(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 338)
                 Art. 338. (Art. 78 del Testo Unico) 
              SEMOVENTI, OPERATRICI E CARRELLI-TRATTORI 

 
  Il  peso  massimo  rimorchiabile  viene  stabilito   in   sede   di
omologazione del tipo e, per i tipi non omologati, in sede di  visita
e prova per ciascun esemplare. 
  Per le macchine agricole semoventi, escluse le trattrici, e per  le
macchine operatrici, il peso rimorchiabile non deve superare il  peso
delle stesse. 
  Per i carrelli-trattori il  peso  massimo  rimorchiabile  non  deve
superare il proprio peso se il rimorchio e'  privo  di  freno,  o  il
doppio del proprio peso se il rimorchio e' munito di  dispositivo  di
frenatura. 
  In ogni caso il  peso  rimorchiabile  e'  arrotondato  al  quintale
intero.