Art. 338 
 
                         Procedure contabili 
 
    1. Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e  servizi
in economia si provvede anche mediante aperture di credito  emesse  a
favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 61-bis
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e  dell'articolo  9  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
 
              Note all'art. 338 
              - Il R.D.  18  novembre  1923  n.  2440  recante  Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale  dello  Stato,  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 23 novembre 1923, n. 275. 
              - Il testo dell'art. 9 del D.P.R.  20  aprile  1994  n.
          367, regolamento recante  semplificazione  e  accelerazione
          delle procedure di  spesa  e  contabili,  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 13 giugno 1994, n. 136, S.O., e' il seguente: 
              “Art. 9 (Spese delegate su ordini di accreditamento)  -
          1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a
          funzionari   delegati   della   propria    o    di    altra
          amministrazione per l'effettuazione  di  spese  concernenti
          l'attuazione di programmi o  lo  svolgimento  di  attivita'
          comunque  rientranti   nelle   competenze   attribuite   ai
          dirigenti medesimi. 
              2. L'accreditamento di  somme  a  dipendenti  di  altra
          amministrazione  e'  effettuato  previa   intesa   con   il
          dirigente preposto alla  struttura  centrale  o  periferica
          presso la quale presta servizio il funzionario delegato. 
              3.     L'accreditamento     e'     disposto      quando
          l'amministrazione  giudichi   opportuna   tale   forma   di
          pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo  che  le
          norme in vigore non consentano importi superiori. 
              4. Gli ordinativi ed i buoni  estinti  sono  trattenuti
          dalla  sezione  di  tesoreria  e  vengono   allegati   alla
          contabilita' mensile che la  sezione  stessa  e'  tenuta  a
          presentare alla Corte dei conti a norma  dell'articolo  604
          del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 . In  luogo  degli
          ordinativi estinti e' allegato al rendiconto amministrativo
          del  funzionario  delegato  un   elenco   analitico   degli
          ordinativi medesimi, rilasciato  sotto  la  responsabilita'
          del capo della sezione di  tesoreria  anche  con  strumenti
          informatici. L'elenco attesta espressamente,  accanto  agli
          estremi identificativi di  ciascun  titolo  nell'ordine  di
          prenotazione,   l'avvenuto    pagamento    con    quietanza
          dell'avente  diritto.  Per  i  rendiconti  dei   funzionari
          delegati operanti  all'estero,  l'elenco  degli  ordinativi
          estinti di cui al presente comma  e'  rilasciato  sotto  la
          responsabilita' del capo della rappresentanza  diplomatica,
          dell'ufficio consolare o della delegazione speciale  presso
          la quale il funzionario delegato opera. 
              5. I rendiconti amministrativi dei funzionari  delegati
          aventi sede presso uffici  periferici  sono  sottoposti  al
          controllo delle competenti ragionerie e  sono  inviati  per
          l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni
          regionali della Corte dei conti.  Nel  caso  di  rendiconti
          relativi  al  pagamento   di   acconti   contrattuali,   la
          competenza  e'  determinata  con  riferimento   alla   sede
          dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo. 
              6. L'art. 59, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440  e'  cosi'
          sostituito: “E' in facolta' dell'amministrazione  disporre,
          sullo stesso capitolo, piu' aperture di credito a favore di
          un funzionario delegato, quando la somma gia' utilizzata di
          ciascun accreditamento abbia superato la meta' dell'importo
          accreditato.” 
              7. Il limite di somma previsto  dall'articolo  2  della
          legge 15 marzo 1956,  n.  238,  gia'  elevato  a  lire  due
          milioni dall'articolo 32, comma 9, della legge 28  febbraio
          1986, n.  41  ,  e'  ulteriormente  elevato  a  lire  venti
          milioni. 
              8. Nel caso in cui  i  rendiconti  e  gli  altri  conti
          amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori
          bilancio consentite dalla legge non vengano presentati  nei
          termini prescritti, il  magistrato  addetto  all'esame  dei
          rendiconti o dei  conti  fissa  un  termine  ultimativo  al
          funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il
          rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato
          addetto chiede al competente  collegio  della  sezione  del
          controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei
          conti di ordinare la compilazione d'ufficio del  rendiconto
          o del  conto.  Alle  spese  di  compilazione,  il  collegio
          provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge  14
          gennaio 1994, n. 20 . L'ordinanza e' inviata al  competente
          procuratore    della    Corte    dei    conti    ai    fini
          dell'accertamento,   nei    confronti    del    funzionario
          interessato, ovvero del capo della  competente  Sezione  di
          tesoreria   provinciale,   dell'eventuale   responsabilita'
          amministrativa   connessa   all'effettuazione   a    carico
          dell'erario delle spese di compilazione  del  rendiconto  o
          del conto. 
              9. Il Ministro del tesoro, con decreto  motivato,  puo'
          determinare programmi di spesa o capitoli  di  bilancio  in
          ordine ai quali il controllo  delle  competenti  ragionerie
          sui rendiconti amministrativi dei  funzionari  delegati  e'
          esercitato a  campione,  secondo  criteri  determinati  dal
          decreto stesso. 
              10. Rimane  fermo,  in  ogni  caso,  il  riscontro  del
          regolare  adempimento,  da  parte  di  tutti  i  funzionari
          delegati,   dell'obbligo   di   presentare   i   rendiconti
          amministrativi  nei  termini   e   nelle   forme   previsti
          dall'ordinamento.”.