Art. 34
                     Norme transitorie e finali

  1.  Entro  sei  mesi  dalla data della pubblicazione della presente
   legge  nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo
   17,  comma  1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive
   modificazioni,   all'emanazione   delle  norme  di  attuazione  ed
   integrazione  della  presente  legge,  nonche'  alla  revisione ed
   armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui
   al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
   Con   il  medesimo  regolamento  sono  definite  le  modalita'  di
   funzionamento  dello  sportello  unico per l'immigrazione previsto
   dalla  presente  legge;  fino  alla  data di entrata in vigore del
   predetto  regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28
   continuano  ad  essere  svolte  dalla  direzione  provinciale  del
   lavoro.
  2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente
   legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato
   ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
   400,  e  successive  modificazioni, alla revisione ed integrazione
   delle  disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla
   condizione  dello  straniero e sul diritto di asilo, limitatamente
   alle seguenti finalita':
a) razionalizzare  l'impiego  della  telematica  nelle comunicazioni,
   nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare  la  massima  interconnessione  tra  gli  archivi  gia'
   realizzati  al  riguardo  o  in  via  di  realizzazione  presso le
   amministrazioni pubbliche;
c) promuovere  le  opportune iniziative per la riorganizzazione degli
   archivi esistenti.
  3.  Il  regolamento  previsto  dall'articolo  1-bis,  comma  3, del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  39, introdotto
dall'articolo  32, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31
e  32  si  applicano  a decorrere dalla data di entrata in vigore del
predetto  regolamento;  fino  a  tale  data  si applica la disciplina
anteriormente vigente.
  4.  Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione
di  una  rete  di  centri  di  permanenza  temporanea  e  assistenza,
accertato  con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato
di  cui  al  comma  2  dell'articolo  2-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della
presente  legge,  il sindaco, in particolari situazioni di emergenza,
puo'  disporre  l'alloggiamento,  nei  centri  di  accoglienza di cui
all'articolo  40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n.  286  del  1998,  di  stranieri  non in regola con le disposizioni
sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve
le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
 
             Note all'art. 34:
                 - Per  il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, v. nelle note all'art. 2.
                 - Per  l'argomento  del decreto del Presidente della
          Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, v. nelle note all'art.
          25.
                 - Per   il  testo  dell'art.  1-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990, n. 39 (per
          l'argomento  v. nelle note all'art. 31), v. l'art. 32 della
          presente legge.
                 - Per  il  testo  vigente degli articoli 2-bis e 40,
          del   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  v.,
          rispettivamente,  l'art.  2, nonche' nelle note all'art. 27
          della presente legge.