(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 330)
                 Art. 330. (Art. 78 del Testo Unico) 
                TARGA DUPLICATA PER RIMORCHI AGRICOLI 

 
  Il duplicato della targa che i rimorchi, compresi  quelli  di  peso
complessivo a pieno carico  non  superiore  a  15  quintali,  debbono
portare durante  la  circolazione,  ha  caratteristiche  identiche  a
quelle di cui all'art. 328, con l'aggiunta  della  lettera  R  al  di
sopra del marchio ufficiale (fig. 191).