(Codice Penale-art. 334)
                              Art. 334. 
 
(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto
nel   corso   di   un   procedimento   penale   o   dalla   autorita'
                          amministrativa). 
 
  Chiunque sottrae, sopprime, distrugge,  disperde  o  deteriora  una
cosa sottoposta a sequestro disposto nel  corso  di  un  procedimento
penale o dall'autorita' amministrativa e affidata alla sua  custodia,
al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila  a
un milione. ((91)) 
 
  Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni  e  la  multa  da
lire  sessantamila  a  lire  seicentomila  se  la   sottrazione,   la
soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono
commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. 
 
  La pena e' della reclusione da un mese ad un  anno  e  della  multa
fino a lire seicentomila, se il fatto e'  commesso  dal  proprietario
della cosa medesima non affidata alla sua custodia. 
 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera d)) che e' concessa amnistia "per il reato previsto dal primo
comma dell'art. 334 del codice penale (sottrazione  o  danneggiamento
di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il  valore  della
cosa  sottoposta  a  pignoramento  o  a  sequestro  sia  di  speciale
tenuita'". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978. 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per il  reato  previsto  dal
primo comma  dell'articolo  334  del  codice  penale  (sottrazione  o
danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il
valore della cosa sottoposta a pignoramento  o  a  sequestro  sia  di
speciale tenuita'". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.