Art. 332 
 
                       Affidamenti in economia 
 
    1. I  soggetti  da  consultare,  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,  rotazione  e   parita'   di   trattamento,   ai   sensi
dell'articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla  base
di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi  aperti  di  operatori
economici di cui ai successivi  commi  2,  3  e  4.  Le  indagini  di
mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche
tramite  la  consultazione  dei  cataloghi  elettronici  del  mercato
elettronico di cui all'articolo 328, propri o  delle  amministrazioni
aggiudicatici. 
    2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo  del  committente,
ciascuna stazione appaltante puo' predisporre  elenchi  di  operatori
economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali puo'
individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di
acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione
e parita' di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non e', in ogni
caso, condizione necessaria per la partecipazione alle  procedure  di
acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori
economici  che,   secondo   motivata   valutazione   della   stazione
appaltante,   hanno   commesso   grave    negligenza    o    malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o  che  hanno
commesso  un  errore  grave  nell'esercizio  della   loro   attivita'
professionale. 
    3. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli  operatori
economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante  e
sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale. 
    4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche
caratteristiche  ed  esigenze,  promuovono,   anche   attraverso   la
conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi  comuni  di
operatori economici, nonche' l'utilizzo  di  elenchi  predisposti  da
altre stazioni appaltanti. 
    5.  Le  stazioni  appaltanti  possono  procedere,  in   qualsiasi
momento,  alla  verifica  del  possesso  dei   requisiti   dichiarati
dall'operatore economico affidatario. 
 
              Note agli artt. 332, 333, 334 
              - Per il testo dell'art. 125, del  decreto  legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 229.