Art. 335 Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici 1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia puo' essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonche' con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e di non discriminazione. 2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante puo' utilizzare il mercato elettronico di cui all'articolo 328.
Note all'art. 335 - Per il testo dell'art. 85, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 295.