(CODICE CIVILE-art. 337 octies)
                          Art. 337-octies. 
 
             ((Poteri del giudice e ascolto del minore)) 
 
  ((Prima   dell'emanazione,   anche   in   via   provvisoria,    dei
provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice puo'  assumere,
ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice  dispone,
inoltre, l'ascolto del figlio minore  che  abbia  compiuto  gli  anni
dodici e anche di eta' inferiore ove  capace  di  discernimento.  Nei
procedimenti in cui si omologa o si prende atto  di  un  accordo  dei
genitori, relativo alle  condizioni  di  affidamento  dei  figli,  il
giudice non procede all'ascolto se in contrasto con  l'interesse  del
minore o manifestamente superfluo. 
 
  Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le  parti  e
ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi
di esperti, tentino una mediazione per raggiungere  un  accordo,  con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale
dei figli.))