Art. 330. 
                         Educazione stradale 
 
  1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento  stradale  e  della  sicurezza  del  traffico  e  della
circolazione,  i  Ministri  dei  lavori  pubblici  e  della  pubblica
istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno e dei  trasporti  e
della navigazione, avvalendosi  della  collaborazione  dell'Automobil
club  d'Italia,  nonche'  di  enti  e  associazioni   di   comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della  sicurezza  stradale
individuati  con  decreto   del   Ministro   dei   lavori   pubblici,
predispongono  appositi  programmi,  corredati  dal  relativo   piano
finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria nelle scuole  di
ogni  ordine  e  grado,  ivi  compresi  gli  istituti  di  istruzione
artistica e le scuole  materne,  che  concernano  la  conoscenza  dei
principi  della  sicurezza  stradale,  nonche'  delle  strade,  della
relativa segnaletica,  delle  norme  generali  per  la  condotta  dei
veicoli e delle regole di comportamento degli utenti. 
  2. Il Ministro della pubblica istruzione,  con  propria  ordinanza,
disciplina le modalita' di svolgimento dei predetti  programmi  nelle
scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai  corpi  di  polizia
municipale,  nonche'   di   personale   esperto   appartenente   alle
istituzioni  di  cui  al  comma   1;   l'ordinanza   puo'   prevedere
l'istituzione  di  appositi  corsi  per  i  docenti  che  collaborano
all'attuazione  dei  programmi   stessi.   Le   spese   eventualmente
occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari  stanziamenti  di
bilancio delle amministrazioni interessate.