Art. 336. 
        Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione Europea 
 
  1. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria  sulla
equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per  quanto  attiene  l'
apertura e la gestione delle scuole private  e  l'esercizio  in  esse
dell'insegnamento, dei cittadini ed enti  degli  stati  membri  dell'
Unione Europea.