Art. 34.
           Accertamento della vessatorieta' delle clausole
  1. La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della
natura  del  bene  o  del  servizio  oggetto  del contratto e facendo
riferimento   alle   circostanze   esistenti  al  momento  della  sua
conclusione  ed  alle  altre  clausole del contratto medesimo o di un
altro collegato o da cui dipende.
  2.  La  valutazione  del  carattere  vessatorio  della clausola non
attiene   alla   determinazione   dell'oggetto   del  contratto,  ne'
all'adeguatezza  del  corrispettivo  dei  beni e dei servizi, purche'
tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
  3.  Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di
legge  ovvero  che  siano riproduttive di disposizioni o attuative di
principi  contenuti  in  convenzioni internazionali delle quali siano
parti  contraenti  tutti  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  o
l'Unione europea.
  4.  Non  sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che
siano stati oggetto di trattativa individuale.
  5.  Nel  contratto  concluso  mediante  sottoscrizione  di moduli o
formulari   predisposti   per   disciplinare   in   maniera  uniforme
determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere
di  provare  che  le  clausole,  o gli elementi di clausola, malgrado
siano  dal  medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto
di specifica trattativa con il consumatore.