(CODICE CIVILE-art. 337 quater)
                          Art. 337-quater. 
 
((Affidamento  a  un  solo  genitore  e  opposizione  all'affidamento
                             condiviso)) 
 
  ((Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad uno solo  dei
genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento
all'altro sia contrario all'interesse del minore. 
 
  Ciascuno  dei  genitori  puo',  in  qualsiasi   momento,   chiedere
l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni  indicate  al
primo  comma.  Il  giudice,   se   accoglie   la   domanda,   dispone
l'affidamento esclusivo  al  genitore  istante,  facendo  salvi,  per
quanto possibile, i diritti  del  minore  previsti  dal  primo  comma
dell'articolo  337-ter.  Se   la   domanda   risulta   manifestamente
infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del  genitore
istante ai fini della determinazione dei  provvedimenti  da  adottare
nell'interesse   dei   figli,    rimanendo    ferma    l'applicazione
dell'articolo 96 del codice di procedura civile. 
 
  Il genitore cui sono affidati  i  figli  in  via  esclusiva,  salva
diversa disposizione del  giudice,  ha  l'esercizio  esclusivo  della
responsabilita' genitoriale su di  essi;  egli  deve  attenersi  alle
condizioni determinate dal giudice. Salvo che  non  sia  diversamente
stabilito, le decisioni  di  maggiore  interesse  per  i  figli  sono
adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui  i  figli  non  sono
affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione
ed educazione e puo' ricorrere al giudice quando  ritenga  che  siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.))