Art. 330 
 
      Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia 
 
    1.  Nel  rispetto  degli  atti  di  programmazione  eventualmente
previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti
possono fare ricorso alle procedure di  acquisto  in  economia  nelle
ipotesi tassativamente indicate all'articolo 125 del codice,  nonche'
delle ipotesi specificate in regolamenti  o  in  atti  amministrativi
generali di attuazione emanati da ciascuna  stazione  appaltante  con
riguardo alle proprie specifiche  esigenze,  ai  sensi  dell'articolo
125, comma 10, del codice. 
 
              Note all'art. 330 
              -  Per  il  testo  dell'art.  125  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 229.