Art. 333. 
              Apertura delle scuole materne non statali 
 
  1. L'autorizzazione all'apertura delle scuole materne  non  statali
e' rilasciata dal direttore didattico competente per  territorio.  Le
condizioni per il rilascio  ed  il  mantenimento  dell'autorizzazione
sono stabilite con regolamento governativo.