(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 339)
                 Art. 339. (Art. 78 del Testo-Unico) 
                              TRATTRICI 
 
 
  Il  valore  massimo  ammissibile  del  peso  rimorchiabile  per   i
complessi costitutti da una trattrice  agricola  e  da  un  rimorchio
ovvero da piu' macchine operatrici agricole, e' limitato dal rapporto
tra il peso complessivo a pieno carico dei veicoli rimorchiati ed  il
peso della trattrici; detto rapporto non  deve  superare  i  seguenti
valori: 
    - 4, per le trattrici agricole a ruote gommate  aventi  velocita'
massima non superiore a 25 km/h, se  il  complesso  e'  provvisto  di
dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico oppure di tipo
misto (meccanico poi la trattrice e pneumatico ed  automatico  per  i
veicoli trainati); 
    - 3, per le trattrici agricole a ruote gommate, se  il  complesso
non e' provvisto dei tipi di dispositivi di frenatura  sopraindicati,
nonche' per le trattrici aventi velocita' superiore a 25 km/h; 
    - 2, per  le  trattrici  agricole  a  ruote  non  gommate  ovvero
cingolate di peso non superiore a q. 40, qualunque  sia  il  tipo  di
dispositivo di frenatura del complesso. 
  Le zavorre da ammettere nel computo  del  valore  limite  del  peso
rimorchiabile  debbono  essere  metalliche,  di  normale   dotazione,
fornite  dalla  Casa  costruttrice  e  solidamente   fissabili   alla
trattrice; dovranno riportare ben  visibile  l'indicazione  del  loro
peso.