Art. 34.
  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 211 del 2003
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  alla  lettera  c)  le  parole: «di cui alla legge 31 dicembre
1996,  n.  675»  sono  sostituite  dalle seguenti: «di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
    b)  alla lettera g) le parole : «una persona di riferimento dalla
quale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un medico di riferimento
operante nella struttura ove si svolge la sperimentazione dal quale».
 
          Nota all'art. 34:
              - Il testo vigente dell'art. 3, del decreto legislativo
          24  giugno 2003, n. 211, cosi' come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  3  (Tutela  dei  soggetti  della sperimentazione
          clinica).  -  1.  La  sperimentazione  clinica  puo' essere
          intrapresa esclusivamente a condizione che:
                a)  i  rischi  e  gli inconvenienti prevedibili siano
          stati  soppesati  rispetto  al  vantaggio  per  il soggetto
          incluso  nella sperimentazione e per altri pazienti attuali
          e  futuri.  Una sperimentazione clinica puo' essere avviata
          nel  singolo  centro  solo  se  il  comitato  etico  e, ove
          previsto,   le   autorita'   competenti  sono  giunti  alla
          conclusione  che  i  benefici  previsti,  terapeutici  e in
          materia  di  sanita' pubblica, giustificano i rischi e puo'
          essere  proseguita solo se il rispetto di tale requisito e'
          costantemente verificato;
                b)  il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o
          il suo rappresentante legale se il soggetto non e' in grado
          di   fornire   il   consenso   informato,  abbia  avuto  la
          possibilita',  in  un  colloquio  preliminare con uno degli
          sperimentatori,  di  comprendere  gli obiettivi, i rischi e
          gli  inconvenienti  della sperimentazione, le condizioni in
          cui sara' realizzata, e inoltre sia stato informato del suo
          diritto  di  ritirarsi  dalla  sperimentazione in qualsiasi
          momento;
                c)  sia rispettato il diritto all'integrita' fisica e
          mentale  dei  soggetti  e alla riservatezza, come pure alla
          protezione  dei dati che li riguardano secondo le modalita'
          di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
                d)  il soggetto che partecipa alla sperimentazione o,
          qualora  la  persona non sia in grado di fornire il proprio
          consenso  informato,  il  suo  rappresentante legale, abbia
          dato  il  suo  consenso  dopo  essere stato informato della
          natura,  dell'importanza,  della portata e dei rischi della
          sperimentazione  clinica.  Se l'interessato non e' in grado
          di  scrivere,  puo' in via eccezionale, fornire un consenso
          orale  alla  presenza  di almeno un testimone, nel rispetto
          delle disposizioni normative vigenti in materia;
                e)  il  soggetto  possa rinunciare a partecipare alla
          sperimentazione  clinica  in  qualsiasi momento senza alcun
          pregiudizio, revocando il proprio consenso informato;
                f)  il  promotore della sperimentazione provvede alla
          copertura  assicurativa  relativa al risarcimento dei danni
          cagionati  ai soggetti dall'attivita' di sperimentazione, a
          copertura della responsabilita' civile dello sperimentatore
          e dei promotori della sperimentazione;
                g)  il  centro di sperimentazione indichi ai soggetti
          in  sperimentazione,  o  ai  loro rappresentanti legali, un
          medico  di  riferimento  operante  nella  struttura  ove si
          svolge  la  sperimentazione  dal  quale sia possibile avere
          ulteriori informazioni.
              2.  Le cure mediche prestate ai soggetti e le decisioni
          di  carattere  clinico  adottate nei loro confronti sono di
          competenza  di  un medico adeguatamente qualificato oppure,
          eventualmente, di un odontoiatra qualificato.
              3.  Con  decreto  del Ministro della salute di concerto
          con  il Ministro delle attivita' produttive, sono stabiliti
          i requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei
          soggetti  partecipanti alle sperimentazioni cliniche di cui
          al presente decreto legislativo. Nelle more dell'emanazione
          di  detto  decreto,  il  promotore della sperimentazione e'
          comunque  tenuto  agli  obblighi di cui alla lettera f) del
          comma 1.
              4.  Nel  caso in cui il promotore della sperimentazione
          sia  soggetto  pubblico,  alle spese per l'assicurazione di
          cui  al  comma 1, lettera f), si fa fronte nei limiti degli
          stanziamenti di bilancio ad essi assegnati.».