Art. 339 Norme applicabili 1. Ai contratti disciplinati dalla parte III, titolo I, del codice si applicano, in quanto compatibili con le previsioni dello stesso codice e dei relativi allegati che si riferiscono ai settori speciali, ferme restando le esclusioni e le precisazioni di cui all'articolo 206, comma 1, del codice, le disposizioni del presente regolamento, contenute: a) nell'articolo 1 (ambito di applicazione); b) nell'articolo 2 (disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), limitatamente alle norme applicabili ai settori speciali in conformita' alla parte II, titolo III, capo IV, del codice; c) nell'articolo 3 (definizioni), limitatamente alle definizioni rilevanti in ordine a disposizioni del presente regolamento dichiarate applicabili ai settori speciali; d) nell'articolo 4 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore); e) nell'articolo 5 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore); f) nell articolo 6 (documento unico di regolarita' contributiva); g) nell'articolo 7 (sito informatico presso l'Osservatorio); h) nell'articolo 8 (casellario informatico), limitatamente alle norme in esso contenute che si riferiscono anche agli enti aggiudicatori; i) nell'articolo 39 (piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera); l) nella parte II, titolo III, capo I (disposizioni generali), capo II (autorizzazione degli organismi di attestazione), capo III (requisiti per la qualificazione), con esclusione dell'articolo 91 (decadenza dell'attestazione di qualificazione) nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 230 del codice, fermo quanto previsto dall'articolo 340 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento; m) nella parte II, titolo III, capo IV (soggetti abilitati ad assumere lavori), con esclusione degli articoli 95 (requisiti del concessionario), 96 (requisiti del proponente e attivita' di asseverazione); n) nella parte II, titolo V, capo I (appalti e concessioni), sezione prima (disposizioni generali) e sezione seconda (appalto di lavori), con esclusione degli articoli 105 (lavori di manutenzione), 106 (disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici), 111 (esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione dei beni immobili), 112 (valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta); o) nella parte II, titolo V, capo II (criteri di selezione delle offerte), con esclusione degli articoli 121, comma 1 (offerte anomale ), nel caso in cui gli enti aggiudicatori, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, del codice utilizzino un diverso criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse rispetto a quello di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito presentare offerte, e122, comma 1 (accordi quadro e aste elettroniche); p) nell'articolo 151 (sicurezza nei cantieri); q) nell'articolo 170 (subappalto e cottimo); r) nella parte IV, titolo II, capo I (requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione), capo II (criteri di selezione delle offerte), capo III (procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche), con esclusione degli articoli 278 (finanza di progetto nei servizi), 280 (garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell'ambito dei concorsi di progettazione), 287 (accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione), 279, commi 1 e 2 (progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture); s) nella parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni). 2. Gli enti aggiudicatori hanno comunque facolta' di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e adeguatezza, le disposizioni del presente regolamento diverse da quelle elencate al comma 1, con apposita previsione contrattuale dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta. 3. Gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici individuano nel bando i requisiti progettuali ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 206 del codice e fatta salva l'applicazione dell'articolo 340 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento. 4. Relativamente agli appalti di forniture, gli enti aggiudicatori hanno la facolta' di prevedere nell'avviso di gara o nell'invito a presentare offerta che non sono ammesse offerte in cui la parte dei prodotti originari di paesi terzi di cui all'articolo 234, comma 1, del codice supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.
Note all'art. 339 - La parte III, titolo I, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, reca: “Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali”. - Per il testo dell'art. 206 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 339. - La parte II, titolo III, capo IV, del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 reca: “CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI”, - Il testo dell'art. 230 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 230 (Disposizioni generali) - 1. Gli enti aggiudicatori applicano l'articolo 38 per l'accertamento dei requisiti di carattere generale dei candidati o degli offerenti. 2. Per l'accertamento dei requisiti di capacita' tecnico - professionale ed economico - finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 48. 3. Per l'accertamento dei requisiti di capacita' tecnico - professionale ed economico - finanziaria gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacita' tecnico - professionale ed economico - finanziaria ai sensi dell'articolo 233. 4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonche' gli articoli 49 e 50 con esclusione del comma 1, lettera a). 5. Il regolamento di cui all'articolo 5 detta le disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacita' tecnico - professionale ed economico - finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA. 6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano esclusivamente ai contratti relativi alle attivita' di cui alla presente parte.”. - Il testo dell'art. 86, comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 86 (Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse) - 1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti valutano la congruita' delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.” - Il testo dell'art. 53, comma 3, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.” - Il testo dell'art. 234, comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 234 (Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi) - 1. Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunita' non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunita' agli appalti di tali Paesi terzi, sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli obblighi della Comunita' o degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.”.