Art. 336. (Art. 78 del Testo Unico) MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARGA PER AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI La targa di riconoscimento ed il duplicato per il rimorchio debbono essere fissati solidamente sulla parte posteriore del veicolo ad un'altezza tale che il bordo superiore non sia al disopra di cm. 120 e quello inferiore al disotto di cm. 30 dal piano di appoggio dello ruote ed in modo che il bordo verticale sinistro non sporga dal limite della sagoma o la linea verticale mediana della targa stessa non oltrepassi il piano di simmetria longitudinale del veicolo. La targa deve essere orientata in maniera che sia normale al piano di simmetria longitudinale del veicolo e non abbia, rispetto alla verticale, una inclinazione superiore a 30° verso l'avanti ed a 10° verso l'indietro. Per i motoveicoli e le macchine agricole si applicano le stesse disposizioni, salvo, per i primi, per quanto riguarda l'altezza del bordo inferiore della targa dal piatto di appoggio delle ruote, la quale non puo' essere inferiore a cm. 20, e, per le seconde per quanto riguarda l'altezza del bordo superiore della targa dal piano d'appoggio, la quale puo' essere superiore a cm. 120. La targa di riconoscimento per i rimorchi deve essere fissata sul lato destro del veicolo.