  la  buona  fede,
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio  dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 
  2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le  clausole  che
hanno per oggetto, o per effetto, di: 
    a) escludere o limitare la responsabilita' del professionista  in
caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da  un
fatto o da un'omissione del professionista; 
    b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei
confronti  del  professionista  o  di  un'altra  parte  in  caso   di
inadempimento totale o parziale o di adempimento  inesatto  da  parte
del professionista; 
    c) escludere o limitare l'opportunita' da parte  del  consumatore
della compensazione di un debito nei confronti del professionista con
un credito vantato nei confronti di quest'ultimo; 
    d)  prevedere  un  impegno  definitivo  del  consumatore   mentre
l'esecuzione della prestazione del professionista e'  subordinata  ad
una condizione  il  cui  adempimento  dipende  unicamente  dalla  sua
volonta'; 
    e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro
versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il  contratto  o
recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere
dal  professionista  il  doppio  della  somma   corrisposta   se   e'
quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; 
    f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di  ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una somma di  denaro  a  titolo  di
risarcimento, clausola penale o altro  titolo  equivalente  d'importo
manifestamente eccessivo; 
    g) riconoscere al solo professionista e non anche al  consumatore
la  facolta'  di  recedere  dal  contratto,  nonche'  consentire   al
professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal
consumatore a titolo di  corrispettivo  per  prestazioni  non  ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; 
    h) consentire al professionista di recedere da contratti a  tempo
indeterminato senza un ragionevole  preavviso,  tranne  nel  caso  di
giusta causa; 
    i) stabilire un termine eccessivamente anticipato  rispetto  alla
scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di  evitare
la tacita proroga o rinnovazione; 
    l)  prevedere  l'estensione  dell'adesione  del   consumatore   a
clausole che non ha avuto la possibilita' di  conoscere  prima  della
conclusione del contratto; 
    m) consentire al professionista di modificare unilateralmente  le
clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o  del
servizio da  fornire,  senza  un  giustificato  motivo  indicato  nel
contratto stesso; 
    n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato
al momento della consegna o della prestazione; 
    o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o
del servizio senza che il consumatore possa  recedere  se  il  prezzo
finale e' eccessivamente elevato rispetto  a  quello  originariamente
convenuto; 
    p)  riservare  al  professionista  il  potere  di  accertare   la
conformita' del  bene  venduto  o  del  servizio  prestato  a  quello
previsto  nel  contratto   o   conferirgli   il   diritto   esclusivo
d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto; 
    q) limitare la responsabilita' del professionista  rispetto  alle
obbligazioni derivanti  dai  contratti  stipulati  in  suo  nome  dai
mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni  al
rispetto di particolari formalita'; 
    r)   limitare   o   escludere   l'opponibilita'    dell'eccezione
d'inadempimento da parte del consumatore; 
    s) consentire al professionista di sostituire a se' un terzo  nei
rapporti derivanti  dal  contratto,  anche  nel  caso  di  preventivo
consenso del consumatore, qualora risulti  diminuita  la  tutela  dei
diritti di quest'ultimo; 
    t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni  della
facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita'
giudiziaria,  limitazioni  all'adduzione  di  prove,   inversioni   o
modificazioni  dell'onere  della  prova,  restrizioni  alla  liberta'
contrattuale nei rapporti con i terzi; 
    u) stabilire come sede del  foro  competente  sulle  controversie
localita' diversa da quella di residenza  o  domicilio  elettivo  del
consumatore; 
    v) prevedere l'alienazione di un diritto  o  l'assunzione  di  un
obbligo come subordinati  ad  una  condizione  sospensiva  dipendente
dalla mera volonta' del professionista a  fronte  di  un'obbligazione
immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo  il  disposto
dell'articolo 1355 del codice civile; 
    ((v-bis) imporre  al  consumatore  che  voglia  accedere  ad  una
procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie  prevista
dal titolo II-bis della parte  V,  di  rivolgersi  esclusivamente  ad
un'unica  tipologia  di  organismi  ADR  o  ad  un  unico   organismo
ADR;))((25)) 
    ((v-ter) rendere  eccessivamente  difficile  per  il  consumatore
l'esperimento della procedura di  risoluzione  extragiudiziale  delle
controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.)) ((25)) 
  3. Se  il  contratto  ha  ad  oggetto  la  prestazione  di  servizi
finanziari a tempo indeterminato il professionista  puo',  in  deroga
alle lettere h) e m) del comma 2: 
    a)  recedere,  qualora  vi  sia  un  giustificato  motivo,  senza
preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore; 
    b)  modificare,  qualora  sussista  un  giustificato  motivo,  le
condizioni del contratto, preavvisando entro un  congruo  termine  il
consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto. 
  4. Se  il  contratto  ha  ad  oggetto  la  prestazione  di  servizi
finanziari  il  professionista  puo'  modificare,  senza   preavviso,
sempreche' vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n)  e
o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque  altro
onere   relativo   alla   prestazione   finanziaria   originariamente
convenuti, dandone immediata  comunicazione  al  consumatore  che  ha
diritto di recedere dal contratto. 
  5. Le lettere h), m), n) e o) del  comma  2  non  si  applicano  ai
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed
altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni
di un corso e di un  indice  di  borsa  o  di  un  tasso  di  mercato
finanziario  non   controllato   dal   professionista,   nonche'   la
compravendita di valuta estera, di assegni di  viaggio  o  di  vaglia
postali internazionali emessi in valuta estera. 
  6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge,  a  condizione
che le modalita' di variazione siano espressamente descritte. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".