ART. 34
                     (relazioni tra via e ippc)

   1.  Per  le  opere  e  gli  interventi sottoposti a valutazione di
impatto  ambientale  e  contemporaneamente  rientranti  nel  campo di
applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonche'
per   le   modifiche  sostanziali,  secondo  la  definizione  di  cui
all'articolo  5,  comma 1, lettera g), di tali opere o interventi, e'
facolta'  del  proponente  ottenere  che  la procedura di valutazione
dell'impatto   ambientale  sia  integrata  nel  procedimento  per  il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
   2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, ove il proponente manifesti la
volonta' di avvalersi della citata facolta':
    a)  il progetto e lo studio di impatto ambientale, da presentarsi
ai  sensi della parte seconda del presente decreto, comprendono anche
le  informazioni  di  cui  all'articolo  5,  commi 1 e 2, del decreto
legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  con il necessario grado di
dettaglio;
    b)  i  depositi  di  atti  e  documenti,  le  pubblicazioni  e le
consultazioni  previste  dalla  parte  seconda  del  presente decreto
sostituiscono  ad  ogni  effetto  tutte  le  forme  di informazione e
partecipazione di cui al citato decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59;
    c)  in  pendenza  della  procedura  di  valutazione  dell'impatto
ambientale, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, eventualmente avviato, resta sospeso;
    d)  l'istruttoria  sullo studio di impatto ambientale e' condotta
dagli   organi   preposti   alla   istruttoria   sulla   domanda   di
autorizzazione   integrata   ambientale   e  il  relativo  parere  di
valutazione di impatto ambientale e' integrato da quanto riguarda gli
aspetti    connessi    alla   prevenzione   e   riduzione   integrata
dell'inquinamento, in conformita' ai principi comunitari e al dettato
delle relative norme di attuazione;
    e)  una  volta  conclusa la procedura di valutazione dell'impatto
ambientale, il giudizio di compatibilita' ambientale viene comunicato
anche   all'autorita'   competente  al  rilascio  dell'autorizzazione
integrata  ambientale  che  riprende  il relativo procedimento con la
trasmissione  del  predetto  giudizio  alle  amministrazioni  di  cui
all'articolo  5,  commi  10 e 11, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n. 59, per l'espressione del parere di competenza; restando le
fasi   precedenti   assorbite   nella  gia'  esperita  procedura,  la
conferenza  di  servizi  di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto
legislativo  18 febbraio 2005, n. 59, e' tenuta nei successivi trenta
giorni,  contestualmente alla fase finale della conferenza di servizi
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;
    f)   l'autorita'   competente   al  rilascio  dell'autorizzazione
integrata  ambientale  si  pronuncia  tenuto  conto  del  giudizio di
compatibilita' ambientale emesso sul progetto dell'opera o intervento
per il quale detta autorizzazione e' stata richiesta;
    g)  e' tenuto a corrispondere un unico corrispettivo nella misura
stabilita con il decreto di cui all'articolo 49, comma 2.
   3.  Le modifiche agli impianti soggetti alla disciplina recata dal
decreto  legislativo  18 febbraio 2005, n. 59, che costituiscano mera
attuazione  di  prescrizioni  contenute nell'autorizzazione integrata
ambientale,  non  si considerano modifiche sostanziali ai sensi della
parte seconda del presente decreto.
   4.   Le  modifiche  progettate  per  gli  impianti  soggetti  alla
disciplina  recata  dal  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
che  ai  sensi  dell'articolo  10  di  tale  decreto  legislativo non
risultino  sostanziali,  non  costituiscono  modifiche sostanziali ai
sensi di quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto.
   5.  Per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici, nonche' per le modifiche sostanziali agli
stessi,  secondo  la  definizione  di  cui  all'articolo  5, comma 1,
lettera  g),  la  procedura di valutazione dell'impatto ambientale e'
integrata   nel  procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
integrata ambientale. Si applica il comma 2 del presente articolo, ad
esclusione del disposto di cui alla lettera c).
   6. Le modifiche agli impianti di produzione di energia elettrica e
relative  opere connesse, che siano soggetti anche alla disciplina di
cui   al   decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  e  che
costituiscano    mere    attuazioni    di    prescrizioni   contenute
nell'autorizzazione integrata ambientale e nell'autorizzazione di cui
all'articolo  1,  comma  1,  del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, non
si considerano modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del
presente  decreto  e sono da ricomprendere nei relativi provvedimenti
di autorizzazione.
