Art. 339. Sussidi alle scuole materne non statali 1. Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche e che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, puo' corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite dello stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del medesimo Ministero.