 
          Note all'art. 34:
              - I commi 1 e 2 dell'art. 5, del decreto legislativo 18
          febbraio  2005, n. 59 (Attuazione integrale della Direttiva
          96/61/CE  relativa  alla  prevenzione e riduzione integrale
          dell'inquinamento),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
          aprile 2005, n. 93, S.O., sono i seguenti:
              "Art.    5    (Procedura    ai    fini   del   rilascio
          dell'Autorizzazione  integrata  ambientale).  -  1. Ai fini
          dell'esercizio    di   nuovi   impianti,   della   modifica
          sostanziale  e  dell'adeguamento  del  funzionamento  degli
          impianti  esistenti alle disposizioni del presente decreto,
          si   provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale  di  cui all'art. 7. Fatto salvo quanto disposto
          dal  comma  5  e  ferme  restando le informazioni richieste
          dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la
          domanda deve comunque descrivere:
                a) l'impianto,   il  tipo  e  la  portata  delle  sue
          attivita';
                b) le  materie  prime  e  ausiliarie,  le  sostanze e
          l'energia usate o prodotte dall'impianto;
                c) le fonti di emissione dell'impianto;
                d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
                e) il  tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto
          in  ogni  settore  ambientale,  nonche'  un'identificazione
          degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
                f) la  tecnologia  utilizzata  e le altre tecniche in
          uso  per  prevenire  le  emissioni dall'impianto oppure per
          ridurle;
                g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti
          prodotti dall'impianto;
                h) le  misure  previste  per controllare le emissioni
          nell'ambiente;
                i) le eventuali principali alternative prese in esame
          dal gestore, in forma sommaria;
                j) le   altre  misure  previste  per  ottemperare  ai
          principi di cui all'art. 3.
              2. La  domanda  di  autorizzazione integrata ambientale
          deve  contenere  anche  una sintesi non tecnica dei dati di
          cui  alle  lettere  da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione
          delle  informazioni  che  ad  avviso del gestore non devono
          essere  diffuse  per  ragioni  di riservatezza industriale,
          commerciale   o   personale,  di  tutela  della  proprieta'
          intellettuale  e, tenendo conto delle indicazioni contenute
          nell'art.  12  della  legge  24  ottobre  1977,  n. 801, di
          pubblica  sicurezza  o di difesa nazionale. In tale caso il
          richiedente  fornisce  all'autorita'  competente  anche una
          versione  della domanda priva delle informazioni riservate,
          ai fini dell'accessibilita' al pubblico".
              - I  commi  10  e  11  dell'art.  5, del citato decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono i seguenti:
              "10. L'autorita'   competente,  ai  fini  del  rilascio
          dell'autorizzazione  integrata ambientale, convoca apposita
          conferenza  dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter,
          commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita
          le  amministrazioni  competenti  in  materia  ambientale  e
          comunque,  nel  caso  di  impianti di competenza statale, i
          Ministeri  dell'interno,  della  salute  e  delle attivita'
          produttive.
              11.  Nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al
          comma  10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui
          agli  articoli  216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934,
          n.   1265.   In   presenza   di   circostanze   intervenute
          successivamente  al  rilascio dell'autorizzazione di cui al
          presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario
          nell'interesse  della salute pubblica, chiede all'autorita'
          competente  di  verificare  la  necessita'  di  riesaminare
          l'autorizzazione  rilasciata,  ai  sensi dell'art. 9, comma
          4".
              - L'art.  1,  commi 1 e 2, del decreto-legge 7 febbraio
          2002,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9
          aprile 2002, n. 55, recante misure urgenti per garantire la
          sicurezza del Sistema elettrico nazionale, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2002, n. 34, e' il seguente:
              "Art.  1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del
          sistema  elettrico  nazionale).  - 1. Al fine di evitare il
          pericolo  di interruzione di fornitura di energia elettrica
          su   tutto  il  territorio  nazionale  e  di  garantire  la
          necessaria  copertura  del  fabbisogno nazionale, sino alla
          determinazione  dei  principi fondamentali della materia in
          attuazione  dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
          e  comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in
          sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          la  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti di energia
          elettrica  di  potenza  superiore  a  300  MW  termici, gli
          interventi  di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere
          connesse  e  le infrastrutture indispensabili all'esercizio
          degli  stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e
          soggetti   ad  una  autorizzazione  unica,  rilasciata  dal
          Ministero  delle attivita' produttive, la quale sostituisce
          autorizzazioni,  concessioni  ed  atti  di assenso comunque
          denominati,  previsti  dalle  norme  vigenti,  fatto  salvo
          quanto  previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire
          e   ad  esercire  l'impianto  in  conformita'  al  progetto
          approvato.  Resta fermo il pagamento del diritto annuale di
          cui  all'art.  63,  commi  3  e  4,  del  testo unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504 e successive modificazioni.
              2.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' rilasciata a
          seguito  di  un procedimento unico, al quale partecipano le
          amministrazioni  statali  e  locali interessate, svolto nel
          rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
          di  cui  alla  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
          modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli
          fini  del  rilascio della valutazione di impatto ambientale
          (VIA),  alle opere di cui al presente articolo si applicano
          le  disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e
          al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 10
          agosto  1988,  n.  377, e successive modificazioni. Fino al
          recepimento  della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
          settembre 1996,      tale      autorizzazione     comprende
          l'autorizzazione  ambientale  integrata  e  sostituisce, ad
          ogni  effetto,  le  singole  autorizzazioni  ambientali  di
          competenza  delle  amministrazioni interessate e degli enti
          pubblici   territoriali.   L'esito   positivo   della   VIA
          costituisce  parte  integrante  e condizione necessaria del
          procedimen to autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una
          volta  acquisita  la  VIA  in ogni caso entro il termine di
          centottanta   giorni  dalla  data  di  presentazione  della
          richiesta,  comprensiva  del  progetto  preliminare e dello
          studio di impatto ambientale".